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Interessi da conciliazione giudiziale deducibili ai fini IRES, indeducibili quelli da ravvedimento operoso. È questa la distinzione operata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 185 del 15 ottobre 2026, che chiarisce il trattamento fiscale degli interessi versati da una società per definire contestazioni relative all’indebita detrazione IVA.
Il chiarimento riguarda anche l’eventuale applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall’articolo 96 del TUIR. Determinante, secondo il Fisco, è la diversa natura giuridica degli interessi: compensativa nel caso della conciliazione giudiziale, moratoria e risarcitoria in quello del ravvedimento operoso.
Deducibilità degli interessi passivi: il caso esaminato
L’interpello è stato presentato da una società italiana, che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, sottoposta a verifiche fiscali riguardanti i rapporti con alcuni fornitori. I controlli avevano portato alla contestazione di indebite detrazioni IVA relative a diverse annualità.
Per definire la propria posizione fiscale, la società aveva utilizzato due distinti istituti:
- conciliazione giudiziale, per una controversia relativa al periodo d’imposta N, già oggetto di contenzioso tributario;
- ravvedimento operoso, per regolarizzare le violazioni relative ai periodi d’imposta N+1, N+2, N+5 e N+6, mediante il versamento di IVA, sanzioni e interessi.
Gli importi complessivamente dovuti erano stati contabilizzati nella voce C17, “Oneri finanziari”, del conto economico 2025.
La società chiedeva se gli interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso fossero integralmente deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a conto economico, indipendentemente dal trattamento fiscale del tributo principale.
Chiedeva, inoltre, se tali interessi fossero esclusi dalle limitazioni dell’articolo 96 del TUIR, non derivando da operazioni di finanziamento.
Interessi da conciliazione giudiziale: deducibilità IRES riconosciuta
Nel formulare il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate distingue le due tipologie di interessi in base alla rispettiva funzione.
Per gli interessi da conciliazione giudiziale, il Fisco conferma l’orientamento già espresso nelle risposte a interpello n. 541/2022 e n. 172/2024.
Tali interessi svolgono una funzione compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi e, pur essendo collegati al pagamento dell’imposta, non risultano strettamente accessori all’obbligazione tributaria principale.
Di conseguenza, non seguono necessariamente il trattamento fiscale dell’imposta cui si riferiscono, ma devono essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
In assenza di una specifica disposizione che ne preveda l’indeducibilità, sono quindi deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d’impresa.
L’Agenzia esclude, inoltre, l’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, poiché tali interessi non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.
Interessi da ravvedimento operoso: natura risarcitoria e indeducibilità
Diversa è la conclusione per gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso.
L’Agenzia richiama l’articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie richiede anche il versamento di interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Come precisato dalla circolare n. 180/E/1998, tali interessi rappresentano una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari.
La loro natura moratoria e risarcitoria determina, secondo il Fisco, un rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione principale, costituita dal pagamento del tributo, del quale condividono il trattamento fiscale.
A sostegno di questa interpretazione, l’Agenzia richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 28740/2022 e le sentenze n. 11766/2009, n. 8135/2011 e n. 24930/2011.
Pertanto, nel caso esaminato, gli interessi da ravvedimento operoso sono indeducibili ai fini IRES, in quanto accessori al debito tributario principale.
Non possono, quindi, essere estesi a tali interessi i precedenti chiarimenti favorevoli alla deducibilità degli oneri sostenuti nell’ambito della conciliazione giudiziale e dell’accertamento con adesione, caratterizzati da una diversa funzione compensativa.
Interessi passivi e articolo 96 del TUIR: i chiarimenti del Fisco
La diversa qualificazione giuridica degli interessi determina anche differenti conclusioni rispetto all’applicazione dell’articolo 96 del TUIR.
Per gli interessi da conciliazione giudiziale, l’Agenzia esclude espressamente l’applicazione dei limiti previsti dalla disposizione, trattandosi di oneri non riconducibili a rapporti aventi causa finanziaria.
Per gli interessi da ravvedimento operoso, invece, la questione relativa all’applicazione dell’articolo 96 resta assorbita, poiché l’indeducibilità deriva già dalla loro natura moratoria e risarcitoria e dal rapporto di accessorietà con l’obbligazione tributaria principale.
NOTA BENE: La distinzione operata dall’Agenzia riguarda la natura giuridico-fiscale degli interessi, anche quando questi derivano dalle medesime contestazioni IVA. Nel caso esaminato, gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili ai fini IRES, mentre quelli da ravvedimento operoso sono indeducibili, in quanto seguono il trattamento fiscale del tributo principale.
La risposta n. 185/2026 non si pronuncia, infine, sulla correttezza della classificazione contabile degli importi né sulla loro imputazione temporale, aspetti che restano esclusi dall’esame dell’Amministrazione finanziaria.
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