Il TAR Veneto chiarisce che, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’assenza del parere necessario può rendere illegittimo il condono edilizio, ma non consente al Comune di dichiararlo inefficace dopo circa 25 anni. Annullati i dinieghi di sanatoria: l’amministrazione dovrà riesaminare le istanze, svolgendo un’istruttoria paesaggistica adeguatamente motivata che attesti eventualmente l’incompatibilità dell’immobile.
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L’articolo analizza la sentenza n. 397/2026 del TAR Veneto, relativa a un deposito-tettoia condonato dal Comune nel 2000. In seguito ad alcune modifiche apportate al manufatto, il Comune ne aveva ordinato il ripristino e aveva negato una nuova richiesta di sanatoria, ritenendo inefficace il precedente condono per l’assenza del necessario parere paesaggistico. Il TAR Veneto ha chiarito che il condono poteva eventualmente essere viziato, ma non poteva essere dichiarato inefficace a distanza di circa 25 anni. Per questo ha annullato i dinieghi comunali e imposto al Comune di riesaminare la compatibilità paesaggistica dell’intervento attraverso un’istruttoria completa.
Condono, vincolo paesaggistico e sanatoria: il caso
Un fabbricato accessorio destinato a deposito merci, composto da una struttura in legno realizzata nel 1976 e da una struttura in lamiera del 1982 è l’oggetto della sentenza del TAR Veneto. Il proprietario aveva presentato domanda di condono nel 1986 e aveva ottenuto dal Comune la concessione edilizia in sanatoria nel giugno 2000. In seguito, il manufatto era stato modificato: una parte della copertura era stata abbassata e un corpo laterale era stato sostituito con una struttura in legno e metallo.
A seguito di un sopralluogo, il Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo che le opere realizzate fossero difformi rispetto a quelle condonate. Il proprietario ha quindi chiesto un nuovo permesso di costruire in sanatoria e l’accertamento della compatibilità paesaggistica. L’amministrazione ha però respinto entrambe le richieste, sostenendo che il condono rilasciato nel 2000 fosse – in realtà – inefficace, poiché all’epoca non era stato acquisito il dovuto parere dell’autorità competente sul vincolo paesaggistico.
Il proprietario ha quindi impugnato i dinieghi davanti al TAR Veneto, contestando che il Comune potesse rimettere in discussione, dopo molti anni, un titolo edilizio rilasciato dalla stessa amministrazione.
Condono in area vincolata: il silenzio sul parere paesaggistico non vale come assenso
Dalla sentenza emerge che inefficacia e illegittimità non sono la stessa cosa infatti l’assenza del parere paesaggistico rendeva il condono illegittimo, non inefficace. Un titolo inefficace non produce effetti mentre titolo illegittimo è viziato ma continua a produrre effetti finché non viene annullato secondo le regole dell’autotutela. Perciò, l’assenza del parere paesaggistico rendeva la concessione in sanatoria illegittima, non automaticamente inefficace. Tuttavia, dopo circa 25 anni, il titolo aveva consolidato i propri effetti e non poteva più essere annullato d’ufficio dal Comune.
Per il TAR l’assenza del parere paesaggistico non rende il condono semplicemente inefficace infatti “(…) deve osservarsi che, come sottolineato dal Comune, alla data di entrata in vigore della legge 431/1985 (ossia al 23 agosto 1985), l’area in parola risultava assoggettata al predetto vincolo per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. c), nonché del PRG del 1969, allora vigente, il quale, non individuando la stessa area né come zona A né come centro abitato, non la escludeva dal campo di applicazione della nuova norma.
(…) Le previsioni della menzionata legge 431/1985, compendiate dall’amministrazione resistente, conducono a negare la possibilità che possa formarsi il parere favorevole per silentium. Al riguardo, la lettera del comma 3 dell’art. 32 della stessa legge è chiara nel classificare – in casi come quelli in argomento – il silenzio come rifiuto alla richiesta di rilascio di parere favorevole da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico. In ogni caso, non risulta che vi sia stata alcuna domanda del ricorrente formulata con tale finalità. (…) Ciò porta a qualificare, in via ordinaria, il parere paesaggistico come un atto endoprocedimentale costituente il presupposto per il rilascio della concessione in sanatoria (…). Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la constatazione della mancanza del parere paesaggistico avrebbe dovuto condurre a rilevare l’illegittimità della concessione in sanatoria anziché la sua inefficacia.
