#Finsubito news dalla rete – Equitalia Giustizia: accordo Smart Working 2027


Nella giornata di ieri queste Rappresentanze Sindacali hanno concluso il raggiungimento dell’Accordo in materia di smart working dopo una lunga e faticosa trattativa che si è protratta dalla mattina fino ad oltre le 22.

Queste Sigle sono molto soddisfatte del risultato raggiunto soprattutto grazie al sostegno di tutte le lavoratrici e dei lavoratori di Equitalia Giustizia.

La trattativa si è rivelata estremamente complessa visto il fine di ottenere un sensibile miglioramento delle condizioni applicative di questo fondamentale istituto di conciliazione vita/lavoro.

In sintesi, vi rappresentiamo i punti salienti che caratterizzano il nuovo Accordo che decorrerà a partire dal1° gennaio 2027 ed avrà una durata triennale.

Oggi, dunque, a differenza del precedente Accordo, non vi sono più ostacoli all’accesso una volta superato il periodo di prova.

Rispetto all’idea aziendale iniziale che escludeva responsabili e coordinatori dalla fruizione, queste Sigle si sono battute strenuamente per fare in modo che non vi fossero discriminazioni di sorta ed hanno ottenuto che tutti i lavoratori possano usufruire del plafond aggiuntivo senza distinzioni.

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali, essendosi ritrovate in un percorso comune nel merito dei contenuti, hanno condiviso la scelta di riunificare il tavolo sindacale al fine di proseguire le trattative sugli istituti del CIA rimasti in sospeso. A tal fine hanno chiesto sin da subito all’azienda di calendarizzare dei nuovi incontri per proseguire il confronto sugli ulteriori istituti di lavoro agile.

Vi terremo come sempre aggiornati.

del giorno 22 Ottobre 2026

tra

Equitalia Giustizia S.p.A.

e

le RR.SS.AA. FISAC CGIL e UILCA

premesso che

  • In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 81/2017, Cap II, artt. 18-23 in

vigore dal 14 giugno 2017, così come integrata dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio 2019) in tema di incremento della competitività e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Lavoro Agile n. 3 del 1 ° giugno 2017, sono state introdotte le linee guida contenenti le regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come il lavoro agile (d’ora in poi anche smart working);

  • tali linee guida prevedono l’individuazione di modalità alternative al telelavoro

che, attraverso nuovi strumenti organizzativi, consentano una maggiore focalizzazione sugli obiettivi e sui risultati;

  • le suddette modalità permettono inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  • miglior bilanciamento tempi di vita/lavoro;
  • impatto positivo sui fattori ambientali;
  • maggiore fiducia, responsabilizzazione e autonomia delle risorse;
  • in data 28 marzo 2018, è stato sottoscritto il CCNL per i Quadri direttivi e per il

Personale delle Aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA, con il quale le Parti, tra le misure atte a favorire il lavoro agile, hanno individuato quello dello smart working inteso come possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione;

  • le Parti, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Legge n.81/2017 così

come integrata dalla Legge n.145/2018, hanno sottoscritto il 10 gennaio 2019 l’Accordo Quadro in tema di lavoro agile demandando al tavolo con le Segreterie degli Organi di Coordinamento dell’Azienda l’individuazione, con successive Accordo, del contingente di lavoratori/lavoratrici impiegabile, delle figure professionali e mansioni compatibili, nonché i criteri e le modalità di dettaglio delle attività da svolgere;

  • A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, con i verbali di accordo di

marzo, luglio e dicembre 2020 le Parti hanno convenuto di introdurre in via sperimentale e successivamente a regime (a conclusione dello stato emergenziale), lo strumento dello smart working all’interno di Equitalia Giustizia Spa ed hanno confermato la volontà di dare impulso al ricorso a tale modalità lavorativa, in accordo con le opportunità e le semplificazioni offerte dai diversi DPCM succedutisi a partire dal marzo 2020;

  • ll 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra le Parti Sociali il “Protocollo Nazionale

sul Lavoro in modalità Agile” che definisce le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, in materia di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, i cui principi si intendono recepiti nella presente intesa;

  • Con la Preintesa del 3 marzo 2022 e successivo rinnovo del CCNL 28 marzo

2018 del 15 luglio 2022, le Parti, in sede nazionale, hanno condiviso l’opportunità di integrare la previsione in materia di lavoro agile, prevedendo principi generali e modalità quali: volontarietà all’accesso, compatibilità delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, ordinarietà della prevalenza del lavoro in presenza, svolgimento delle attività, modalità di adesione e recesso, diritto alla disconnessione, salute,e sicurezza e formazione;

