Un condominio segnala opere che ritiene abusive sulla copertura dell’edificio, sollecita il Comune e, non ottenendo risposta, si rivolge al TAR. Durante il processo, però, l’amministrazione rilascia un permesso di costruire in sanatoria. Il problema non è più soltanto ottenere una risposta: diventa capire quale atto contestare e con quale domanda.
È la situazione esaminata dal TAR Campania, Napoli, Sezione IV, con la sentenza n. 5418/2026, pubblicata il 29 settembre 2026. Il ricorso contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. La pronuncia non ha stabilito che la sanatoria fosse legittima, né ha risolto nel merito la controversia sulle opere.
La segnalazione del condominio e la mancata risposta
La vicenda nasceva da interventi eseguiti da alcuni proprietari su una porzione della copertura. Secondo il condominio ricorrente, le opere erano state realizzate senza autorizzazioni, compreso l’assenso condominiale. Si trattava della contestazione portata in giudizio: non di un accertamento definitivo compiuto dal TAR sulla regolarità dell’intervento.
Il condominio aveva notificato al Comune una richiesta il 21 marzo 2025 e un successivo sollecito il 27 maggio. Chiedeva l’avvio del procedimento per verificare e reprimere gli abusi denunciati. Il ricorso era quindi rivolto contro l’inerzia dell’amministrazione, con la richiesta di accertarne l’obbligo di provvedere.
Costituendosi, il Comune aveva ricondotto il ritardo alla scarsità di personale rispetto al numero delle segnalazioni ricevute, assicurando un rapido avvio del procedimento. La sentenza riferisce questa spiegazione difensiva, ma non la trasforma in una giustificazione generale per lasciare senza seguito le istanze.
Durante il giudizio arriva il permesso in sanatoria
La situazione cambiava con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 6 luglio 2026, depositato in giudizio dal Comune il 7 agosto. Il provvedimento riguardava le opere sulla copertura denunciate dal condominio, ad eccezione del torrino di accesso dalla scala interna, che nel frattempo era stato spontaneamente demolito dagli interessati.
Questo dettaglio delimita la vicenda: il titolo non veniva presentato come una regolarizzazione indistinta di ogni manufatto originariamente contestato. Una parte era stata rimossa, mentre per le altre opere risultava adottato il provvedimento favorevole.
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Perché il ricorso contro il silenzio viene chiuso
Dopo il deposito del titolo, lo stesso condominio aveva chiesto al Tribunale di prendere atto del mutamento della situazione. In primo luogo prospettava la cessazione della materia del contendere; in subordine riconosceva il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione. Anche il Comune concludeva per l’improcedibilità.
Il TAR ha scelto questa seconda formula, valorizzando l’espressa dichiarazione del ricorrente e la documentazione prodotta dall’amministrazione. Nel dispositivo ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Non ha quindi pronunciato l’annullamento della sanatoria né una decisione di merito che ne confermasse i presupposti.
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La distinzione è coerente con i due diversi oggetti della tutela amministrativa. L’articolo 31 del Codice del processo amministrativo disciplina la domanda diretta ad accertare l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere. L’articolo 35 contempla invece l’improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione. Qui il Tribunale non doveva più decidere sull’inerzia nella situazione originariamente sottoposta al suo esame.
La sanatoria non è stata giudicata legittima
Il punto più importante per chi vive in condominio è evitare un’equivalenza: chiusura del ricorso sul silenzio non significa conferma giudiziale della sanatoria. Un provvedimento può far venire meno l’interesse a ottenere una risposta senza soddisfare, nel contenuto, chi aveva segnalato le opere.
Nella ricostruzione della causa, il Comune aveva espressamente distinto l’esito del ricorso sul silenzio dalle eventuali successive impugnazioni del titolo in sanatoria, richiamando l’azione ordinaria di annullamento prevista dall’articolo 29 del Codice del processo amministrativo. È una posizione riportata nella sentenza: il TAR non ha esaminato un ricorso di annullamento contro quel permesso.
Non è dunque corretto ricavare dalla pronuncia che tutte le opere fossero definitivamente lecite, che il consenso condominiale fosse superfluo o che ogni contestazione dei vicini fosse stata respinta. Sono questioni sulle quali questa decisione non fornisce un accertamento di merito.
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Spese compensate, ma il Comune rimborsa il contributo
Anche la parte economica va letta con precisione. Il TAR ha compensato le spese di lite tra tutte le parti, tenendo conto della peculiarità del caso. Ha però disposto, a carico del Comune e in favore del condominio, il rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto versato.
La ragione indicata è l’iniziale inerzia dell’amministrazione, che aveva determinato la proposizione del ricorso. Il rimborso non corrisponde quindi al pagamento integrale di ogni costo sostenuto dal condominio e non costituisce un risarcimento dei danni: la pronuncia distingue le spese compensate da questo specifico importo da restituire.
Quali verifiche fare quando cambia la risposta del Comune
Per l’amministratore e i condomini interessati, il passaggio operativo è ricostruire il nuovo quadro documentale. Occorre capire quali opere siano comprese nel titolo, quali risultino rimosse e quali elaborati abbiano accompagnato la decisione comunale. La guida all’accesso agli atti edilizi aiuta a impostare la richiesta dei documenti, senza confonderla con una certificazione della loro regolarità.
Se il contenuto del permesso resta contestato, va sottoposto tempestivamente a un tecnico e a un avvocato amministrativista per valutare presupposti, interesse e termini dell’eventuale impugnazione. Non basta presumere che il precedente ricorso contro il silenzio comprenda automaticamente ogni censura contro un atto arrivato dopo.
Il caso si chiude quindi su un confine preciso: il Comune aveva adottato un provvedimento e il condominio aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul silenzio. La validità di quel provvedimento era un’altra questione, non decisa dalla sentenza n. 5418/2026.
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