#Finsubito news dalla rete – Imballaggi compostabili: regole per le imprese







Le imprese che producono, importano, distribuiscono o utilizzano determinate tipologie di imballaggi dovranno confrontarsi con nuovi requisiti di biodegradabilità e compostabilità. Il perimetro interessa soprattutto il comparto alimentare, la ristorazione, il catering e il settore ricettivo, con obblighi specifici per l’immissione sul mercato nazionale e con un apparato sanzionatorio destinato a diventare operativo dal 2030.

La disciplina è contenuta nel decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 173, che interviene sulla parte quarta del Dlgs n. 152/2006 introducendo il nuovo articolo 226-quinquies.

Imballaggi compostabili: cosa cambia per le imprese

Il nuovo quadro normativo stabilisce che alcune categorie di imballaggi potranno essere messe per la prima volta a disposizione sul mercato nazionale solo se certificate come biodegradabili e compostabili.

La certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati e attestare la conformità alla UNI EN 13432 oppure a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Per le imprese, la novità riguarda in particolare:

  • gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
  • gli imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
  • gli imballaggi contenenti porzioni individuali di condimenti, come conserve, salse, panna da caffè e zucchero;
  • gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo.

Per quest’ultima categoria, l’obbligo opera a precise condizioni: l’imballaggio deve essere destinato a una singola prenotazione e allo smaltimento prima dell’arrivo dell’ospite successivo. Inoltre, anche il prodotto contenuto deve risultare biodegradabile e compostabile e quindi compatibile con i processi di compostaggio.

Settore alberghiero, ristorazione e catering

Una parte rilevante della nuova disciplina riguarda direttamente le imprese attive nell’Ho.Re.Ca.

Per alberghi, ristoranti e imprese di catering diventano quindi centrali le caratteristiche degli imballaggi utilizzati per il servizio al cliente. Non è sufficiente che il prodotto sia monouso: nei casi individuati dalla norma occorre verificare che l’imballaggio possieda la certificazione richiesta.

Particolare attenzione deve essere posta alle confezioni monodose di condimenti.

La norma esclude però:

  • gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato, senza ulteriori preparazioni;
  • gli imballaggi necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture soggette a requisiti medici di cura individuale, come ospedali, cliniche e RSA.

Il Dl n. 143/2026, come convertito dalla legge n. 173/2026, coordina inoltre questi obblighi con le condizioni e le deroghe previste dal regolamento UE 2025/40.

Ortofrutta: ampia platea di esclusioni

Per le imprese della filiera ortofrutticola il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria articolata.

In attesa dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea richiamati dal regolamento UE 2025/40, l’obbligo di compostabilità non si applica a numerosi imballaggi contenenti prodotti freschi preconfezionati.

Tra i prodotti interessati figurano:

  • ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
  • uva da tavola, fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
  • kiwi, avocado, fichi e frutti della passione;
  • mele e pere allo stadio di maturazione per il consumo;
  • lattughe, rucola, spinaci e altre verdure a foglia;
  • broccoli, cavolfiori e cavoli a foglia;
  • pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli e zucchine;
  • patate, carote e ravanelli;
  • asparagi, porri e rabarbaro;
  • erbe aromatiche fresche;
  • funghi coltivati.

L’elenco assume particolare rilievo per produttori, confezionatori e distributori, perché delimita concretamente i casi nei quali l’obbligo di utilizzare imballaggi compostabili resta sospeso.

Imprese e controlli sulla conformità

Per gli operatori economici il tema non riguarda soltanto la scelta del materiale, ma anche la documentazione di conformità.

La nuova disciplina prevede infatti una specifica tutela per l’impresa che abbia acquistato gli imballaggi sulla base di documentazione idonea fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore.

L’operatore economico può evitare l’applicazione della sanzione se dimostra di aver acquisito gli imballaggi confidando in documenti che ne attestavano la conformità ai requisiti previsti.

Per le aziende diventa quindi opportuno presidiare la fase di acquisto, conservando certificazioni, dichiarazioni e documentazione tecnica fornita lungo la catena di approvvigionamento.

NOTA BENE: La disponibilità di una dichiarazione del fornitore non rappresenta una tutela assoluta. La norma esclude infatti l’esonero quando l’operatore conosceva la non conformità o quando l’irregolarità dell’imballaggio era manifesta.

Sanzioni

Il provvedimento interviene anche sull’articolo 261 del Codice dell’ambiente introducendo un nuovo comma 4-quinquies.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni in materia di compostabilità è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 2.500 e 25.000 euro.

La disposizione colpisce anche l’impiego di:

  • dichiarazioni di conformità ingannevoli;
  • diciture elusive;
  • documentazione utilizzata per rappresentare una conformità non effettiva.

Nei casi di maggiore rilevanza economica la conseguenza può essere molto più severa. Se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo.

La disciplina prevede che l’accertamento possa essere effettuato, d’ufficio o su denuncia, dagli organi di polizia amministrativa secondo le regole della legge n. 689/1981.

Il regime sanzionatorio previsto dal testo coordinato del Dl 7 agosto 2026, n. 143, con la legge 5 ottobre 2026, n. 173, troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2030.


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