  • La fine del periodo emergenziale ha consentito, pertanto, di valutare

l’introduzione del lavoro agile quale modalità più strutturale, organizzata per obiettivi come previsto dall’art.18 legge 81/2017 nello svolgimento delle attività all’interno dell’Azienda in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivisa;

  • In data 15 aprile 2022 è stato sottoscritto il verbale di Accordo in materia di

“smart working” tra la Società Equitalia Giustizia SpA e le Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di introdurre lo strumento del lavoro agile all’interno dell’Azienda;

  • In data 19 aprile 2023 le Parti hanno sottoscritto un apposito Addendum al

predetto accordo, intervenendo su specifici aspetti della disciplina dello smart working, con particolare riferimento alle modalità di fruizione dello stesso ed al riconoscimento del buono pasto al personale interessato;

  • Con il rinnovo CCNL e CIA del 21 maggio 2026 le Parti hanno espresso la

volontà di sostenere il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano la

| conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, determinando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone intendono promuovere e regolamentare il —— 2 A _ lavoro agile (c.d. Smart working), rimandando alla contrattazione di secondo livello le intese per la regolamentazione di dettaglio;

  • Le Parti intendendo quindi proseguire nel percorso di valorizzazione dello

strumento del lavoro agile, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e dell’equilibrio tra le necessità operative e quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale

Tutto ciò premesso e considerato, le premesse devono considerarsi quale parte integrante del presente Verbale, le Parti in epigrafe convengono di disciplinare lo strumento del lavoro agile all’interno dell’Azienda in base a quanto nel seguito indicato

Art. 1 Destinatari

Le lavoratrici/lavoratori destinatari, sono tutti i dipendenti di Equitalia Giustizia SpA assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano almeno superato il periodo di prova e che svolgono attività che possano essere espletate in modalità agile, fermo restando la necessaria compatibilità dello smart working con l’organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico — produttive tempo per tempo esistenti e/o

subentranti.

Art. 2 Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa viene eseguita entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla normativa legislativa e collettiva di riferimento vigente. L’attività in modalità agile potrà essere resa, anche in modo non continuativo, nell’intervallo temporale 08.00 – 20.00 all’interno del quale il dipendente dovrà effettuare la prestazione lavorativa giornaliera prevista. Restano, per quanto ovvio, ferme le caratteristiche di autonomia e flessibilità proprie di tale tipologia di prestazione lavorativa, nonché quelle della categoria di appartenenza del singolo dipendente, nel rispetto dell’espletamento delle attività assegnate. \ 3 i SAC CGIL (dà | — \ DA

In casi particolari, al fine di assicurare la continuità operativa e l’efficienza dell’ufficio, il responsabile potrà individuare e concordare con la lavoratrice/lavoratore delle fasce orarie all’interno delle quali il dipendente dovrà garantire la propria attività. All’interno della suddetta fascia oraria, un’eventuale contattabilità delle lavoratrici/lavoratori sarà concordata con il Responsabile e non potrà essere richiesta oltre le ore 18 salvo situazioni di urgenza tecnico-organizzativa. In caso di impossibilità della prestazione nelle giornate concordate, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al proprio responsabile, come da procedure aziendali vigenti. Nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, durante il proprio orario di lavoro, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente al proprio Responsabile eventuali assenze e permessi, secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Nelle giornate di smart working resta ferma la possibilità di fruire dei permessi orari e giornalieri previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali (a titolo esemplificativo

  • non esaustivo ferie, banca ore, ex festività, malattia, congedi retribuiti e non, malattia

figlio e permessi ex legge 104/92) nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative.

