#Finsubito news dalla rete – guida completa alla circolare INPS n. 106


L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, fornendo il quadro applicativo per il rifinanziamento e il potenziamento del cosiddetto “Nuovo Bonus Mamme” per l’anno 2026. La misura, introdotta in continuità con gli interventi a sostegno della genitorialità e disciplinata dall’art. 1, comma 207, della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), prevede un’integrazione economica che può arrivare fino a 720 euro complessivi nel corso dell’anno.

La pubblicazione delle istruzioni amministrative fissa i paletti d’accesso, ma non coincide ancora con l’apertura del canale telematico per l’invio delle domande, la cui data di attivazione sarà resa nota dall’Istituto tramite un apposito messaggio operativo.


  1. Quadro normativo e fonti di riferimento

Le fonti primarie e di prassi amministrativa che regolano la misura includono:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 207.
  • Circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026: istruzioni operative, contabili e requisiti di accesso per l’anno 2026.
  • Approfondimento INPS del 21 gennaio 2026: chiarimenti sul regime fiscale ed esenzione ISEE della misura.
  • Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 (art. 6): testo originario che aveva istituito la prima formulazione della misura per il 2025.


  1. Importo, tetto reddituale e trattamento fiscale

Il bonus 2026 si distingue per un incremento dell’indennità mensile rispetto al precedente esercizio:








Parametro

Annualità 2025

Annualità 2026

Variazione

Importo mensile

40 €/mese

60 €/mese

+20 €/mese

Massimo annuo erogabile

480 € (su 12 mesi)

720 € (su 12 mesi)

+240 € annui

Limite di reddito da lavoro

40.000 € annui

40.000 € annui

Invariato

Regime Fiscale e ISEE

Esente IRPEF/Fuori ISEE

Esente IRPEF/Fuori ISEE

Invariato

Il contributo di 60 euro spetta per ogni mese (o frazione di mese) in cui è attivo il rapporto di lavoro dipendente o l’attività autonoma. Non concorre alla formazione della base imponibile fiscale (non è soggetto a ritenute IRPEF né a contributi previdenziali) e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE.


  1. Platea dei beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere al beneficio le lavoratrici madri appartenenti a quasi tutti i comparti professionali:

  • Lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico.
  • Lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, libere professioniste iscritte a Casse di previdenza private o alla Gestione Separata INPS).
  • Esclusione tassativa: il lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter conviventi e non) resta escluso dall’agevolazione.

Combinazione figli ed età anagrafica

Il vademecum INPS suddivide i requisiti anagrafici dei figli in due distinte casistiche:

  • Madri con due figli: il diritto sorge e permane fino al mese di compimento del 10° anno di età del secondo figlio (il più piccolo).
  • Madri con tre o più figli: il beneficio copre l’arco temporale fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane, ma con un vincolo stringente legato alla tipologia di contratto.


  1. Il coordinamento con l’esonero contributivo ivs (regola contratti stabili)

Il punto più delicato chiarito dalla Circolare n. 106 riguarda l’incompatibilità e l’incumulabilità tra il bonus monetario e il regime di esonero contributivo IVS totale (già previsto dall’art. 1, commi 180-182, della L. 213/2023 per le madri con 3 o più figli a tempo indeterminato):

  • Madri con due figli: possono fruire del bonus sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato (o in forma autonoma), nel rispetto del limite reddituale di 40.000 euro.
  • Madri con tre o più figli: la circolare precisa che il bonus di 60 euro non spetta per i mesi in cui sussiste, anche solo per una frazione, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In tale ipotesi, infatti, la lavoratrice accede (o continua ad accedere) allo sgravio contributivo diretto in busta paga, evitando sovrapposizioni o doppi benefici.


  1. Focus Sanità: l’impatto su infermiere, OSS e Professioni Sanitarie

Nel comparto della sanità pubblica e privata (ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, RSA e cliniche convenzionate), le disposizioni richiedono un’attenta verifica individuale:

  • La qualifica contrattuale non basta: Due professioniste sanitarie con identica mansione nello stesso reparto (es. due infermiere o due operatrici socio-sanitarie) possono avere esiti opposti a seconda della composizione familiare o dello status contrattuale.
  • Infermiera con 2 figli: Che sia assunta a tempo determinato (es. supplenza, graduatoria a termine) o stabilizzata a tempo indeterminato, ha diritto ai 60 euro mensili fino al compimento dei 10 anni del minore, purché il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro.
  • Infermiera con 3 figli: Se ha un contratto a tempo indeterminato, non percepisce il bonus da 60 euro mensili poiché coperta dall’esonero contributivo; se invece ha un contratto a tempo determinato o svolge incarichi di libera professione intramoenia/partita IVA con Gestione Separata, matura il diritto al bonus monetario fino ai 18 anni del figlio minore.
  • Passaggi di carriera e stabilizzazioni nel corso del 2026: In caso di stabilizzazione da tempo determinato a tempo indeterminato durante l’anno (frequente nelle procedure concorsuali sanitarie), il diritto va monitorato mese per mese. Per una madre di 3 figli, i mesi precedenti alla firma dell’indeterminato daranno diritto ai 60 euro mensili pro quota, mentre dal mese del passaggio a tempo stabile scatterà l’esonero contributivo.


  1. Modalità di domanda ed erogazione

Il bonus non viene erogato d’ufficio dal datore di lavoro né accreditato in modo automatico: richiede una specifica istanza telematica presentata dalla lavoratrice all’INPS.

  • Canali di trasmissione abilitati:

    • Portale web istituzionale dell’INPS (accesso tramite credenziali SPID di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).
    • Contact Center Integrato INPS.
    • Istituti di Patronato abilitati.

  • Tempistiche di accredito: Salvo diverse indicazioni operative che l’Istituto dovesse disporre con successivi messaggi, la Circolare n. 106 prevede la liquidazione del trattamento maturato per l’intero 2026 in un’unica soluzione concentrata nella mensilità di dicembre 2026.
  • Attesa del messaggio operativo: Per l’invio materiale delle domande occorre attendere il messaggio dell’Istituto che certificherà la disponibilità del software di acquisizione sul portale istituzionale. Le lavoratrici interessate possono nel frattempo verificare i requisiti anagrafici dei figli e la certificazione dei redditi da lavoro relativi all’anno in corso.

Fonti e riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 206–207 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
  • INPS, Circolare n. 106 del 16 ottobre 2026 – Istruzioni operative, requisiti e modalità applicative del Bonus Lavoratrici Madri per l’anno 2026.
  • INPS, Approfondimento del 21 gennaio 2026 – Trattamento fiscale ed esenzione ai fini ISEE delle misure a sostegno della genitorialità (L. 199/2025).
  • Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, art. 6 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) – Istituzione del contributo economico a favore delle lavoratrici madri.
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 180–182 – Esonero contributivo IVS per le madri con tre o più figli a tempo indeterminato.
  • INPS, Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 – Istruzioni sull’esonero contributivo delle lavoratrici madri ex L. 213/2023.

 

Foto di Tatiana Syrikova




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