Il ravvedimento operoso può evitare la decadenza dal concordato preventivo biennale 2026-2027, ma le condizioni cambiano a seconda della tipologia di errore commesso.
È quanto emerge dalla circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che esamina le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026, il cosiddetto decreto correttivo Omnibus.
La nuova disciplina consente di correggere determinati errori nella dichiarazione relativa al 2025 senza perdere automaticamente il concordato.
Rimane, tuttavia, una disciplina più restrittiva per le violazioni riguardanti la comunicazione dei dati ISA.
La distinzione assume particolare rilievo perché alcuni dati contabili sono presenti sia nella dichiarazione dei redditi sia nel modello ISA, rendendo non sempre immediata l’individuazione del regime applicabile.
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1) CPB 2026-2027: cosa cambia con il decreto correttivo Omnibus
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha modificato la disciplina del concordato preventivo biennale contenuta nel D.Lgs. n. 13/2024, intervenendo, tra l’altro, sugli articoli 19 e 22.
Una delle principali novità riguarda le conseguenze degli errori od omissioni nei dati utilizzati per determinare la proposta di concordato.
Per il biennio 2026-2027, il nuovo articolo 19, comma 3-bis, riconosce la possibilità di regolarizzare le violazioni dichiarative mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.
Parallelamente, l’articolo 22, comma 1, lettera b), stabilisce che gli errori od omissioni relativi ai dati comunicati per la proposta determinano la decadenza, a seguito di accertamento, quando il reddito o il valore della produzione netta calcolati sui dati corretti risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.
La presentazione di una dichiarazione integrativa, quindi, non costituisce più, di per sé, una causa automatica di decadenza.
2) Ravvedimento e CPB: i due regimi previsti dalla circolare 8/E
Il paragrafo 1.11.1 della circolare n. 8/E/2026 distingue le violazioni dichiarative dalle violazioni relative alla comunicazione dei dati ISA.
Le condizioni per conservare il concordato non sono identiche.
| Tipologia di errore | Condizioni per evitare la decadenza mediante ravvedimento |
|---|---|
| Errori dichiarativi o nei dati della proposta non riconducibili alle violazioni dell’art. 22, comma 2, lettere a) e b) | Regolarizzazione nel rispetto dell’art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. n. 472/1997, prima della notifica degli atti indicati dalla norma |
| Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA | Ravvedimento prima della constatazione della violazione e prima dell’inizio delle attività di controllo formalmente conosciute dal contribuente |
| Errori rilevati a seguito di accertamento sui dati utilizzati per la proposta | Possibile decadenza quando ricorrono le condizioni e lo scostamento di almeno il 30% previsti dall’art. 22, comma 1, lettera b) |
Errori nella dichiarazione: quando il ravvedimento salva il concordato
Per gli errori relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi, non riconducibili alle violazioni di cui all’articolo 22, comma 2, lettere a) e b), la circolare richiama la disciplina del ravvedimento prevista dall’articolo 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997.
La regolarizzazione può evitare la decadenza purché non siano stati notificati atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Per queste violazioni, il semplice avvio di un’attività istruttoria non è equiparato alla notifica degli atti che precludono il rimedio.
Errori nei dati ISA: il ravvedimento deve precedere i controlli
Diversa è la disciplina delle violazioni relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
L’articolo 22, comma 2, lettera b), considera rilevante la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA che determina un minor reddito o valore della produzione netta concordato superiore al 30%.
In questi casi, il comma 3 consente di evitare la decadenza mediante ravvedimento soltanto se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziate attività amministrative di accertamento formalmente conosciute dal contribuente.
La circolare 8/E precisa che, una volta intervenute tali circostanze, la regolarizzazione non impedisce più la decadenza ai sensi di questa disposizione.
3) Errori dichiarativi e dati ISA: perché la distinzione è problematica
La principale questione interpretativa riguarda i dati contabili che figurano contemporaneamente nella dichiarazione dei redditi e nel modello ISA.
Le istruzioni ai modelli ISA 2026 prevedono una corrispondenza tra i dati reddituali riportati nei quadri contabili ISA e quelli dichiarati nel modello Redditi.
Per le imprese assume rilievo il quadro F, mentre per i professionisti il riferimento è al quadro H.
Di conseguenza, un errore nella determinazione del reddito può riflettersi anche sui dati comunicati ai fini ISA.
Si consideri, ad esempio, un costo fiscalmente indeducibile non correttamente ripreso a tassazione. L’errore potrebbe incidere sia sul reddito dichiarato sia sulle informazioni contabili del modello ISA.
In una situazione simile diventa determinante stabilire quale disciplina applicare alla regolarizzazione.
La circolare n. 8/E/2026 conferma i due regimi, ma non fornisce un criterio espresso per distinguere gli errori contabili presenti in entrambi i modelli.
4) CPB e ravvedimento: cosa verificare prima di correggere un errore
In presenza di un errore nella dichiarazione relativa al 2025, il contribuente e il professionista devono prestare particolare attenzione alla sua natura e alle conseguenze sulla proposta di concordato.
È opportuno verificare:
- se l’errore riguarda esclusivamente i dati dichiarativi o anche quelli comunicati nel modello ISA;
- se la correzione incide sul reddito o sul valore della produzione netta utilizzati per la proposta;
- se sono già iniziate attività di controllo formalmente conosciute dal contribuente;
- se sono stati notificati atti che precludono il ravvedimento secondo la disciplina applicabile;
- se ricorrono le condizioni di decadenza previste dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024.
In attesa di un chiarimento sul rapporto tra errori dichiarativi e dati ISA, la soluzione prudenziale è intervenire tempestivamente, prima dell’avvio dei controlli, quando la violazione potrebbe essere ricondotta alla disciplina più restrittiva.
5) FAQ sul ravvedimento nel CPB 2026-2027
La dichiarazione integrativa comporta la decadenza dal CPB?
Non automaticamente. Per il biennio 2026-2027 la nuova disciplina permette di correggere determinate violazioni mediante integrativa e ravvedimento, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Il ravvedimento è possibile dopo l’inizio di un controllo?
Ai fini della conservazione del CPB, dipende dalla violazione. Per gli errori dichiarativi non riconducibili alle fattispecie più gravi possono applicarsi condizioni meno restrittive. Per le violazioni sui dati ISA, invece, l’avvio di attività di accertamento formalmente conosciute può impedire che il ravvedimento eviti la decadenza.
Qual è la soglia del 30% per la decadenza dal concordato?
Per gli errori nei dati della proposta rilevati a seguito di accertamento, l’articolo 22, comma 1, lettera b), prevede uno scostamento di almeno il 30%. Per le violazioni riguardanti i dati ISA, il comma 2, lettera b), fa riferimento a uno scostamento superiore al 30%.
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