Art. 3 Diritto alla disconnessione

Fermo restando quanto previsto all’art.2 del suddetto accordo, in tema di articolazione degli orari della prestazione lavorativa in smart working, è riconosciuto ai dipendenti il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per consentire il benessere e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. L’Azienda, nel rispetto del suddetto diritto alla disconnessione, non invierà comunicazioni lavorative di alcun tipo al di fuori della fascia individuata per lo svolgimento della prestazione lavorativa (8:00 — 20:00) e garantirà, tra una giornata di lavoro e l’altra, un riposo di almeno 11 ore. AI fine di assicurare il diritto alla disconnessione l’Azienda si impegna a predisporre le azioni necessarie volte a garantire il corretto adempimento da parte di tutte le figure j coinvolte a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 Luogo di svolgimento della prestazione lavorativa

Nello svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, il dipendente individua il luogo situato nel territorio nazionale dal quale prestare la propria attività all’esterno dei locali aziendali, purché il medesimo luogo risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, e tutto quanto indicato nel presente accordo. L’Azienda si riserva la possibilità di valutare, a titolo eccezionale e a suo insindacabile giudizio, eventuali richieste temporanee di svolgimento dell’attività lavorativa in smart working al di fuori del territorio nazionale. L’attività lavorativa può essere prestata presso la residenza/domicilio della lavoratrice/lavoratore ovvero presso altro luogo stabilito dalle Parti o individuato dalla lavoratrice/lavoratore, purché in ogni caso il luogo risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, come meglio specificati di seguito nel presente accordo. In ogni caso, nella scelta del luogo, il dipendente dovrà tener presente che, in caso di necessità, dovrà garantire la presenza in sede, per quanto possibile, entro 24 ore dalla richiesta. Con specifico riferimento al luogo dal quale si presta l’attività lavorativa, da svolgersi in smart working, il medesimo dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

  • sia idoneo all’uso abituale e continuativo dei supporti informatici;
  • consenta l’utilizzo dei sistemi telefonici e telematici e il collegamento con rete

fissa o mobile ai sistemi aziendali

  • non sia aperto al pubblico e non metta a rischio la riservatezza delle

informazioni e dei dati trattati dal lavoratore nell’espietamento delle proprie mansioni (ad esempio, non richiede l’uso di materiale cartaceo — atti e documenti — del quale sia vietata o inopportuna la dislocazione al di fuori della sede aziendale);

  • risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall’Azienda e dalla

normative vigente;

  • garantisca che le attività e le comunicazioni con i responsabili e con i colleghi

possano aver luogo con la medesima efficacia, continuità e riservatezza, anche mediante l’utilizzo di strumenti telefonici e telematici.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working non comporta una ; variazione della sede di lavoro assegnata. Ù 5 4 TA

Lo svolgimento della prestazione lavorativa deve avvenire secondo le direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal Responsabile e della continuità operativa della struttura di appartenenza.

Art. 5 Trattamento economico e normativo

La modalità di lavoro in smart working non varia la natura giuridica del rapporto di lavoro in essere. Pertanto nello svolgimento della prestazione in modalità agile il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo in godimento e complessivamente non inferiore a quello applicato ai dipendenti che svolgano le medesime mansioni in presenza. Lo smart working rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che non incide, pertanto, sull’inserimento della lavoratrice/lavoratore nell’organizzazione aziendale. Le particolari caratteristiche che connotano lo smart working non modificano il sistema dei diritti e libertà sindacali individuali e collettivi sanciti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. Le attività espletate in modalità smart working concorrono al raggiungimento degli obiettivi collegati alle eventuali erogazioni dei sistemi incentivanti. Durante le giornate in smart working non saranno previste prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario salvo quelle preventivamente richieste e successivamente autorizzate dal responsabile. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working non comporta una variazione della sede di lavoro assegnata e, di conseguenza, non comporta atresì il riconoscimento di alcun trattamento di trasferta ovvero di qualsiasi altra indennità e/o rimborso spese. AI personale in smart working sarà erogato il buono pasto coerentemente con le previsioni del CCNL e CIA tempo per tempo vigenti. Nelle giornate di lavoro svolte in smart working non sarà erogato al dipendente alcun

\ rimborso per le spese sostenute per assicurare ed erogare la prestazione lavorativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consumi elettrici, connessioni,

=] comunicazioni telefoniche, etc.. dd

Con riferimento al rimborso spese, sarà comunque garantita, in vigenza del presente accordo, la dovuta flessibilità rispetto all’evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla tematica.

Art. 6 Procedura di attivazione

L’adesione allo smart working avverrà su base volontaria, su richiesta del lavoratore, mediante sottoscrizione di uno specifico accordo individuale. In caso di accettazione dell’istanza, sarà predisposto l’accordo individuale che formalizzerà la trasformazione delle modalità di espletamento dell’attività lavorativa. In caso di mancato accoglimento delle richieste di adesione al lavoro agile, l’Azienda fornirà per iscritto le motivazioni ostative alle lavoratrici/lavoratori. La finestra di accesso è un’unica con validità fino alla scadenza del presente accordo; la stessa sarà comunicata dall’Azienda.

