- Il nuovo testo-base del Codice della strada introduce l’obbligo di Rc auto italiana per i veicoli esteri iscritti al Reve e utilizzati stabilmente in Italia.
- La misura si affianca alle regole già previste dall’articolo 93-bis del Codice della strada sulla registrazione dei veicoli immatricolati all’estero.
- Il fenomeno delle targhe polacche è diffuso soprattutto in Campania, dove le tariffe Rc auto sono tra le più alte d’Italia.
Ti sarà sicuramente già capitato di vedere, in Italia, un’auto con una targa polacca: perché ne parliamo? Dietro quella targa, spesso, non c’è un turista polacco ma un vicino di casa che ha intestato l’auto a una società estera per pagare meno assicurazione. Una pratica diffusa soprattutto in alcune Regioni, come la Campania, dove i premi Rc auto sono più alti a causa dell’elevato numero di sinistri. Il nuovo Codice della strada, ancora in fase di consultazione, prova a mettere un freno a questo meccanismo introducendo l’obbligo di RC auto italiana per arginare il fenomeno dell’esterovestizione.
Che cos’è l’esterovestizione dei veicoli
L’esterovestizione consiste nell’intestare un’auto a una società con sede in un altro Stato – in genere la Polonia, ma in passato erano diffuse anche targhe tedesche e bulgare – per poi utilizzarla stabilmente in Italia tramite un contratto di noleggio o leasing.
Il vantaggio, per chi ricorre a questa pratica, è triplice:
- risparmiare sui premi assicurativi, spesso molto più bassi all’estero;
- evitare il pagamento di imposte italiane legate al possesso del veicolo;
- rendere più difficile la notifica delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, che devono essere recapitate oltreconfine.
Il fenomeno riguarda decine di migliaia di veicoli, ma è proprio in Campania – e in particolare nella provincia di Napoli – che risulterebbero registrate circa 35mila delle 53mila targhe estere presenti sul territorio nazionale.
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Cosa prevede l’articolo 93-bis del Codice della strada
Prima di guardare alla riforma in arrivo, vale la pena chiarire cosa prevede già oggi la legge. Il decreto Sicurezza del 2018 aveva introdotto, con alcune eccezioni, il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero e di proprietà di persone residenti in Italia.
La disciplina è stata poi riscritta dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, che ha inserito nel Codice della strada l’articolo 93-bis. La norma stabilisce che:
- chi acquisisce la residenza in Italia deve immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero entro tre mesi;
- chi ha la disponibilità di un veicolo estero (a titolo di noleggio, leasing o comodato) come utilizzatore residente in Italia deve registrarlo nel Reve, il Registro dei veicoli esteri, entro il termine di 30 giorni;
- ogni variazione della disponibilità del veicolo va annotata entro tre giorni;
- la violazione di questi obblighi è sanzionata ai sensi dell’articolo 100, commi 11 e 15, del Codice della strada.
Il Reve è gestito dall’Aci all’interno del sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (Pra) e permette di verificare chi utilizza davvero un veicolo con targa estera. Dal 25 maggio 2026 all’iscrizione nel registro si è aggiunto anche l’obbligo di versare l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt).
Cosa cambia con il nuovo Codice della strada
Fino a oggi, una volta iscritto il veicolo al Reve, bastava una polizza estera – anche polacca – valida sul territorio italiano per circolare regolarmente. Il testo-base del nuovo Codice della strada, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Ministero dell’Interno, cambia questo passaggio.
La bozza prevede che, dopo l’iscrizione al Reve, l’obbligo di copertura assicurativa possa essere assolto soltanto con un contratto stipulato con un’impresa di assicurazione italiana, oppure autorizzata a operare in Italia, quindi presente negli elenchi Ivass.
In pratica, il veicolo estero utilizzato stabilmente in Italia dovrà essere assicurato come se fosse immatricolato nel nostro Paese, con le relative tariffe e imposte. Il testo prevede anche controlli telematici in tempo reale tra le banche dati italiane e quelle di Varsavia, per verificare l’effettiva esistenza e validità delle polizze estere dichiarate.
Va precisato che si tratta, al momento, di una bozza e non di una norma già in vigore. Le associazioni di categoria hanno tempo fino al 13 settembre 2026 per presentare osservazioni al testo-base, in vista di una versione definitiva attesa entro il 14 ottobre 2026.
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Quali sono le conseguenze per chi non si adegua?
Chi utilizza un veicolo estero senza rispettare gli obblighi di registrazione al Reve resta soggetto alle sanzioni già previste dall’articolo 100 del Codice della strada. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, la mancata stipula di una polizza italiana per un veicolo già iscritto al registro potrà comportare ulteriori conseguenze sanzionatorie, la cui misura esatta dipenderà dal testo definitivo del nuovo Codice.
Chi si trova in questa situazione farebbe bene a muoversi in anticipo: regolarizzare la posizione assicurativa prima dell’entrata in vigore della riforma evita accertamenti e sanzioni retroattive.
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Esterovestizione – Domande frequenti
La misura è contenuta in un testo-base ancora in consultazione fino al 13 settembre 2026, con bozza finale attesa entro il 14 ottobre 2026.
Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, commi 11 e 15, del Codice della strada.
No, chi risiede all’estero e circola in Italia con il proprio veicolo può farlo fino a un anno, salvo i limiti dell’articolo 132 del Codice della strada.
Riferimenti normativi
- codice della strada, articolo 93-bis (introdotto dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238);
- codice della strada, articolo 100, commi 11 e 15;
- codice della strada, articolo 132;
- legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022;
- decreto Sicurezza 2018 (disciplina iniziale sulla circolazione dei veicoli esteri).
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