#Finsubito news dalla rete – Raccomandata ritirata, la notifica del Fisco è valida


La contribuente aveva ritirato in posta l’avviso di accertamento, poi ha contestato gli errori nella comunicazione di giacenza. Per la Cassazione non conta: se l’hai ritirato, lo sapevi. E il termine per il ricorso era già scaduto.

Il contribuente che ritira all’ufficio postale l’atto fiscale rimasto in giacenza non può poi contestare la regolarità della comunicazione di avvenuto deposito, la Cad. Il ritiro dimostra che quella comunicazione gli è arrivata. E la notifica si considera perfezionata dieci giorni dopo la spedizione della Cad. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27642 del 23 ottobre 2026, che ha respinto il ricorso di una contribuente. La donna aveva impugnato un avviso di accertamento in ritardo e cercava di salvarsi contestando due difetti della procedura postale: la Cad indicava come mittente un ufficio sbagliato, e sull’avviso di ricevimento mancava la spunta che attesta l’affissione o l’immissione in cassetta dell’avviso. Per la Corte, chi va in posta a ritirare un plico deve averne avuto notizia. Gli eventuali vizi della comunicazione sono sanati. Il termine per fare ricorso decorre dalla data in cui la notifica si è perfezionata.

La vicenda

Una donna aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate le contestava un maggior reddito, derivante dalla sua partecipazione a una società di fatto: un’attività svolta insieme ad altri senza aver costituito formalmente una società.

Non trovandola a casa, il postino aveva depositato l’atto all’ufficio postale e le aveva spedito la Cad. La donna aveva poi ritirato il plico. Ma aveva presentato il ricorso troppo tardi, e il giudice tributario di primo grado lo aveva dichiarato tardivo: la notifica, per il giudice, si era perfezionata dieci giorni dopo il deposito, comunicato con la Cad.

In appello la contribuente aveva sostenuto che la procedura fosse irregolare, perché la Cad indicava che l’atto proveniva dall’ufficio del lavoro e non dall’Agenzia delle entrate. Il giudice d’appello aveva ritenuto l’errore irrilevante: gli altri elementi, come l’indirizzo e l’ufficio di provenienza, bastavano a identificare l’atto. In Cassazione la donna ha aggiunto un’altra contestazione: sull’avviso di ricevimento della Cad mancava la spunta che certifica l’affissione dell’avviso alla porta o la sua immissione nella cassetta. La Corte ha respinto il ricorso.

Come funziona la notifica per posta se non si è in casa?

Gli atti fiscali notificati per posta seguono la legge n. 890/1982. Se il postino non trova nessuno, lascia un avviso nella cassetta o sulla porta e porta l’atto all’ufficio postale. Poi spedisce al destinatario una seconda raccomandata, la Cad, che lo informa del deposito e gli indica dove e come ritirare il plico.

Sull’avviso di ricevimento della Cad il postino deve annotare le operazioni compiute, compresa l’affissione o l’immissione in cassetta del primo avviso. È la documentazione che permette di verificare che la procedura sia stata seguita correttamente.

Quando si considera ricevuto l’atto rimasto in giacenza?

La notifica si perfeziona in uno di due momenti, quello che arriva prima. Il giorno in cui il destinatario ritira il plico all’ufficio postale. Oppure il decimo giorno dopo la spedizione della Cad, anche se il destinatario non va mai a ritirarlo.

Da quel momento cominciano a decorrere i termini. Per impugnare un avviso di accertamento il contribuente ha di regola sessanta giorni dalla notifica. Chi lascia passare il termine perde la possibilità di contestare l’atto, che diventa definitivo.

Il ritiro del plico sana gli errori della comunicazione di giacenza?

Sì. La Cassazione riconosce che le formalità sulla compilazione dell’avviso di ricevimento della Cad non erano state rispettate. Ma la prova che l’atto è entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria è data da un fatto successivo: il ritiro del plico.

Il ragionamento è semplice. Se la donna non avesse saputo che il plico era in giacenza, e non avesse avuto gli estremi della raccomandata contenente l’atto e della Cad, non avrebbe potuto presentarsi all’ufficio postale né ottenere la consegna. Il fatto stesso di averlo ritirato dimostra che la comunicazione l’aveva ricevuta. Il vizio della notifica, quindi, è sanato.

La Corte ha fissato il principio: il ritiro del plico depositato all’ufficio postale, in mancanza di altre prove, presuppone che il destinatario abbia ricevuto la Cad. La conoscenza legale dell’atto è quindi provata dal decimo giorno dopo la spedizione della Cad, che si deve considerare ricevuta.

Conta l’errore sul mittente indicato nella comunicazione?

No. La Cad indicava come mittente l’ufficio del lavoro anziché l’Agenzia delle entrate. Per i giudici d’appello, e la Cassazione non ha messo in discussione il punto, gli altri elementi identificativi, come l’indirizzo e l’ufficio di provenienza, erano sufficienti. Un errore materiale nell’indicazione del mittente non rende invalida la notifica se il destinatario è comunque in grado di identificare l’atto. E anche qui il ritiro del plico conferma che la contribuente aveva capito di cosa si trattava.

Come si concilia con la sentenza di pochi giorni fa?

Pochi giorni prima, con l’ordinanza n. 27171 del 19 ottobre 2026, la stessa sezione tributaria aveva stabilito che la notifica di un atto in giacenza si prova solo depositando l’avviso di ricevimento della Cad: la stampa del tracciamento dal sito delle Poste o la ricevuta di spedizione non bastano.

Le due decisioni non sono in contrasto. Nel caso di ottobre il destinatario non aveva ritirato l’atto, e il Fisco doveva provare che la Cad fosse arrivata. Nel caso di oggi la destinataria aveva ritirato il plico: il fatto stesso del ritiro prova che la Cad era arrivata, anche se l’avviso di ricevimento era compilato male.

Cosa significa per chi riceve un atto fiscale in giacenza?

Per il contribuente la regola pratica è chiara. Quando arriva un avviso di giacenza di una raccomandata dell’Agenzia delle entrate o di un altro ente, il termine per l’eventuale ricorso comincia a correre al più tardi dieci giorni dopo la spedizione della Cad, anche se si ritira il plico più tardi. Conviene ritirarlo subito e annotare le date: quella della spedizione della Cad, indicata sulla busta, e quella del ritiro.

Chi ritira l’atto non può contare sugli errori della procedura postale per rimettere in termini un ricorso presentato in ritardo. Se invece non lo ritira e contesta di non aver mai ricevuto la Cad, sarà l’ufficio a dover provare il contrario con l’avviso di ricevimento.


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