Art. 7 Durata e modalità

Il lavoro svolto in modalità agile, ferma restando la prevalenza dello svolgimento dell’attività in presenza, sarà articolato in base alle esigenze tecnico — organizzative aziendali, garantendo la rotazione del personale, nel rispetto del p/afond massimo di n.9 giorni/mese. E’ previsto un incremento di ulteriori 7 giorni di lavoro agile annui fruibili dal 01.01 al 31.12 dell’anno solare (salvo i casi di sottoscrizione dell’adesione all’istituto in corso d’anno che ne fruiranno a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12 dell’anno solare di sottoscrizione). La pianificazione e la distribuzione dei giorni in smart working avverrà su base mensile

  • dovrà essere concordata con il proprio Responsabile, che sarà tenuto alla

predisposizione di una programmazione almeno mensile. Eventuali modifiche alla programmazione definita, ove compatibili con le esigenze tecnico-organizative aziendali, potranno essere autorizzate dal Responsabile, nel rispetto del vigente protocollo sulla sicurezza.

dì Saranno esonerati dalla predetta programmazione, nel rispetto in ogni caso del plafond massimo mensile e delle giornate aggiuntive così come indicate al Il alinea:

  • le strutture che richiedono il presidio continuativo di attività aziendali non

remotizzabili (Allegato 1) per le quali la programmazione sarà adeguata alle fattuali esigenze tecnico operative;

  • i dipendenti che ricoprano incarichi di responsabilità e le figure di

coordinamento.

Resta inteso che, in caso di sopravvenute esigenze di carattere tecnico – operativo, i responsabili potranno disporre una diversa modulazione delle giornate in presenza e/o smart working, con un preavviso di 48 ore. Con specifico riferimento alle strutture di cui all’Allegato 1 ed ai dipendenti che ricoprano incarichi di responsabilità e figure di coordinamento, l’attività in smart working e la distribuzione dei giorni nell’ambito del mese, dovrà necessariamente garantire il costante ed efficace coordinamento delle attività, delle risorse gestite e, in ogni caso, il presidio continuativo delle attività aziendali. In caso di mancata fruizione/programmazione, le giornate di smart working non potranno essere frazionate nè differite al mese successivo. In caso di particolari necessità (a titolo esemplificativo, picchi di attività, periodi dell’anno interessati da specifiche necessità produttive, cambio di mansioni, etc.) per le quali il regime di lavoro agile risulti temporaneamente incompatibile, l’Azienda potrà comunicare alla lavoratrice/lavoratore, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, la sospensione degli effetti dell’accordo individuale, per un periodo massimo di 2 mesi complessivi all’anno. Analogamente il lavoratore, per esigenze personali, potrà richiedere il temporaneo ripristino dello svolgimento della prestazione lavorativa in sede con le stesse tempistiche. Nella comunicazione di sospensione dello smart working, l’Azienda o il lavoratore dovranno indicare le relative date di inizio e fine.

Art. 8 Recesso

Entrambe le Parti, durante l’attività di smart working, potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario.

  • L’Azienda e la lavoratrice/lavoratore potranno recedere dall’accordo previo

preavviso di 15 giorni esclusivamente a fronte dei seguenti casi:

  • assegnazione a mansioni diverse che non possano essere svolte in modalità agile;

@ 8 L ZAN N) AMA 4 (i dA; RT

® trasferimento ad altra struttura aziendale (ferma restando la facoltà del lavoratore di presentare successiva nuova istanza anche in deroga alla finestra di accesso);

  • mancato rispetto delle condizioni previste dall’accordo individuale;
  • sopraggiunte obiettive ragioni tecnico — organizzative aziendali e/o della

lavoratrice/lavoratore;

  • non adeguato raggiungimento dei risultati, riscontrato oggettivamente e

continuativamente, degli eventuali obiettivi definiti tra lavoratore e/o struttura e Responsabile e/o del livello di produttività individuale atteso. Costituisce giustificato motivo di recesso, senza preavviso da parte dell’Azienda, la riscontrata inoperatività del dipendente. Nel caso di lavoratore disabile, ai sensi dell’art. 1 Legge 68/99, nonché di dipendente in possesso dei requisiti dell’articolo 3 L 104/92, il termine di preavviso del recesso, da parte del datore di lavoro, non può essere inferiore a 90 giorni.

