#Finsubito news dalla rete – “Non rincorrete gli incentivi a ogni costo”, dice tecnico di prevenzione incendi parlando del fotovoltaico nei vecchi edifici


L’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici rappresenta un pilastro della transizione energetica, ma porta con sé sfide cruciali in termini di sicurezza antincendio. Un punto di svolta fondamentale è arrivato con la Nota DCPREV 14030 del 01/09/2025, la nuova linea guida della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco. Pur non essendo un Decreto Ministeriale, questo documento costituisce il nuovo indirizzo tecnico-operativo essenziale per progettisti e installatori, introducendo importanti novità su manutenzione, verifiche termografiche, distanze operative in copertura e gestione degli inverter. Tuttavia, gli ultimi 12 mesi hanno visto emergere forti dubbi e confusioni interpretative. pv magazine Italia ne ha parlato con Simone Turazza, titolare di Nuova Termotecnica di Turazza, società di Legnago (VR).

Potrebbe spiegare le linee guida VVF per progettisti e installatori? E poi anche: quali sono le novità e le confusioni principali che ha ravvisato negli ultimi 12 mesi?

La Nota Dcprev 14030 del 01/09/2025 è una linea guida/istruzione tecnica interna ed esplicativa emessa dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco. Da precisare che non è un Decreto Ministeriale, ma costituisce il riferimento di indirizzo tecnico e operativo per i comandi provinciali e i progettisti. Questo è specificato nell’oggetto: “Con l’occasione, si rammenta che la presente linea guida rappresenta uno strumento di indirizzo, non limitativo delle scelte progettuali, e individua soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle opere di costruzione dettati dal regolamento (UE) n.305/2011, ove applicabile…Resta intesa la possibilità per il progettista di individuare altre possibili soluzioni tecniche comunque finalizzate al raggiungimento dei richiamati obiettivi di sicurezza”. Il progettista antincendio pertanto può effettuare la valutazione del rischio seguendo le linee guida o utilizzando altri strumenti normativi nazionali o internazionali (es. NEC 2020, Data Sheet 1-15 FM Global). Le novità delle linee guida riguardano principalmente la manutenzione (registrazione delle attività sul registro antincendio) e le verifiche degli impianti, ad esempio ispezioni termografiche. Inoltre vengono inserite nuove distanze da rispettare per il posizionamento dei pannelli in copertura per la necessità di garantire l’agevole accesso ai componenti dell’impianto fotovoltaico, per esigenze di operatività antincendio oltre che di ispezione e manutenzione. Vengono inserite poi misure specifiche per l’installazione degli inverter. La difficoltà che vedo è effettuare correttamente la valutazione del rischio incendio degli impianti fotovoltaici secondo il Codice di prevenzione incendi (Capitolo G.2). Serve formare tutti gli attori in gioco, tra cui progettisti, installatori, manutentori, e non rincorrere a qualsiasi costo gli incentivi. Bisogna comprendere che non sempre è possibile installare impianti FV su edifici esistenti.

Può fare un esempio?

Se, per esempio, i luoghi sono classificati con pericolo di esplosione o copertura con strutture non dimensionate e verificate per supportare il nuovo carico.

Qual è il rapporto tra le linee guida VVF e il RTV V.13? Il RTV V.13. si applica ad edifici civili o capannoni industriali?

La progettazione antincendio parte sempre dalla valutazione del rischio incendio definita nel Codice di prevenzione incendi “Regola tecnica orizzontale – RTO”. Questa è la base comune per tutte le attività che ricadono nel DPR 151/11. La regola tecnica verticale – RTV (se presente) adatta le misure della strategia antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, compartimentazione ecc.) alla tipologia specifica di attività. Le sue disposizioni prevalgono o integrano quelle generali della RTO.

Il campo di applicazione della RTV V.13 riporta: “La presente regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali …) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio: 

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito; 

b) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito; 

La presente regola tecnica verticale può costituire utile riferimento per la progettazione di chiusure d’ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali, …)”.

Se capisco bene, quindi, se il tetto dispone già di una classificazione T3,T4, in quel caso specifico l’installazione di un impianto fotovoltaico che impiega pannelli classificati Broof (T1,T2,T3,T4) secondo EN13501-5 viene considerata un non aggravio del rischio d’incendio. Corretto? Può spiegare?