(…) Pertanto, a distanza di anni, l’Ente locale, proprio in considerazione di questa doppia veste, non può trincerarsi dietro la diversa natura degli atti amministrativi in questione e il loro rapporto di presupposizione. In altri termini, sotto questa diversa prospettiva, deve valorizzarsi il fatto che il ricorrente ha interagito con il soggetto pubblico che, in quel frangente temporale, era preposto anche alla tutela del bene paesaggistico e che dunque avrebbe potuto agevolmente constatare la mancanza del parere al fine di evitare il rilascio di un atto viziato. (…) In definitiva, sottolineata l’impossibilità di individuare con certezza la data di esecuzione degli interventi, deve prendersi atto, da un lato, dell’illegittimità della concessione in sanatoria, dall’altro, del consolidamento degli effetti da questa prodotti, atteso che non sarebbe ipotizzabile – dopo circa venticinque anni – l’annullamento in autotutela per l’evidente carenza di uno dei presupposti dell’art. 21-nonies legge 241/1990, che àncora l’esercizio di tale potere al decorso di un tempo ragionevole.”
L’immobile ricadeva in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico già nel 1985 e per ottenere il condono era quindi necessario acquisire un parere paesaggistico. Quel parere non poteva formarsi automaticamente per il silenzio dell’amministrazione e nel caso esaminato il mancato riscontro equivaleva a un rifiuto, inoltre, dagli atti non risultava neppure una domanda specifica diretta a ottenerlo.
La mancanza del parere avrebbe dovuto rendere il condono rilasciato nel 2000 illegittimo, cioè viziato fin dall’origine, e non semplicemente “inefficace” e poiché all’epoca il Comune svolgeva anche funzioni paesaggistiche, avrebbe potuto rilevare la mancanza del parere prima di rilasciare la concessione in sanatoria.
Nel caso concreto, dopo circa venticinque anni il Comune non può sostenere che il condono non abbia mai prodotto effetti né annullarlo d’ufficio.
Il titolo, pur viziato, ha ormai consolidato i suoi effetti e perché il Comune possa agire in autotutela è ormai trascorso un tempo non più ragionevole.
Conclusione?
Il TAR annulla entrambi i dinieghi e il Comune dovrà riesaminare le istanze e, qualora valuti positivamente la possibilità di rilasciare il titolo edilizio, acquisire i pareri della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, parere paesaggistico, vincolo paesaggistico, condono in area vincolata, concessione edilizia in sanatoria, permesso di costruire in sanatoria, inefficacia del condono.
FAQ Tecniche: Condono edilizio senza parere paesaggistico: illegittimo dopo 25 anni | Ingenio
Che differenza c’è tra condono illegittimo e condono inefficace?
Un condono illegittimo è un titolo viziato perché rilasciato senza un presupposto necessario, come il parere paesaggistico. Un atto inefficace, invece, non produce effetti giuridici. Il TAR distingue nettamente i due piani: il vizio non consente di affermare che il condono non abbia mai prodotto effetti.
Quando è necessario il parere paesaggistico nel condono edilizio?
Il parere è necessario quando l’opera ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico e la disciplina del condono lo richiede. Nel caso esaminato, l’area risultava vincolata già nel 1985. Occorre verificare il vincolo vigente alla data rilevante e la disciplina speciale applicabile alla domanda di condono.
Il silenzio sul parere paesaggistico vale come assenso?
No. Nella fattispecie esaminata dal TAR Veneto, il silenzio sulla richiesta di parere favorevole era qualificato come rifiuto. Inoltre, dagli atti non emergeva nemmeno una domanda specifica volta a ottenere il parere. Va distinta la disciplina del condono dalle regole generali sul silenzio amministrativo.
Il Comune può annullare un condono dopo molti anni?
L’annullamento d’ufficio richiede i presupposti previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, incluso il rispetto di un termine ragionevole. Dopo circa 25 anni, il TAR ha escluso che il Comune potesse rimettere in discussione il titolo mediante autotutela. La valutazione resta legata al caso concreto.
Le modifiche successive a un manufatto condonato sono automaticamente regolari?
No. Il condono copre esclusivamente le opere descritte e assentite nel relativo procedimento. Le modifiche successive, come variazioni della copertura o sostituzioni di parti del manufatto, richiedono una verifica autonoma del titolo edilizio e della compatibilità paesaggistica.
Quale istruttoria deve svolgere il Comune dopo l’annullamento dei dinieghi?
Il Comune deve riesaminare le istanze senza fondarle sull’asserita inefficacia del condono del 2000. Se ritiene ammissibile il titolo richiesto per le opere successive, dovrà acquisire i pareri degli organismi competenti, inclusi Soprintendenza e Commissione locale per il paesaggio, secondo la disciplina applicabile.
Quali errori deve evitare il tecnico incaricato?
Non bisogna confondere il titolo condonato con le trasformazioni realizzate in epoca successiva. È essenziale ricostruire cronologia delle opere, consistenza assentita, vincoli vigenti, elaborati allegati al condono e documentazione paesaggistica. [Verificare specifica tecnica/norma] per la disciplina procedurale locale e regionale applicabile.
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