Dopo il silenzio assenso sul condono, il Comune può archiviare
la stessa pratica per un nulla osta mancante? E se l’ente che
tutela il vincolo idraulico non risponde, il silenzio vale come
parere negativo? Chi aspetta dal 1986 rischia di perdere il condono
per quel ritardo?
A questi interrogativi risponde il TAR Toscana con la sentenza
n. 1978 del 19 ottobre 2026, che chiarisce un aspetto
sottovalutato nelle pratiche di condono rimaste aperte per decenni,
ovvero che il Comune non può archiviare per carenza del parere
idraulico la domanda su cui ha già preso atto del silenzio assenso
per le stesse opere. Per chi ha presentato l’istanza negli anni
Ottanta significa poter opporre quella presa d’atto, anche se mai
comunicata, a un successivo atto di segno opposto sulla stessa
pratica; e significa che all’amministrazione non basta indicare un
foglio catastale diverso per sostenere che si parli d’altro, se
quei dati sono stati corretti su richiesta dello stesso richiedente
e la descrizione dei lavori coincide.
Non si può più, in altre parole, chiudere una pratica di condono
con un provvedimento che smentisce quanto lo stesso ufficio ha
riconosciuto pochi mesi prima, come se i due atti appartenessero a
procedimenti diversi.
Né basta al Comune un mese di silenzio dell’ufficio interpellato
per archiviare, perché quel silenzio non equivale a un parere
contrario, neppure quando si prolunga ben oltre; e neppure il
Comune può far valere la mancanza di quel parere quando i suoi
stessi uffici hanno già accertato che le opere stanno fuori dalla
fascia inedificabile.
Condono del 1986 rimasto aperto per trentacinque anni: la
vicenda
La vicenda trae origine da una domanda di condono presentata nel
settembre 1986 dal legale rappresentante della società che
conduceva in locazione un terreno adibito al commercio all’ingrosso
di materiali inerti, per modifiche del piano di campagna con la
posa di un cancello e un deposito di calcinacci. Nel 2007 il Comune
ha chiesto integrazioni documentali, prodotte dalla nuova società
affittuaria, e il nulla osta dell’ente competente alla tutela del
vincolo idraulico.
Nel settembre 2021 l’amministrazione ha preso atto, senza
comunicarlo, della formazione del silenzio assenso sulla domanda
per la recinzione, il deposito di calcinacci e il cancello di
accesso. Dieci giorni dopo ha però inviato il preavviso di diniego
per la mancata produzione del nulla osta, e il proprietario del
terreno ha replicato che spettava al Comune richiederlo. Il Comune
si è allora rivolto al Genio Civile, chiedendo non il parere ma di
verificare se l’intervento ricadesse nella fascia di rispetto dei
dieci metri e, rimasta la richiesta senza riscontro, nel dicembre
2021 ha archiviato la domanda per carenza del parere sul vincolo
idraulico.
Il ricorso, proposto tra gli altri dal richiedente anche per
conto della nuova società affittuaria, ha denunciato la
contraddittorietà tra i due atti e la violazione delle regole sul
parere, per la mancata conferenza di servizi e il mancato rispetto
dei centottanta giorni. Il Comune ha replicato che i due
provvedimenti riguardavano manufatti diversi, su particelle
distanti tra loro, l’uno a oltre trecento metri dal corso d’acqua e
l’altro a ridosso, e che, decorsi trenta giorni senza riscontro,
l’archiviazione era un atto dovuto a fronte di un parere
sfavorevole tacito.
Condono su area vincolata: cosa prevede l’art. 32 della Legge n.
47/1985
Il perimetro normativo della vicenda è segnato dalla Legge n.
47/1985, con cui si è aperta la prima stagione della sanatoria
straordinaria (il c.d. primo condono edilizio). L’art. 32, fatte
salve le ipotesi dell’art. 33, che escludono dalla sanatoria le
opere in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti prima
della loro esecuzione, subordina il condono delle opere su immobili
vincolati al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla
tutela. Se il parere non arriva entro centottanta giorni dalla
richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto, mentre
per la sua acquisizione il comma 4 rinvia all’art. 20, comma 6, del
d.P.R.
n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che richiama la conferenza
di servizi.
Il vincolo in gioco è quello del R.D. n. 523/1904 (Testo Unico
sulle opere idrauliche), che all’art. 96, lettera f), vieta in modo
assoluto, in mancanza di diverse discipline locali, le fabbriche e
gli scavi a distanza minore di dieci metri dal piede degli argini.
Anche se la pronuncia non vi si sofferma, va ricordato che l’art.
35 della Legge n. 47/1985 considera accolta la domanda di condono
decorsi ventiquattro mesi, purché siano versati i conguagli e
presentata la documentazione per l’accatastamento, e nelle ipotesi
dell’art. 32 fa decorrere quel termine dall’emissione del
parere.
Silenzio assenso e archiviazione sulla stessa domanda: la
contraddittorietà secondo il TAR
Il punto fermo da cui partono i giudici è il confronto tra i due
provvedimenti, adottati a circa tre mesi di distanza sulla medesima
istanza. La presa d’atto del silenzio assenso descrive la
recinzione e il deposito di calcinacci con il cancello di accesso,
l’archiviazione parla di modifiche al piano di campagna con
cancello e deposito calcinacci, sicché le opere risultano in parte
sovrapponibili.
