Martedì 18 agosto entra in vigore il decreto legislativo n.138/2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto. Attuando una legge delega del 2023, esso concentra le agevolazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy su cinque strumenti. E non è un punto d’arrivo definitivo: il decreto precisa che la revisione possa essere progressivamente integrata. Ma cosa cambia effettivamente per i liberi professionisti?

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L’accesso agli incentivi per i liberi professionisti: i limiti

La legge delega n.160/2023 stabilisce che la qualificazione di professionista non impedisca di usufruire di specifiche misure incentivanti. Il principio è stato attuato dal Codice degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2026, che include i lavoratori autonomi fra i beneficiari e prevede che accedano alle agevolazioni alle medesime condizioni stabilite per le piccole e medie imprese, con l’eccezione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Nella categoria rientrano sia i liberi professionisti iscritti agli ordini, sia gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il decreto in vigore dal 18 agosto conferma quest’impostazione, escludendo gli imprenditori. Restano però due limiti: il primo è la clausola “ove previsto” della delega, che rinvia alla singola misura; il secondo è il rinvio alla prossima legge di Bilancio per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la crescita sostenibile e degli stanziamenti delle sue quattro sezioni. I decreti sulla disciplina quadro, invece, dovranno adottati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di quella legge. I bandi tematici arriveranno nel corso del 2027.

Due schede ministeriali, due criteri diversi

Le contraddizioni emergono già confrontando le pagine ufficiali di due misure gestite dallo stesso ministero. La scheda del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, aggiornata al 1° luglio 2026, indica fra i destinatari le micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese e, separatamente, i professionisti titolari di partita IVA. La scheda della misura Beni strumentali, la cosiddetta Nuova Sabatini, aggiornata al 10 agosto 2026, indica invece fra i requisiti dei beneficiari che le micro, piccole e medie imprese siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca, senza alcuna menzione dei professionisti.

Sul punto circolano interpretazioni opposte, alcune delle quali danno per acquisita l’apertura della Nuova Sabatini al lavoro autonomo. Allo stato, la documentazione ufficiale della misura non recepisce quella lettura. Il ministero ha annunciato un decreto interministeriale di adeguamento della disciplina della misura, attualmente in fase di finalizzazione. L’avviso pubblicato precisa però che l’intervento riguarda l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, introdotto per alcuni incentivi con il decreto ministeriale 18 giugno 2025.

Chi esercita in forma societaria è in una posizione diversa: una società tra professionisti o una società di capitali iscritta al Registro delle imprese accede come qualsiasi altra PMI, fermi restando gli altri requisiti.

Gli incentivi disponibili per i lavoratori autonomi

Alcuni sostegni sono comunque già accessibili ai liberi professionisti.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

È lo strumento più solido per il lavoro autonomo, perché la garanzia pubblica sostituisce le garanzie reali che il professionista spesso non può offrire. Il Fondo non eroga contributi in denaro: riduce il rischio per chi finanzia. La copertura è dell’80 per cento in garanzia diretta per le operazioni a fronte di investimento e del 50 per cento per le operazioni di liquidità.

Sulla quota coperta dalla garanzia pubblica non possono essere richieste ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie. La domanda non si presenta al Fondo: va richiesta alla banca contestualmente al finanziamento, oppure tramite un confidi che chiede la controgaranzia.

Esistono anche accordi stipulati da singole casse di previdenza. Inarcassa ha sottoscritto con Cassa depositi e prestiti un’intesa che ha creato una sottosezione del Fondo riservata ai propri associati, alle loro associazioni e alle società di professionisti e tra professionisti. Conviene verificare presso la propria cassa se esista un’intesa analoga.

Microcredito

È una sezione del Fondo di garanzia e i professionisti sono espressamente fra i beneficiari. I finanziamenti hanno durata massima di dieci anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono superare 75.000 euro per beneficiario.

La garanzia copre fino all’80 per cento per operazioni fino a 50.000 euro e fino al 60 per cento oltre quella soglia, e la concessione è gratuita. Il Fondo interviene senza valutazione economico-finanziaria del beneficiario: il merito di credito lo valuta il finanziatore.

Sono ammissibili i finanziamenti per l’acquisto di beni e servizi connessi all’attività, compresi canoni di leasing e polizze assicurative, le retribuzioni di nuovi dipendenti e i costi di corsi di formazione. Chi eroga il microcredito deve prestare almeno due servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. È possibile prenotare la garanzia online, ma la prenotazione non è obbligatoria e resta valida cinque giorni lavorativi.

Piano integrato Autoimpiego

Istituito dal decreto Coesione convertito con la legge n.95/2024, è finanziato dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027 a titolarità del ministero del Lavoro ed è gestito da Invitalia. Si articola in due misure territoriali; Autoimpiego Centro-Nord, con una dotazione di 219,6 milioni di euro, promuove esplicitamente iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo in dodici regioni del Centro-Nord.

Invitalia, nel dare notizia dell’apertura della piattaforma, ha precisato che le agevolazioni previste dal decreto Coesione riguardano l’avvio di nuove imprese, di nuovi studi professionali o di società tra professionisti. Lo studio professionale è quindi nominato come tale fra le iniziative sostenute. L’accesso è riservato a chi ha compiuto 18 anni e non ha ancora compiuto 35, in condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, ai disoccupati del programma GOL e ai cosiddetti working poor.

Sezioni speciali del Fondo di garanzia

Oltre all’operatività ordinaria, il Fondo è articolato in più sezioni, ciascuna con finalità e modalità operative proprie, riferite a particolari categorie di beneficiari o tipologie di intervento. Alcune sono dedicate a singole regioni e collegate ai rispettivi programmi regionali FESR 2021-2027, fra cui una sezione riferita alla Regione Siciliana. Le condizioni vanno lette sulle disposizioni della singola sezione.

Cosa resta blindato

Restano fuori dalla portata del lavoratore autonomo le misure che richiedono la forma societaria o l’iscrizione al Registro delle imprese come requisito soggettivo. Il caso più rilevante, fra le misure di maggiore diffusione, è la Nuova Sabatini nella formulazione attuale.

Un secondo esempio è ON – Oltre nuove imprese a tasso zero. La scheda di Invitalia indica che la misura è rivolta a micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi e a team di persone fisiche che intendano costituire una nuova impresa, con una compagine composta per oltre la metà, sia numerica sia di quote, da persone fra i 18 e i 35 anni o da donne di qualsiasi età. La formula “in forma societaria”, tuttavia, chiude la porta al professionista che esercita in proprio.

Su questa misura si registra peraltro una novità recente: Invitalia ha comunicato che dal 1° luglio 2026, esaurite le risorse destinate ai contributi a fondo perduto, resta disponibile il solo finanziamento agevolato.

Il criterio per orientarsi

Il principio di equiparazione definito dalla riforma, non si applica da solo. Va verificato misura per misura, controllando due elementi: il requisito soggettivo (se la scheda richiede l’iscrizione al Registro delle imprese senza menzionare i professionisti, la partita IVA individuale non basta, a prescindere da quanto stabilisce il Codice degli incentivi); la fonte (la scheda pubblicata dall’amministrazione responsabile e il testo del bando prevalgono su qualunque sintesi giornalistica o commerciale, comprese quelle che annunciano aperture non ancora recepite negli atti).


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 Ivana Zimbone

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