No, l’impianto FV non è composto solo dai pannelli FV applicati sulla copertura; il rischio è valutato per tutti i componenti dell’impianto (pannelli, cavi, inverter, quadri ecc.) in riferimento all’attività su cui è installato. Come riportato nell’oggetto delle linee guida, l’installazione di un impianto fotovoltaico in un’attività soggetta è, generalmente, da considerarsi una modifica rilevante dell’attività esistente, in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Tale modifica rientra, pertanto, tra gli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 6, del DPR 151/11. 

La linea guida riporta: “Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 ° agosto 2011, n. 151, si ritiene che, in linea generale, l’esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida allegata, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determini un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio”.

Il progettista nella relazione tecnica verifica l’assenza di specifici elementi di criticità effettuando un corretta valutazione del rischio di incendio, e nel rispetto integrale delle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida può asseverare un non aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda i pannelli FV installati in copertura le linee guida riportano per il caso 3a:

In questo caso, può ritenersi accettabile, in via generale, il seguente accoppiamento:

  • pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501- 1, secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati Broof (T1, T2, T3, T4), secondo la norma tecnica UNI EN 13501-5; 
  • tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e relative regole di estensione secondo Allegato C, Allegato D ed Allegato E della specifica tecnica UNI CEN TS 16459.

Una fonte ci ha spiegato che Broof (t3) non è obbligatorio. Ma alcuni operatori lo reputano tale. Non capisco. Da dove sorge la confusione?

Dipende dalla valutazione del rischio e dalla normativa applicata.  Le linee guida prevedono 3 casi per i BAPV [Building-Applied Photovoltaics]. Si possono vedere nella figura esplicativa estratta dalla norma.

Qual è il ruolo delle certificazioni per la copertura destinata ad accogliere un impianto fotovoltaico?

Il ruolo importante è dell’installatore che deve rispettare il progetto realizzare l’impianto a regola d’arte e fornire tutti i documenti richiesti:

  • Dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori (DM37/08)
  • Collaudo dell’impianto
  • Manuali di uso e manutenzione dell’impianto
  • Semplici istruzioni operative per la gestione dell’impianto e il controllo di possibili anomalie
  • Certificazioni dei materiali utilizzati
  • Dichiarazioni di corretta posa dei materiali con particolare riferimento agli attraversamenti dei compartimenti se presenti

Tutti i documenti sopra citati con il progetto e la valutazione del rischio devono essere raccolti nel fascicolo di impianto.

Quanti tetti dispongono di una classificazione T3 e T4?

La classificazione Broof (T1, T2, T3, T4), è effettuata secondo la norma UNI EN 13501-5 che fornisce i procedimenti per la classificazione del comportamento al fuoco delle coperture esposte a un fuoco esterno; viene rilasciata da laboratori di prova accreditati, che eseguono i test antincendio sulla base dei quattro metodi di prova indicati nella UNI CEN/TS 1187:2012, nonché le regole pertinenti di applicazione estesa.

Spesso però la classificazione Broof può essere ottenuta attraverso le regole europee di Classificazione Senza Ulteriori Prove di laboratorio (CWFT – Classification Without Further Testing), quando il sistema rispetta tutti i requisiti relativi alla caratteristica “reazione all’azione esterna del fuoco”, secondo la Decisione della Commissione del 6 settembre 2000.

Esempi riportati in tabella:

  • Strati di ghiaia sciolta (spessore minimo 50 mm o massa ≥80 kg/m2)
  • Strati di sabbia/cemento (spessore minimo 30 mm)
  • Lastre di calcestruzzo o materiali lapidei/minerali (spessore minimo 40 mm)
  • tegole in pietra, calcestruzzo, argilla

Rimane in ogni caso a carico del progettista la responsabilità di valutare se tali classificazioni raggiungono gli obiettivi di sicurezza richiesti in funzione della specifica attività.

Altre considerazioni?

Quattro considerazioni conclusive: deve sempre essere effettuata la valutazione del rischio (inneschi, propagazione, conseguenze); serve una formazione continua per tutte le figure coinvolte nell’installazione di impianti FV (progettisti, installatori, manutentori); è necessaria l’installazione di prodotti innovativi e tecnologie che consentano un monitoraggio completo del sistema; è importare procedere con la manutenzione e le verifiche con maggior frequenza sugli impianti esistenti con più di 10 anni.


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