11.49 – martedì 18 agosto 2026
VIDEOINTERVISTA “OPINIONE” A MAESTRI
1) AD OGGI..
Dopo tutto quello che è accaduto, quale è la risposta che ancora oggi le manca davvero?
2) LA POLITICA…
Lai oggi porta avanti una battaglia che riguarda non solo suo figlio, ma anche i consumatori: in quale momento il suo dolore personale è diventato una battaglia politica?
3) IL SISTEMA…
Secondo lei il problema più grave è l’eventuale errore di un singolo, oppure un sistema nel quale -anche quando emergono delle criticità- nessuno riesce (o vuole) fermare tutto in tempo?
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La sintesi degli aspetti di Legge nell’elenco che segue
Il contesto normativo
Il testo introduce un confronto tra due reati:
- la “frode in commercio” (art. 515 c.p.), il reato “tradizionale” che punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella pattuita;
- la nuova “frode alimentare”, introdotta dalla Legge n. 75 del 2026, che ha inserito nel codice penale l’art. 517-sexies, il quale punisce chi contribuisce alla circolazione di alimenti che sa essere non genuini o difformi. Sistema Penale
La differenza pratica è importante: mentre la vecchia frode in commercio scattava solo al momento della “consegna all’acquirente” (quindi solo nella fase finale della vendita), la nuova frode alimentare copre l’intera filiera — importazione, esportazione, trasporto, deposito, messa in vendita e distribuzione, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali, quindi anche l’e-commerce. Sistema Penale
Il caso specifico dei formaggi
Il testo poi fa un esempio concreto: alcuni formaggi venduti nei negozi e online presentano indicazioni difformi rispetto alla tipologia reale del prodotto, in particolare confondendo (volontariamente o per negligenza) due categorie che sono tecnicamente diverse:
- formaggio a latte crudo: prodotto con latte che non ha subito alcun trattamento termico;
- formaggio non pastorizzato: espressione più generica, che indica solo l’assenza della specifica pastorizzazione, ma non esclude che il latte abbia comunque subito altri trattamenti termici (es. termizzazione).
Sono quindi due diciture che sembrano equivalenti al consumatore comune, ma non lo sono dal punto di vista tecnico-normativo: usare l’una al posto dell’altra sull’etichetta può trarre in inganno l’acquirente su una caratteristica sostanziale del prodotto (il metodo di lavorazione del latte, che incide su gusto, sicurezza alimentare, tradizionalità).
Con la nuova legge, questo tipo di indicazione ingannevole su etichette, siti web o materiali di vendita può integrare non solo la vecchia frode in commercio, ma anche (e più facilmente) la nuova fattispecie di frode alimentare o, a seconda dei casi, il reato di “commercio di alimenti con segni mendaci” (art. 517-septies), che punisce chi utilizza indicazioni che sa essere false o ingannevoli per indurre in errore il compratore, anche tramite strumenti digitali — quindi si applica esplicitamente anche alla vendita online. Sistema Penale
In sintesi: il testo segnala che la confusione tra “latte crudo” e “non pastorizzato” nelle etichette dei formaggi non è solo un problema di correttezza commerciale, ma può oggi configurare uno dei nuovi reati alimentari appena introdotti, con conseguenze penali più ampie di prima (anche per chi opera solo online, non solo al banco vendita).
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA
Data: 31 luglio 2026 Ora: 10.30 – Luogo: Hotel Accademia, Vicolo Colico 4, 38122 Trento (TN)
Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti delle denunce che saranno depositate alle competenti Autorità per presunta frode in commercio riguardanti la commercializzazione di un prodotto caseario. Le denunce interessano:
-) Punti vendita appartenenti a cooperative trentine;
-) Il caseificio produttore del prodotto oggetto della segnalazione;
-) Una catena della grande distribuzione organizzata con oltre 80 punti vendita;
-) Una società trentina operante nel commercio elettronico. Nel corso della conferenza saranno inoltre affrontati i seguenti argomenti:
-) Lo stato dell’informazione ai consumatori nel settore dei prodotti lattiero-caseari, con la presentazione dei dati raccolti nel corso dei sopralluoghi effettuati sul territorio e delle criticità riscontrate nella comunicazione commerciale e nell’informazione al consumatore;
-) Un’anticipazione delle modalità con cui venivano e vengono effettuate le ispezioni e i controlli da parte del Servizio Veterinario;
-) Approfondimenti sul recente caso del formaggio “Formae Val di Fiemme”, quale vicenda che sembrerebbe suggerire che una positività già nota possa non essere stata considerata sufficiente a impedire la successiva commercializzazione del prodotto.
Nel corso dell’incontro saranno inoltre illustrati i presupposti delle denunce presentate, la documentazione raccolta e le richieste formulate alle Autorità competenti, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, alla trasparenza del mercato e alla corretta informazione commerciale.
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Maestri Giovanni Battista
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Conferenza stampa:
Data: Martedì 18 Agosto 2026
Ora: 10:30
Luogo: Sala conferenze, Albergo Accademia, vicolo Colico 4/6 – Trento
Nel corso dell’incontro verranno illustrati i contenuti delle denunce che saranno depositate presso le competenti Autorità per presunta frode in commercio, riguardanti la commercializzazione di un prodotto caseario, e saranno forniti aggiornamenti in merito al fascicolo aperto dalla Procura di Trento per omicidio colposo, a seguito della morte del piccolo Mattia Maestri.
Vedasi allegati
Si ringrazia per l’attenzione.
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Maestri Giovanni Battista
“Se l’armonia del mondo futuro si potesse ottenere al prezzo della sofferenza di un solo bambino innocente, sareste disponibili ad accettarla”
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