L’Inps chiarisce come gestire i pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulle prestazioni non pensionistiche. Il vincolo copre le somme future dello stesso rapporto, e la soglia dei 5mila euro non salva nessuno.
Chi ha debiti con il Fisco e riceve dall’Inps una prestazione come la Naspi, la disoccupazione agricola o il Tfr del Fondo di garanzia può vedersi trattenere le somme da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il messaggio Inps n. 3260 del 14 ottobre 2026 spiega alle proprie sedi come applicare questi pignoramenti e risolve due dubbi che avevano creato prassi diverse sul territorio. Il primo: la verifica di inadempienza, il controllo che gli enti pubblici fanno prima di pagare più di 5mila euro, non è un passaggio obbligato prima del pignoramento, e l’
ordine di pagamento notificato dall’Agente vincola il terzo da solo. Il secondo: un pignoramento riferito alle somme dovute e debende copre anche i crediti futuri, come la seconda tranche della Naspi anticipata o una riliquidazione, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico esistente alla notifica. La soglia dei 5mila euro riguarda solo la verifica, non l’efficacia del pignoramento.
Cos’è la verifica di inadempienza?
L’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni che devono pagare a qualcuno un importo superiore a 5mila euro di verificare prima se il beneficiario ha
cartelle non pagate per almeno quella cifra. Se il controllo è positivo, l’ente sospende il pagamento e segnala all’Agente della riscossione, che può notificare un pignoramento. È uno strumento di compensazione preventiva: lo Stato non paga chi deve soldi allo Stato. La soglia dei 5mila euro è il presupposto di questa procedura, e sotto quella cifra l’ente paga senza controlli.
Cos’è il pignoramento dell’Agente della riscossione?
L’art. 72-bis consente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di pignorare i crediti del debitore verso terzi senza passare dal giudice: notifica al terzo, che può essere il datore di lavoro, la banca o l’Inps, un atto con l’ordine di pagare direttamente all’Agente le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del credito. L’ordine può riguardare le somme già esigibili e, per la lettera b) del comma 1, quelle che maturano alle rispettive scadenze. I limiti di pignorabilità restano quelli di legge: per stipendi e trattamenti assimilati l’art. 72-ter fissa un decimo fino a 2.500 euro mensili, un settimo fino a 5mila, un quinto oltre; per le altre somme valgono le regole del codice di procedura civile.
Il pignoramento richiede una verifica preventiva?
No. Il messaggio chiarisce che i due istituti sono distinti e autonomi. L’Agente può notificare il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis anche senza aver attivato la verifica dell’art. 48-bis. Non esiste una sequenza obbligata. Per l’Inps come terzo pignorato questo ha una conseguenza pratica: dopo la notifica, le somme vincolate vanno versate all’Agente secondo l’ordine, e non serve ripetere la verifica a ogni erogazione. L’obbligo di pagare discende dall’atto notificato, non dal controllo. Una sede che, ricevuto il pignoramento, aspettasse una nuova verifica prima di versare, violerebbe un ordine esecutivo.
Il pignoramento copre le somme che maturano dopo?
Sì, se c’è continuità giuridica. L’atto che si riferisce alle somme dovute e debende produce gli effetti del pignoramento presso terzi e comprende i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché riconducibili al rapporto già esistente in quel momento. Il messaggio richiama la Cassazione n. 28520/2025. Il caso tipico è la
Naspi anticipata in due tranche, pagata a chi vuole avviare un’attività autonoma. Se alla prima tranche la verifica di inadempienza porta alla notifica di un pignoramento, anche la seconda tranche, quando matura, va all’Agente. Non è un credito nuovo: nasce dallo stesso rapporto della prima. E se la seconda tranche è inferiore a 5mila euro non cambia nulla, perché quella soglia riguarda la verifica, non il pignoramento.
Lo stesso vale per le riliquidazioni: una prestazione liquidata in unica soluzione e poi integrata, come la disoccupazione agricola o il Tfr a carico del Fondo di garanzia, resta coperta dall’ordine per le somme aggiuntive, che sono la prosecuzione dello stesso rapporto obbligatorio. E vale per le prestazioni periodiche non pensionistiche, anche sotto soglia. Il limite è la continuità: non basta che un pagamento segua l’altro nel tempo, serve che derivi dal rapporto pignorato, che l’ordine lo comprenda e che siano rispettati i limiti di legge. Una prestazione diversa, richiesta dopo, con un nuovo titolo, non entra nel pignoramento vecchio.
Cosa cambia per chi ha cartelle e prestazioni Inps?
Per il debitore la lezione è che frazionare una prestazione o ricevere importi sotto i 5mila euro non la sottrae a un pignoramento già notificato. Chi ha cartelle e sa di avere in arrivo una Naspi anticipata o una riliquidazione fa prima a chiedere una rateizzazione, che sospende le procedure esecutive, prima che l’Agente notifichi l’atto. Per le sedi Inps il controllo decisivo è uno: verificare se le ulteriori somme sono riconducibili al rapporto originariamente pignorato, quanto resta del credito azionato e cosa dice esattamente l’atto. Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate migrano nel Testo unico della riscossione (d.lgs. 33/2025), agli artt. 144 per la verifica e 170 per il pignoramento, senza cambiare sostanza.
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