La differenza dei dati catastali, su cui il Comune ha costruito
la propria difesa, non regge, perché è la stessa amministrazione a
ricordare che nel 1991 il richiedente aveva chiesto di correggere
l’istanza, indicando per cancello, recinzione e deposito un fondo
diverso da quello originario. I riferimenti riportati nella presa
d’atto sono dunque quelli corretti su istanza del richiedente, e la
descrizione tecnica allegata alla correzione indica le stesse opere
dell’istanza originaria e del successivo provvedimento di
archiviazione. Il primo motivo è quindi fondato e, per il TAR,
sufficiente da solo a decidere.
I giudici esaminano comunque anche il secondo motivo, osservando
che da lì emerge, oltre alla violazione di legge denunciata, la
stessa contraddittorietà. Richiamano propri precedenti, tra cui TAR
Toscana (sentenza n. 270/2026), secondo cui i centottanta giorni
sono il termine di conclusione del sub-procedimento sul parere, il
loro decorso non consuma il potere dell’autorità di tutela ma dà
luogo a un silenzio contro cui si può agire, anche da parte del
Comune, ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo
amministrativo; e il Comune, in ogni caso, non può chiudere il
procedimento sul condono senza aver acquisito il parere, che è
vincolante.
Nel caso esaminato l’amministrazione, pur richiamando l’art. 32,
ha archiviato la domanda senza attendere i centottanta giorni,
ritenendo sufficiente un silenzio di trenta; e lo ha fatto per
carenza del nulla osta, nonostante i suoi uffici avessero già
verificato che le opere si trovavano fuori dalla fascia dei dieci
metri, a una trentina di metri secondo la stessa difesa
comunale.
Condono e vincolo idraulico: cosa deve verificare il tecnico
Sul piano tecnico la vicenda mostra che l’identità delle opere
oggetto di condono si ricostruisce sull’intero fascicolo, comprese
le correzioni presentate negli anni, e non sui soli dati catastali
riportati nell’ultimo atto. Per le opere vicine a un corso d’acqua
la prima verifica riguarda la distanza dal piede dell’argine,
perché da essa dipende se l’opera ricade nella fascia
inedificabile, esposta all’esclusione dell’art. 33, oppure ne resta
fuori.
Va detto con precisione che la sentenza non stabilisce se le
opere ricadano nel vincolo idraulico, né si pronuncia sulla
validità della presa d’atto del silenzio assenso, che resta fuori
dal giudizio. In una prospettiva di sistema, proprio la regola
dell’art. 35 sulla decorrenza dal parere suggerisce che, se
l’amministrazione ritiene un’opera soggetta al parere, la strada
coerente è riesaminare l’atto già adottato e acquisire il parere
nelle forme dell’art. 32, non affiancargli un provvedimento di
segno opposto. Sulla stessa domanda di condono, per i box in
lamiera, il TAR Toscana si è pronunciato anche con la n. 1977/2026
sul parere paesaggistico ridotto a formula di stile e con la
n.
1980/2026 sull’ordine di demolizione esteso ai proprietari
estranei.
Archiviazione del condono annullata: le ricadute per Comuni e
proprietari
In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il
provvedimento di archiviazione della domanda di condono.
Gli uffici che gestiscono le pratiche del primo condono sono
chiamati a leggere ogni nuovo atto alla luce di quelli già adottati
sulla stessa istanza e, quando il parere serve, a chiederlo come
tale e non come semplice verifica di posizione, acquisendolo prima
di chiudere il procedimento, senza trasformare in diniego il
silenzio dell’ente interpellato. Per chi possiede o acquista un
immobile con un condono alle spalle, la presa d’atto del silenzio
assenso è un documento da cercare con l’accesso agli atti, perché
può non essere mai stata notificata, e rientra nella più ampia
verifica preventiva alla compravendita a cui è dedicato il volume
Regolarità
edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari.
Anche se il TAR non la richiama, la decisione si colloca nella
linea tracciata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
7444/2026, secondo cui i centottanta giorni per il parere non
producono un silenzio-rigetto. Un condono rimasto in sospeso per
trentacinque anni non si chiude con una scorciatoia, e il
fascicolo, alla fine, conta più della fretta di archiviarlo.
Condono e silenzio assenso: le domande più frequenti
La presa d’atto del silenzio assenso sul condono impedisce una
successiva archiviazione?
Impedisce un’archiviazione che la contraddica. Secondo il TAR
Toscana (sentenza n. 1978/2026) è illegittima per contraddittorietà
l’archiviazione della stessa domanda di condono riferita, anche
solo in parte, alle stesse opere della presa d’atto, la cui
validità resta però fuori dal giudizio.
Il Comune può chiudere una pratica di condono senza il parere
dell’autorità del vincolo?
No, quando il parere è necessario. Per i precedenti richiamati
dal TAR Toscana nella sentenza n. 1978/2026, il decorso dei
centottanta giorni previsti dall’art. 32 della Legge n. 47/1985 non
consuma il potere dell’autorità di tutela e contro quel silenzio
può agire anche il Comune, che però non può archiviare la domanda
senza aver acquisito il parere, che è vincolante.
Nel condono, dati catastali diversi bastano a dire che le opere
sono diverse?
Non necessariamente. Nel caso deciso dal TAR Toscana (sentenza
n. 1978/2026) la differenza dipendeva da una correzione chiesta
dallo stesso richiedente e la descrizione tecnica coincideva,
sicché i due provvedimenti riguardavano in parte le stesse
opere.
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