Art. 9 Strumenti del lavoro agile

L’Azienda, per lo svolgimento delle proprie mansioni, dota il lavoratore un personal computer portatile e della eventuale ulteriore strumentazione che, nel tempo, riterrà opportuno fornire. Il dipendente si impegna a custodire ed utilizzare la strumentazione fornita dall’Azienda con la dovuta diligenza e in maniera conforme alla normativa in materia; la manutenzione degli apparati resta a carico dell’Azienda. In caso di malfunzionamento dei suddetti strumenti di lavoro, la prestazione dovrà essere fornita dal lavoratore/lavoratice presso la sede di appartenenza. Nel caso di malfunzionamenti tecnici di qualsivoglia natura che impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, la lavoratrice/lavoratore dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza, che potrà valutare il rientro del medesimo presso la sede di lavoro per la parte residua della giornata lavorativa.

Art. 10 Obblighi di riservatezza

À \\ Lo smart working non fa venir meno il pieno rispetto di tutte le norme contrattuali, disposizioni aziendali, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo N ; È YU 9] sr a A IZA i \ mi «E per 4 lai quelle in tema di Anticorruzione, D.Lgs 231/2001, Privacy, etc., nonché di quanto previsto dal Codice Etico e disciplinare. Durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in tale modalità, la lavoratrice/lavoratore è pertanto tenuto a rispettare le vigenti regolamentazioni, in particolare in materia di riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell’ambito della prestazione lavorativa, delle informazioni in suo possesso e di quelle disponibili sul sistema Informativo dell’Azienda, della cui corretta e scrupolosa attenzione e protezione il dipendente è responsabile. Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, il lavoratore dovrà avere cura, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

  • non lasciare incustodite copie cartacee di documenti aziendali e distruggere le

copie cartacee di documenti aziendali non più utili; ® adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la diffusione, anche involontaria

  • accidentale, di informazioni aziendali riservate;
  • non intrattenere colloqui telefonici o videochiamate alla presenza di terzi, che

possano ascoltare i contenuti delle conversazioni;

  • evitare l’uso di postazioni di lavoro che consentano a terzi la visibilità dello

schermo del pc;

  • nonutilizzare servizi di stampa condivisi.

Art. 11 Sicurezza sul lavoro e infortuni

L’Azienda fornisce tempestivamente al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in occasione delle modifiche delle modalità inerenti allo svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini della salute e sicurezza e, comunque, con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta nella quale sono individuate i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo l’obbligo per i lavoratori di cooperare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro agile. Le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle strutture organizzative che accederanno al lavoro agile ed i loro Responsabili, riceveranno anche una specifica formazione su y principi, logiche e modalità di funzionamento del lavoro agile, sulla normativa di N riferimento e sulle relative regole di accesso delle risorse nonché sulle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La lavoratrice/lavoratoreche svolge la propria attività in modalità smart working, gode delle medesime coperture assicurative previste per legge per tutti gli altri lavoratori, ferme restando le eventuali coperture tempo per tempo vigenti presso l’Azienda. In caso di infortunio, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione all’Azienda, fornendo, secondo quanto previsto dalle procedure attuali, le circostanze dell’accaduto e tutta la documentazione eventualmente richiesta, secondo la normativa e la regolamentazione vigente in materia.

Art. 12 Monitoraggio attività lavorativa

L’Azienda monitorerà le attività programmate, il conseguimento dei risultati attesi e degli eventuali obiettivi definiti tra lavoratore e Responsabile e la produttività individuale e collettiva. Resta fermo che i dati raccolti dall’Azienda per verificare il rispetto del doveri della lavoratrice/lavoratore in smart working e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, avvengono nel rispetto dell’art. 4 della L. n. 300 del 1970 e s.m.i. e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 13 Accordo individuale di lavoro agile

| dipendenti che hanno aderito allo smart working stipulano un “contratto individuale” che recepisce in forma scritta i contenuti del presente accordo e che disciplina quanto segue:

  • modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di

lavoro e di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;

  • decorrenza del contratto, modalità di recesso ad iniziativa del lavoratore e/o di

revoca da parte dell’Azienda; ® obblighi connessi all’espletamento dell’attività in smart working con particolare riferimento agli obblighi di sicurezza e riservatezza dei dati oggetto di trattamento;

  • il numero delle giornate in lavoro agile;
  • specifiche concernenti la connettività e la manutenzione della dotazione

Na informatica. IN ll 3 VVIANZA

® nota informativa in tema di sicurezza al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ai sensi della legge 81/2017 e D.Iigs. 81/2008.

