Settembre riapre la stagione sportiva e con i tesseramenti tornano i contratti di istruttori, allenatori, preparatori e collaboratori. Per chi incassa compensi sportivi il quadro è più insidioso di quanto sembri e non per una questione di aliquote: le soglie che contano sono due, non hanno lo stesso importo, e la responsabilità di tenere il conto è per legge di chi il compenso lo riceve.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta il 7 agosto con la circolare n. 7/E, che risponde a sette quesiti sulla riforma dello sport introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021. Il documento è indirizzato agli uffici e ragiona dal punto di vista degli enti sportivi, ma i chiarimenti più rilevanti ricadono, in realtà, sui professionisti.

L’autocertificazione non è una prassi, è un obbligo di legge

L’articolo 36 del decreto legislativo n. 36/2021 stabilisce che, all’atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. La soglia di non imponibilità, infatti, è personale e complessiva, si calcola sul totale dei compensi sportivi percepiti nell’anno da tutti i committenti e nessun singolo ente ha modo di sapere quanto gli altri abbiano pagato. L’unico soggetto che dispone del dato è il professionista.

La conseguenza pratica emerge dagli esempi della circolare. Nel secondo, l’Agenzia precisa che gli enti eroganti non applicano la ritenuta sui compensi fino a 15.000 euro se hanno ricevuto dal percettore, all’atto del pagamento, l’autocertificazione prevista dal comma 6-bis. Insomma, chi non la consegna si espone a subire la ritenuta su somme che sarebbero state esenti e a doversela poi recuperare in dichiarazione.

Come funziona la soglia dei 15.000 euro

Il terzo quesito della circolare riguarda l’ambito di applicazione dell’agevolazione. La norma dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Il dubbio era se l’esclusione riguardasse soltanto collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo, oppure anche il lavoro subordinato. Il legislatore ha ancorato l’agevolazione alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza operare alcuna distinzione o limitazione in base alla veste contrattuale adottata dalle parti. L’esenzione opera “a monte”, abbattendo la base imponibile complessiva a prescindere dal modello negoziale utilizzato.

L’Agenzia aggiunge una precisazione ulteriore: la disciplina incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato. La quota eccedente i 15.000 euro concorre quindi alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie della categoria di appartenenza.

Va ricordato che nell’ambito dilettantistico il lavoro sportivo si presume oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono congiuntamente due condizioni verso il medesimo committente: che la durata delle prestazioni, pur continuativa, non superi le ventiquattro ore settimanali escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive e che le prestazioni risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti federali.

blank businessblank business

I rimborsi ai volontari entrano nel conteggio

I rimborsi forfettari erogati ai volontari sportivi, entro il limite complessivo di 400 euro mensili, non concorrono a formare il reddito del percipiente. Il limite è riferito a ciascun volontario e vi concorrono i rimborsi erogati da più soggetti nel corso dello stesso anno solare. Gli enti eroganti devono comunicare nominativi e importi entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni, tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il punto è che quei rimborsi, pur non costituendo reddito, concorrono al superamento della soglia dei 15.000 euro. E la circolare spiega cosa accade con due esempi.

Nel primo, un volontario percepisce un rimborso mensile di 350 euro e dichiara di aver già incassato da altri enti, in regime di lavoro autonomo, compensi sportivi per 16.000 euro. Poiché la soglia è già superata, l’intero rimborso di 350 euro concorre al reddito imponibile a titolo di lavoro autonomo. Restano imponibili anche i 1.000 euro eccedenti già percepiti altrove e gli enti eroganti devono operare la ritenuta sia su quei 1.000 euro sia sui 350.

Nel secondo, il volontario riceve un rimborso di 380 euro e dichiara compensi già percepiti per 14.800 euro. I due importi si sommano, arrivando a 15.180 euro: risultano imponibili soltanto i 180 euro di eccedenza e su tutto il resto non si applica ritenuta, a condizione che gli enti abbiano ricevuto l’autocertificazione.

blank businessblank business

La seconda soglia è di 5.000 euro ed è contributiva

Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome, l’obbligo contributivo verso la Gestione separata scatta sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui, calcolati per cassa e sommando i compensi percepiti da tutti i committenti.

Le aliquote, come indicate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono due e hanno basi di calcolo diverse:

  • il 25% ai fini pensionistici, per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria, si calcola fino al 31 dicembre 2027 sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro;
  • l’1,07% per le prestazioni non pensionistiche, composto da 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’ISCRO, si calcola invece sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia.

L’aliquota complessiva è del 26,07%, ma applicarla sull’intero imponibile porta a un risultato sbagliato. Per chi è già coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione diretta l’aliquota è del 24% ai soli fini pensionistici, anch’essa sul 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027.

Per fare un esempio pratico, un istruttore che incassa 8.000 euro di compensi sportivi in un anno è fiscalmente esente, perché sotto i 15.000, ma è già contributivamente obbligato, perché sopra i 5.000.

finom businessfinom business

Quando il rapporto è co.co.co per legge, non per scelta

Non è detto che chi lavora nello sport possa scegliere come farsi pagare; la forma del rapporto, in molti casi, la stabilisce la norma.

Il decreto n. 36/2021 prevede che il lavoro sportivo in ambito dilettantistico si presume oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando, verso il medesimo committente, ricorrono insieme due condizioni: la durata delle prestazioni non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive, e le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti delle federazioni, delle discipline associate o degli enti di promozione sportiva.

