#Finsubito news dalla rete – Edilizia scolastica: scadenza Mutui BEI in Gazzetta Ufficiale


Il 29 ottobre 2027 è il termine entro il quale
gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per
l’edilizia scolastica
nell’ambito dei Mutui BEI
2015-2016
dovranno completare i lavori e concludere la
rendicontazione finale degli interventi interessati dal
rifinanziamento del 2025.

A stabilirlo è il
D.M. 10 settembre 2026
, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2026, con cui il Ministero
dell’Istruzione e del Merito
ha fissato una scadenza
inderogabile per la conclusione di opere già autorizzate negli anni
precedenti, la cui realizzazione ha richiesto il ricorso a nuove
operazioni di finanziamento.

Il decreto riguarda, infatti, gli interventi rifinanziati nel
2025 attraverso l’utilizzo dei contributi pluriennali residui dei
precedenti mutui e non introduce nuove risorse né ulteriori
programmi di edilizia scolastica, ma definisce il termine entro il
quale dovranno essere completati i lavori e le relative attività
amministrative e contabili, prevedendo la revoca del finanziamento
in caso di mancato rispetto della scadenza.

Edilizia scolastica e Mutui BEI: il nuovo termine per completare
lavori e rendicontazione

La nuova scadenza non interessa indistintamente tutti gli
interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso i Mutui
BEI, ma quelli ricompresi nel rifinanziamento autorizzato con il
D.M. 16 giugno 2025, n. 116, che ha consentito di utilizzare i
contributi pluriennali residui per completare opere già inserite
nella programmazione degli anni precedenti.

Si tratta, in particolare, degli interventi originariamente
autorizzati con:

  • D.M. 1 settembre 2015, n. 640;
  • D.M. 6 giugno 2017, n. 390;
  • D.M. 3 gennaio 2019, n. 2;
  • D.M. 25 settembre 2019, n. 835.

Alla base della programmazione c’è l’articolo 10 del D.L. n.
104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013, che ha previsto il
finanziamento di interventi sul patrimonio scolastico pubblico
mediante mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato,
destinati, tra l’altro, alla ristrutturazione degli edifici, alla
messa in sicurezza, all’adeguamento sismico e all’efficientamento
energetico.

Per la gestione amministrativa continuano ad applicarsi le Linee
guida Mutui BEI 2015-2016, già utilizzate per i precedenti
contratti, alle quali gli enti beneficiari dovranno fare
riferimento anche per completare le procedure di rendicontazione
entro la nuova scadenza.

Perché gli interventi sono stati rifinanziati

La programmazione Mutui BEI 2015-2016 avrebbe dovuto esaurire i
propri effetti già da tempo, considerato che per gli interventi
finanziati era stato fissato al 15 ottobre 2021 il termine per la
conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione. Alla
scadenza, tuttavia, numerose opere non erano state completate
oppure presentavano ancora situazioni finanziarie da definire.

A incidere sono state anche le difficoltà incontrate dagli enti
beneficiari durante la pandemia e negli anni successivi, in un
contesto internazionale che ha ulteriormente rallentato
l’attuazione degli interventi e reso necessario individuare una
soluzione per consentire il completamento di opere già avviate e
finanziate.

Dall’ottobre 2022 il Ministero ha quindi avviato, con il
coinvolgimento delle Regioni, una ricognizione dello stato
di attuazione degli interventi
per individuare quelli
ancora da completare e quantificare le risorse necessarie,
arrivando alla decisione di utilizzare i contributi pluriennali
rimasti disponibili dopo la scadenza dei precedenti contratti di
mutuo.

Il rifinanziamento è stato autorizzato nel giugno 2025, mentre
il decreto pubblicato il 14 ottobre 2026 interviene sui tempi di
attuazione, fissando il termine entro il quale gli enti beneficiari
dovranno completare i lavori e concludere la rendicontazione
finale.

Rifinanziamento Mutui BEI: risorse residue e nuovi contratti di
finanziamento

I contributi pluriennali residui richiamati dal Ministero
ammontano a 463.920.912,37 euro, al netto delle
somme dovute a Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle rate
dei mutui precedentemente utilizzati, e sono stati destinati al
rifinanziamento degli interventi già autorizzati nell’ambito della
programmazione Mutui BEI 2015-2016.

Con il D.M. n. 116/2025 le Regioni sono state autorizzate a
utilizzare tali contributi mediante la stipula di nuovi contratti
di mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato secondo
quanto previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 104/2013.

I nuovi contratti sono stati stipulati da tutte le Regioni
interessate, ad eccezione del Molise, che non ha proceduto alla
stipula per proprie valutazioni di opportunità.

L’importo di 463,9 milioni di euro rappresenta il valore dei
contributi pluriennali residui autorizzati all’utilizzo e non deve
essere confuso con il capitale effettivamente attivato attraverso i
nuovi mutui, né con nuove risorse stanziate dal decreto del
settembre 2026, che interviene esclusivamente sui termini di
completamento degli interventi già rifinanziati.

Lavori entro ottobre 2027, erogazioni fino a novembre: come si
coordinano le scadenze

Il termine del 29 ottobre 2027, fissato dal
Ministero per il completamento dei lavori e la rendicontazione
finale, precede di pochi giorni l’ultima scadenza prevista dai
nuovi contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti, che
consentono di presentare le richieste di erogazione fino al
2 novembre 2027, con valuta prevista per il
successivo 25 novembre.

Le due date riguardano adempimenti differenti: il 29 ottobre
rappresenta il termine inderogabile entro il quale gli enti
beneficiari devono completare le attività previste dal
finanziamento, mentre le scadenze di novembre attengono alle
operazioni finanziarie disciplinate dai contratti di mutuo e non
possono essere considerate una proroga per la conclusione dei
lavori o della rendicontazione.

Il coordinamento tra la rendicontazione finale e le eventuali
successive erogazioni dovrà essere gestito secondo le Linee guida
Mutui BEI e le disposizioni contrattuali applicabili, dal momento
che il decreto non contiene indicazioni specifiche sulle modalità
di svolgimento di queste operazioni.

Il mancato rispetto del 29 ottobre 2027 costituisce
causa di revoca del finanziamento
, come espressamente
previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto, che qualifica il
termine come inderogabile e non contempla ulteriori proroghe.

Per gli enti locali che hanno ancora interventi in corso, oppure
devono completare la documentazione amministrativa e contabile di
lavori già ultimati, sarà quindi necessario programmare le attività
residue tenendo conto dei tempi richiesti per la rendicontazione
finale, evitando che ritardi nella chiusura delle procedure possano
compromettere finanziamenti destinati a opere già realizzate o
prossime alla conclusione.




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