Art. 14 Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 01.01.2027, avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogato di anno in anno, qualora non disdettato da ciascuna delle Parti con un preavviso di almeno tre mesi. Le parti si danno atto che il lavoro agile di cui al presente accordo non si configura come telelavoro. Le parti si danno atto che il lavoro agile di cui al presente Accordo non potrà essere richiesto dai lavoratori con lavoro a tempo parziale fruito in modalità verticale e/o in telelavoro.

Art. 15 Pari Opportunità — Inclusività

Le Parti, fatte salve la volontarietà e l’alternanza tra lavoro all’interno e all’esterno dei locali dell’Azienda, promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere in termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. AI fine di favorire la conciliazione tra esigenze familiari e attività lavorativa nei primi mesi successivi alla nascita del figlio ovvero all’ingresso del minore nel nucleo familiare, al genitore lavoratore è riconosciuta la possibilità di fruire, previa autorizzazione del responsabile e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative della struttura di appartenenza, di ulteriori 6 giornate mensili di lavoro agile per i tre mesi successivi all’evento. Tale previsione si aggiunge alle giornate di lavoro agile ordinariamente spettanti e non preclude la fruizione degli ulteriori istituti di tutela della genitorialità previsti dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva

  • dalla disciplina aziendale.

Art. 16 Rendicontazione delle attività svolte in modalità agile

j La lavoratrice/lavoratore dovrà rendicontare puntualmente la giornata lavorativa svolta L da remoto sul gestionale presenze utilizzando la specifica voce prevista. T î pr ag \} 0 AL { p / 7 \ ri / ) = ilo /— S ‘ | i

Art. 17 Situazioni Emergenziali

In caso di verificate e certificate situazioni di potenziale grave disagio, anche dovuto allo stato di salute del lavoratore/familiare convivente, si prevede la possibilità di fruire di n.8 giorni complessivi annui anche frazionabili. Tuttavia, al verificarsi di suddetti eventi, l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l’esclusione della rotazione di cui all’art.7 del presente verbale

  • l’incremento temporaneo delle giornate mensili di smart working, previo consenso

del lavoratore, e con successiva piena facoltà di revoca.

Art. 18 Clausola di salvaguardia

Il presente accordo è regolato dalla normativa in materia di lavoro agile e dalle previsioni della contrattazione collettiva applicate alla data della sottoscrizione. Eventuali sopravvenute modifiche legislative o contrattuali integrative, contrarie, incompatibili, migliorative o vincolanti che ne modifichino la disciplina, sostituiranno o integreranno le clausole del presente accordo, ferme restando le tutele di legge e, comunque, previo confronto con le OO.SS.

Disposizione finale

Tenuto conto degli esiti applicativi tempo per tempo registrati, le Parti si dichiarano favorevoli a modalità realizzative dello stesso che, nella buona fede delle parti, risultino, anche solo transitoriamente, di maggior favore per categorie omogenee di lavoratrici/lavoratori, astrattamente individuabili mediante l’applicazione di criteri di accesso di carattere oggettivo e previa informativa alla RSA. Le Parti concordano infine che eventuali modifiche al presente accordo, saranno automaticamente recepite e confermate anche negli Accordi individuali sottoscritti, fatta salva la facoltà della lavoratrice/lavoratore di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art.8 del presente verbale. Equitalia Giustizia Spa

Allegato 1

In relazione al Verbale di Accordo in materia di “smart working”, siglato tra Equitalia Giustizia S.p.A.

  • le RR.SS.AA. FISAC CGIL e UILCA in data 22 ottobre 2026, con particolare riferimento all’art. 7 (durata e

modalità), si precisa che le strutture esonerate dalla programmazione di cui al capoverso 4 dello stesso art. 7, per le quali la stessa sarà adeguata alle fattuali esigenze tecnico operative, sono le seguenti:

  • La Funzione Segreteria Generale;
  • La Funzione Logistica nella Direzione Governance e Servizi Generali;
  • La Funzione Tecnologie nella Direzione Persone, Organizzazione e Tecnologie.

Rimane inteso, come già espresso nel citato Verbale di Accordo, che stesso esonero dalla programmazione va inteso per i dipendenti che ricoprano incarichi di responsabilità e le figure di coordinamento.


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