È una presunzione, non un’opzione. Un istruttore che allena dodici ore la settimana per una ASD, seguendo i programmi tecnici della Federazione, è co.co.co per legge su quel rapporto, anche se ha una partita IVA aperta per tutt’altro (es. sedute di personal training private, consulenze, qualsiasi altra attività professionale). La partita IVA non trasforma automaticamente in lavoro autonomo un rapporto che la norma qualifica altrimenti. Solo fuori da quelle condizioni, tipicamente oltre le ventiquattro ore settimanali o in assenza di coordinamento tecnico-sportivo, il rapporto resta lavoro autonomo puro e si fattura.

Sul piano contributivo la differenza si vede nell’aliquota aggiuntiva e in chi versa. Per le co.co.co sportive l’aliquota pensionistica resta il 25%, mentre la contribuzione per le prestazioni non pensionistiche è del 2,03%, contro l’1,07% del lavoro autonomo. Non è un incremento della stessa aliquota, ma una composizione diversa: restano lo 0,50% e lo 0,22%, mentre lo 0,35% dell’ISCRO viene meno e al suo posto entra l’1,31% destinato alla DIS-COLL. Le due tutele di disoccupazione, del resto, sono riservate a platee che non si sovrappongono: l’ISCRO ai professionisti iscritti alla Gestione separata, la DIS-COLL ai collaboratori. Restano ferme la franchigia dei 5.000 euro e, fino al 31 dicembre 2027, il calcolo della sola quota pensionistica sul 50% dell’imponibile.

Cambia soprattutto il meccanismo del versamento. Nelle collaborazioni l’onere è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, che è anche l’unico soggetto obbligato materialmente al pagamento, tramite F24, entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione. Il collaboratore non deve fare nulla sul fronte dei contributi: li vede trattenuti in busta paga. Chi invece fattura con partita IVA sostiene l’intero onere ed esegue da sé il versamento, alle scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi.

Per chi ha più rapporti sportivi contemporaneamente, la qualificazione va verificata rapporto per rapporto. Si può essere co.co.co con una società per un incarico sotto le ventiquattro ore e lavoratori autonomi con un’altra per un incarico più ampio o privo di coordinamento tecnico. Le soglie fiscali e contributive, però, restano uniche e si calcolano sul totale dei compensi sportivi percepiti nell’anno, a prescindere da quanti rapporti li generano.

Chi ha la partita IVA: cosa fatturare e cosa succede nel forfettario

La consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025 chiarisce i limiti di fatturazione del regime forfettario dei professionisti sportivi con partita IVA.

Il principio è che la soglia dei 15.000 euro operi indipendentemente dalla categoria reddituale e ciò vale anche per chi fattura in regime forfettario. Le conseguenze sono tre:

  • sulla ritenuta, i compensi fino a 15.000 euro non concorrono alla base imponibile e non sono soggetti a ritenuta, a condizione che il lavoratore rilasci l’autocertificazione. Vale sia per il lavoro autonomo sia per le collaborazioni;
  • sul calcolo del reddito. Per chi applica il regime forfettario, il coefficiente di redditività si applica soltanto alla parte di compensi che eccede i 15.000 euro, non all’intero fatturato. Per chi è in regime ordinario, l’imponibile si determina sulla parte eccedente, dalla quale restano deducibili i costi sostenuti;
  • sul tetto degli 85.000 euro. I 15.000 euro, pur non essendo tassati, concorrono integralmente alla verifica della soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario. Non tassati non significa non conteggiati. Chi fattura 90.000 euro di compensi sportivi esce dal forfettario anche se ne dichiara 75.000.

Per esempio, un istruttore con partita IVA che fattura 9.000 euro a una società e 10.000 a un’altra, per un totale di 19.000 euro, ai fini fiscali sottrae la franchigia e determina il reddito su 4.000 euro, applicandovi il coefficiente di redditività se è forfettario. Ai fini contributivi la base è invece di 14.000 euro, cioè il totale al netto dei 5.000 di franchigia: su quella somma versa il 25% calcolato sulla metà, pari a 1.750 euro, più l’1,07% sull’intero, pari a circa 150 euro. E i 19.000 euro contano per intero verso il tetto degli 85.000.

Ai fini delle cause ostative rilevano soltanto i rapporti di lavoro sportivo avviati dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della riforma. I compensi percepiti prima, quando erano qualificati come redditi diversi, non creano ostacoli.

Sul piano dichiarativo, il modello Redditi PF 2026 ha recepito la disciplina con un’evidenza dedicata nel quadro LM, dove i compensi di lavoro sportivo dilettantistico vanno tracciati separatamente.

Per chi è dipendente pubblico e lavora nello sport nel tempo libero, se l’attività rientra nel lavoro sportivo e prevede un corrispettivo superiore a 5.000 euro annui, serve l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, che deve pronunciarsi entro trenta giorni. Decorso il termine senza risposta, l’autorizzazione si intende accordata.

Cosa cambia dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni del TUIR sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo confluiscono rispettivamente negli articoli 51, 52 e 55 del nuovo Testo unico approvato con il decreto legislativo n. 117/2026. La ritenuta oggi disciplinata dall’articolo 25 del d.P.R. 600/1973 si trasferisce nell’articolo 38 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con il decreto legislativo n. 33/2025 e applicabile anch’esso dal 1° gennaio 2027 per effetto di una proroga dei termini, mentre le norme IVA richiamate confluiscono nel Testo unico approvato con il decreto legislativo n. 10/2026 19 gennaio 2026, n. 10.

La sostanza non cambia, ma vale la pena ricordare che una circolare non è fonte del diritto: fornisce istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione e non vincola né il contribuente, né il giudice.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Ivana Zimbone

Source link

Di