Un camion può essere multato per eccesso di velocità senza essere stato fotografato da un autovelox o agganciato da un telelaser? La risposta è sì: le registrazioni del tachigrafo costituiscono una fonte di prova prevista dal Codice della Strada. A ribadirlo è stata la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19147 del 2026.

I giudici hanno così risolto un nodo giuridico più ampio: il diritto dell’Unione europea non vieta di utilizzare i dati registrati a bordo per accertare una violazione dell’articolo 142. La sentenza favorevole all’impresa è stata cassata e la causa è tornata al Tribunale di Alessandria, affidata a un magistrato diverso, per un nuovo giudizio sul merito.

Il caso dell’autoarticolato a 96 km/h con limitatore tarato a 90

La vicenda comincia il 18 marzo 2022. La Polizia municipale di Alessandria emette il verbale 63269 nei confronti di un’impresa di autotrasporto dopo avere rilevato, attraverso i dati tachigrafici, che un autoarticolato aveva circolato a 96 km/h. Il mezzo era soggetto al limitatore di velocità, impostato a 90 km/h.

La società proprietaria contesta la violazione dell’articolo 142: a suo giudizio i dati del dispositivo di bordo sarebbero stati impiegati per uno scopo non ammesso dalla normativa europea. L’accertamento avrebbe poi disatteso la circolare 6394 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno. Nel ricorso compare anche la tesi secondo cui il comma 11 riguarderebbe soltanto la responsabilità del conducente.

Il Giudice di pace di Alessandria respinge l’opposizione con la sentenza 341 del 2022. In appello il risultato cambia: il Tribunale, con decisione 299 del 2023, accoglie le ragioni dell’azienda. A quel punto è il Comune a rivolgersi alla Cassazione, articolando tre motivi.


I primi due, di natura processuale, vengono respinti. Trova accoglimento il terzo, incentrato sulla compatibilità tra l’uso probatorio del cronotachigrafo e il diritto dell’Unione. Il dispositivo finale sono la pronuncia del Tribunale cassata e il rinvio allo stesso ufficio giudiziario in diversa composizione.

Che cosa stabilisce l’articolo 142

Il comma 6 dell’articolo 142 del Codice della Strada include, tra le fonti di prova utili a verificare il rispetto dei limiti, le apparecchiature omologate, i sistemi che calcolano la velocità media, le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti dei percorsi autostradali.

Il legislatore italiano ha dunque nominato il dispositivo di bordo senza lasciarlo in una categoria generica. Da qui muove il ragionamento della Cassazione: per eliminare quella fonte probatoria servirebbe un contrasto con una norma europea sovraordinata anziché una lettura restrittiva delle funzioni attribuite al tachigrafo.

Il Regolamento UE 165/2014 definisce il tachigrafo come l’apparecchio destinato a visualizzare, registrare, archiviare e produrre informazioni sul movimento del veicolo, compresa la velocità. Tra i dati raccolti dai modelli digitali figurano distanza percorsa, velocità, tempo, identità e attività del conducente, controlli, calibrazioni, riparazioni, anomalie e guasti. Alle autorità competenti deve essere consentito l’accesso alle informazioni memorizzate. La velocità non è quindi un dato estraneo introdotto per iniziativa della polizia italiana, ma fa parte dell’architettura regolamentare del sistema europeo.

La Direttiva 2006/22/CE, dedicata ai controlli sulle norme sociali del trasporto stradale, rafforza la conclusione. L’allegato relativo alle verifiche su strada contempla sia i superamenti della velocità autorizzata per determinate categorie sia le velocità istantanee registrate dall’apparecchio durante il periodo esaminabile. Per la Suprema Corte manca qualunque divieto, esplicito o ricavabile dal sistema, contro l’impiego sanzionatorio delle registrazioni.

Il tachigrafo non è diventato un autovelox

L’ordinanza riconosce una fonte di prova senza inventare una postazione automatica nascosta dentro il camion. L’autovelox misura la velocità in un punto o lungo un tratto attraverso un apparato impiegato dall’organo accertatore. Il tachigrafo registra a bordo il movimento del veicolo, le attività del conducente e altri parametri richiesti dalle regole europee.

Cambiano anche i passaggi dell’accertamento. Nel primo caso il dato nasce dall’apparecchio collocato o utilizzato sulla strada; nel secondo viene estratto dalla memoria del veicolo, dalla carta del conducente o, per alcuni eventi, dalle stampe previste. Gli agenti devono poi collegarlo alla condotta, al soggetto, al territorio e alla disposizione violata.

Non si possono trasferire meccanicamente al tachigrafo tutte le contestazioni discusse in materia di autovelox. Omologazione, segnalazione preventiva della postazione e modalità di controllo seguono cornici differenti. Il dispositivo di bordo resta sottoposto alle proprie regole europee su approvazione, installazione, sigilli, calibrazione e ispezioni.

Sicurezza, condizioni di lavoro e concorrenza

Dietro la disputa giuridica si intravede una dinamica dell’autotrasporto. Un conducente sottoposto a un programma irrealistico potrebbe tentare di recuperare tempo aumentando la velocità, salvo poi rispettare ì le soste prescritte.

La Corte di Cassazione collega perciò l’uso dei dati a tre obiettivi europei: sicurezza della circolazione, protezione del lavoro dei conducenti e condizioni concorrenziali eque. Lo stesso impianto si ritrova nella pagina della Commissione europea dedicata ai tachigrafi: il dispositivo serve a controllare le regole contro l’affaticamento del personale viaggiante e contribuisce alla sicurezza stradale, alla qualità del lavoro e alla leale competizione.

L’impresa aveva prospettato un contrasto tra l’articolo 142 e il quadro europeo. La Suprema Corte avrebbe potuto rinviare la questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione, ma ha ritenuto che non ve ne fossero i presupposti. Le disposizioni esaminate sono state giudicate abbastanza chiare da non lasciare un ragionevole dubbio.

L’ordinanza richiama i criteri elaborati nelle cause Cilfit e Consorzio Italian Management: un giudice di ultima istanza può evitare il rinvio quando la risposta discende con evidenza dal diritto unionale, la norma ha già ricevuto interpretazione oppure la questione non incide sulla controversia.

Quali dati vengono registrati e come possono essere acquisiti

Il tachigrafo analogico traccia la velocità sul foglio di registrazione. Quello digitale conserva informazioni nella memoria di massa e sulla carta personale del conducente, con caratteristiche diverse in base alla tipologia di dato.

La circolare del Ministero dell’Interno 6394 del 2021 distingue due gruppi. Da una parte si trovano le velocità istantanee, memorizzate per un intervallo limitato e da scaricare mediante un lettore esterno capace di preservare integrità e firma digitale. Dall’altra compaiono gli eventi di superamento del valore impostato sul limitatore, registrati come anomalie e riproducibili nelle stampe riconosciute.

Non ogni schermata o foglio prodotto dal menu offre lo stesso peso. Le stampe aggiuntive messe a disposizione da alcuni costruttori possono orientare un controllo, ma la circolare esclude che bastino da sole per fondare la sanzione quando non rientrano tra i documenti previsti dalla disciplina europea.

Per gli eventi di eccesso di velocità il documento prende in considerazione superamenti protratti oltre 60 secondi.




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