(di Avv. Umberto Lanzo)
Il TAR Campania torna sul tema dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio e accoglie il ricorso di un ex appartenente alla Polizia Penitenziaria, collocato a riposo a domanda dopo aver superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio.
Con la sentenza n. 3583/2026, pubblicata il 5 giugno 2026, la Settima Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania ha riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.
L’INPS è stato condannato al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali dalla data di corresponsione del trattamento di fine servizio.
Il caso: pensionamento a domanda e TFS senza sei scatti
La vicenda riguarda un ex appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio a domanda dopo aver raggiunto i requisiti indicati dalla normativa: almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Dall’esame dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio era emersa, secondo il ricorrente, l’assenza del computo dei sei scatti stipendiali nella determinazione dell’indennità di buonuscita.
Da qui la richiesta al giudice amministrativo di accertare il diritto alla rideterminazione del TFS, con l’inclusione del beneficio economico previsto per il personale delle Forze di Polizia, e di condannare l’INPS al pagamento delle relative differenze.
La norma al centro della controversia
Il punto decisivo della sentenza è l’applicazione dell’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987 e successivamente modificato.
La disposizione prevede che al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli indicati dalla norma siano attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti ciascuno del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
Il beneficio si applica anche al personale che chiede il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Secondo il TAR, questa disciplina deve essere letta alla luce dell’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, che ha esteso l’ambito applicativo del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia in senso ampio, inclusa la Polizia Penitenziaria.
Il TAR: beneficio spettante anche alla Polizia Penitenziaria
Il Collegio non ha ravvisato motivi per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata di Palazzo Spada.
La sentenza richiama infatti numerosi precedenti del Consiglio di Stato, tra cui le decisioni del 2023, secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta agli ex appartenenti alle Forze di Polizia collocati a riposo a domanda, a condizione che risultino soddisfatti i requisiti anagrafici e contributivi previsti.
Il TAR sottolinea che la nozione di Forze di Polizia richiamata dall’articolo 6-bis deve essere intesa in senso ampio. In questa categoria rientrano non solo la Polizia di Stato, ma anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’allora Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria, e il Corpo Forestale dello Stato.
Una lettura restrittiva, dunque, non regge. Il beneficio non può essere limitato in modo da escludere chi apparteneva al Corpo di Polizia Penitenziaria, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
L’INPS prende atto dell’orientamento giurisprudenziale
Nel giudizio l’INPS si è costituito chiedendo un termine per adempiere, pari ad almeno tre mesi, secondo le modalità richieste, prendendo atto dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
Nonostante ciò, il TAR ha rilevato che l’Istituto non aveva ancora provveduto all’attribuzione dei benefici economici domandati.
Da qui l’accoglimento del ricorso, con il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Perché il D.Lgs. 165/1997 non esclude il diritto al beneficio
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il rapporto tra l’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 e l’articolo 4 del D.Lgs. n. 165/1997.
Il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei aumenti periodici in relazione alla base pensionabile, ma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
In altri termini, la disciplina successiva non cancella né restringe il diritto al computo dei sei scatti ai fini del TFS quando il beneficio è previsto dall’articolo 6-bis.
Il nodo è tutt’altro che tecnico: riguarda il perimetro economico di una voce che può incidere concretamente sull’importo finale della buonuscita. E il TAR sceglie la linea più netta: per il TFS resta centrale la disciplina specifica dell’articolo 6-bis.
Nessuna decadenza per il termine del 30 giugno
La sentenza affronta anche il tema del termine del 30 giugno previsto dalla normativa per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
Secondo il TAR, in linea con il Consiglio di Stato, l’inosservanza di tale termine non comporta alcuna decadenza dal beneficio.
La disposizione non qualifica infatti il termine come perentorio e non collega espressamente al suo superamento la perdita del diritto. Il termine è piuttosto funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
Il punto è dirimente: chi possiede i requisiti sostanziali, cioè 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, non perde automaticamente il diritto ai sei scatti per il solo mancato rispetto di quel termine procedurale.
Prescrizione: conta l’ultimo ordinativo di pagamento
Altro passaggio importante riguarda la prescrizione.
Il TAR precisa che la decorrenza del termine di prescrizione del diritto non coincide con la data di cessazione dal servizio, ma con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, fatti salvi gli effetti di eventuali atti di diffida.
È un principio di rilievo pratico per molti ex appartenenti alle Forze di Polizia che intendano verificare il proprio trattamento di fine servizio e l’eventuale mancato riconoscimento dei sei scatti.
Interessi sì, rivalutazione no
Il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento delle somme dovute, riconoscendo gli interessi legali dalla data di corresponsione del TFS.
Ha invece escluso la rivalutazione monetaria, richiamando il divieto di cumulo con gli interessi previsto dall’articolo 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
La condanna, dunque, riguarda le differenze economiche derivanti dal ricalcolo del trattamento di fine servizio, maggiorate degli interessi legali, ma senza rivalutazione monetaria.
INPS unico soggetto obbligato al pagamento
La sentenza puntualizza inoltre che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale.
Nel caso specifico, quindi, l’obbligo di pagamento grava sull’INPS, nei cui confronti è stata correttamente instaurata la controversia.
Si tratta di un chiarimento non secondario, perché conferma che la pretesa economica relativa alla liquidazione della buonuscita deve essere indirizzata all’ente previdenziale competente, non all’amministrazione di provenienza.
La decisione: ricorso accolto e INPS condannato
Il TAR Campania ha quindi accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio richiesto.
Per effetto della decisione, l’INPS dovrà procedere al pagamento delle somme dovute a seguito della rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della corresponsione del trattamento di fine servizio.
L’Istituto è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge.
Una sentenza che pesa sui contenziosi TFS
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai molto solido, che riconosce il diritto ai sei scatti stipendiali nel TFS agli appartenenti alle Forze di Polizia cessati a domanda con i requisiti richiesti.
Il messaggio del TAR è chiaro: quando il dipendente ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 deve essere riconosciuto anche ai fini della buonuscita.
Per gli ex appartenenti alla Polizia Penitenziaria, la decisione conferma un principio di forte impatto economico: il trattamento di fine servizio deve essere calcolato tenendo conto anche dei sei scatti stipendiali, se ricorrono le condizioni previste dalla legge.
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