#Finsubito news dalla rete – D.Lgs. n. 30/2026 e greenwashing: nuove regole per menu, comunicazione e claim ambientali nei pubblici esercizi


Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del Consumo e rafforza le regole contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale.

Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2024/825, la cosiddetta “Empowering Consumers for the Green Transition”, e interessa anche le imprese che operano nella somministrazione di alimenti e bevande quando utilizzano comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori.

Perché la norma riguarda i pubblici esercizi

Per un pubblico esercizio, la nuova disciplina incide principalmente sulle modalità di comunicazione commerciale e può riguardare, ad esempio, menu, cartelli, materiale promozionale, sito internet, social network e altre comunicazioni rivolte alla clientela, quando contengono dichiarazioni relative alle caratteristiche ambientali dell’attività o dei prodotti e servizi offerti.

Il principio centrale è che le dichiarazioni di carattere ambientale devono essere corrette, verificabili e adeguatamente documentate. Il decreto legislativo interviene infatti sul Codice del Consumo introducendo nuove definizioni e ampliando l’elenco delle pratiche commerciali considerate ingannevoli, con particolare attenzione alle asserzioni ambientali generiche, non dimostrate o tali da attribuire a un prodotto, a un servizio o all’intera attività caratteristiche di sostenibilità più ampie di quelle effettivamente riscontrabili.

Attenzione alle espressioni “green”, “eco” e “sostenibile”

Una delle principali novità riguarda le asserzioni ambientali generiche.

Non è possibile utilizzare un’affermazione ambientale generica, come ad esempio “sostenibile”, “green”, “eco” o formulazioni analoghe, quando l’impresa non è in grado di dimostrare l’eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti all’affermazione. In altri termini, deve essere dimostrata la conformità al Regolamento Ecolabel UE (Reg. CE n. 66/2010), a un sistema equivalente conforme alla norma EN ISO 14024, oppure il raggiungimento delle migliori prestazioni ambientali previste dalle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea.

È considerato inoltre ingannevole presentare come riferita all’intero prodotto o all’intera attività una caratteristica ambientale che riguarda, invece, soltanto un suo specifico aspetto. Si pensi, ad esempio, alla definizione di un servizio di asporto come “ecologico” quando l’unica caratteristica ambientale rilevante è l’utilizzo di una vaschetta realizzata con plastica riciclata.

Per un ristorante, un bar o un altro esercizio di somministrazione diventa quindi opportuno verificare con attenzione claim come:

  • “locale sostenibile”;
  • “ristorante green”;
  • “attività a impatto zero”;
  • “100% ecologico”;
  • “plastic free”;
  • “zero emissioni”;
  • “prodotti a basso impatto”.

Non significa che tali espressioni siano sempre vietate: il punto è la possibilità di dimostrarne concretamente la fondatezza e la portata.

Stop anche ai claim sulla “neutralità climatica” basati sulla compensazione

Il D.Lgs. 30/2026 interviene anche sulle dichiarazioni secondo cui un prodotto o un’attività avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra quando tale risultato viene fondato sulla sola compensazione delle emissioni.

Anche questo aspetto può assumere rilievo per i pubblici esercizi che promuovono iniziative di compensazione o utilizzano nei propri materiali pubblicitari espressioni come “carbon neutral”, “impatto zero” o equivalenti.

Cosa deve verificare il titolare del pubblico esercizio

Alla luce dell’applicazione delle nuove disposizioni, è opportuno effettuare una ricognizione delle comunicazioni rivolte ai consumatori.

In particolare, occorre verificare:

  1. Menù e carta dei prodotti: eventuali indicazioni ambientali riferite ai prodotti o all’attività devono essere formulate in modo corretto e dimostrabile.
  2. Sito internet e canali social: le verifiche non devono riguardare soltanto la pubblicità tradizionale: anche post, pagine web/social e materiali promozionali possono veicolare comunicazioni commerciali soggette alla disciplina.
  3. Cartelli e materiale promozionale: brochure, locandine, cartelli e altri strumenti utilizzati per comunicare al cliente caratteristiche ambientali dell’offerta devono essere coerenti con le nuove regole.
  4. Marchi ed etichette di sostenibilità: particolare attenzione deve essere prestata all’utilizzo di marchi, etichette e simboli che suggeriscano caratteristiche di sostenibilità ambientale. Le etichette di sostenibilità devono essere basate su un sistema di certificazione oppure essere stabilite da autorità pubbliche, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. L’utilizzo di elementi grafici, quali foglie verdi, simboli ambientali, marchi privati o loghi auto-attribuiti, qualora siano impiegati per trasmettere al consumatore un’immagine di particolare sostenibilità senza un adeguato fondamento, può assumere rilievo ai fini della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette.
  5. Dichiarazioni riferite all’intera attività: particolare cautela va posta quando una caratteristica ambientale relativa a un singolo prodotto, servizio o iniziativa viene utilizzata per descrivere l’intero esercizio.

Prima di utilizzare o mantenere un claim ambientale nella comunicazione con il cliente, è quindi opportuno verificare:

  • a quale prodotto, servizio o attività si riferisce la dichiarazione;
  • quale specifica caratteristica ambientale viene rivendicata;
  • quali elementi consentono di dimostrarne la fondatezza;
  • se le eventuali certificazioni o i sistemi di etichettatura utilizzati rispondono ai requisiti previsti.

È inoltre consigliabile raccogliere e archiviare la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni ambientali, come schede tecniche fornite dai produttori, certificazioni e documentazione relativa alle misure o agli interventi adottati.

Alla luce delle nuove disposizioni, è quindi opportuno procedere alla revisione della comunicazione commerciale esistente, eliminando o riformulando le dichiarazioni ambientali generiche che non siano adeguatamente supportate, anche al fine di prevenire il rischio di sanzioni.

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