Dal 20 luglio 2026 il registro europeo dei passaporti digitali di prodotto è online, con un ambiente di test, un’interfaccia web e un’API per le registrazioni. Nella pagina con cui la Commissione europea ne ha annunciato l’avvio, i prodotti da costruzione compaiono per nome tra quelli che dovranno registrare i propri passaporti, accanto ad arredi, tessili, giocattoli e batterie.
Per chi produce materiali e componenti per l’edilizia la notizia va letta per intero. Il registro funziona, ma per il passaporto digitale dei prodotti da costruzione manca ancora l’atto delegato che istituisce il sistema, e da quel momento l’obbligo seguirà due orologi: quello del passaporto e quello delle singole famiglie di prodotto. Nel testo del nuovo regolamento, però, c’è già un vincolo che riguarda direttamente chi lavora in BIM, ed è il motivo per cui conviene occuparsene adesso.
Il registro europeo: cosa è entrato in funzione quest’estate
La base giuridica è il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 del 16 luglio 2026, in vigore dal 6 agosto, che fissa le modalità operative del registro previsto dal regolamento Ecodesign (UE) 2024/1781, noto come ESPR. Secondo la Commissione, gli operatori economici registrano ogni passaporto attraverso un’interfaccia sicura o tramite API e possono chiedere una prova di avvenuta registrazione in formato elettronico.
I dati di prodotto restano decentralizzati. Il registro conserva gli identificativi unici e i metadati associati, mentre le informazioni del passaporto vengono rese disponibili dagli operatori o da chi agisce per loro. In concreto il registro funziona come un indice.
Accanto al registro la Commissione ha aperto un repository semantico gratuito, con modelli di dati leggibili dalle macchine per i diversi gruppi di prodotto, e ricorda che con CEN-CENELEC sono state sviluppate otto norme armonizzate per il sistema, sei delle quali già pubblicate dagli enti nazionali. La prima scadenza di registrazione è fissata al 18 febbraio 2027 e riguarda soltanto alcune batterie di grande formato.
Per l’edilizia il passaporto arriverà famiglia per famiglia
Per i prodotti da costruzione la cornice è il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, il CPR, applicabile dall’8 gennaio 2026. Applicabile non significa però che tutto sia già cambiato. Il regolamento prevede un lungo periodo di coesistenza: le norme armonizzate citate sotto il vecchio Regolamento (UE) 305/2011 restano valide finché non vengono ritirate (art. 95, comma 3), e per i prodotti che ricadono sotto quelle norme continuano ad applicarsi le regole del vecchio regime, compresa la dichiarazione di prestazione (art. 95, comma 8). Il 305/2011 sarà abrogato del tutto solo l’8 gennaio 2040 (art. 94).
I nuovi obblighi scattano per una famiglia di prodotto un anno dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che ne cita le nuove specifiche tecniche armonizzate (art. 95, comma 9). Il fabbricante che vuole anticipare può applicarle prima, passando per la nuova dichiarazione di prestazione e di conformità.
Il passaporto ha un calendario proprio, che si somma a questo. L’articolo 75 affida alla Commissione il compito di istituire con un atto delegato il sistema di passaporto digitale per le costruzioni, compatibile con quello dell’ESPR, e quell’atto non è ancora stato adottato. L’articolo 80 fissa i tempi da quando entrerà in vigore: dopo 6 mesi il sistema dovrà essere pienamente operativo, dopo 18 mesi scatterà l’obbligo per il fabbricante di mettere a disposizione il passaporto (art. 22, comma 7). Nel periodo intermedio l’uso è volontario.
I due orologi però non corrono separati. L’obbligo dell’articolo 22 sta nel capo III del regolamento, e l’articolo 95, comma 9, rinvia gli obblighi dei capi I, II e III, per ogni famiglia, a un anno dopo l’atto di esecuzione sulle nuove specifiche armonizzate. Per un prodotto concreto il passaporto diventa obbligatorio quando si verificano entrambe le condizioni: sono trascorsi i 18 mesi dall’atto delegato e la sua famiglia è passata al nuovo regime. È la stessa lettura del primo Working Plan del CPR (COM(2025) 772, dicembre 2025), secondo cui ogni prodotto coperto da specifiche tecniche armonizzate o da un documento di valutazione europeo avrà un passaporto una volta che il sistema sarà operativo e reso obbligatorio con atto delegato.
Il piano indica anche tempi orientativi per le nuove norme. Per cementi e leganti idraulici le norme sono attese nel terzo trimestre 2027 e l’obbligatorietà nel quarto; per i camini l’orizzonte è il 2028; per porte, finestre e relativa ferramenta, vetro piano, isolanti termici e legno strutturale il 2029. Il piano stesso qualifica tutte queste date come indicative, e in testa all’ordine mette le famiglie per cui una richiesta di normazione è già stata adottata.
Sul fronte delle regole di verifica, il Regolamento delegato (UE) 2026/1310, in vigore dal 17 settembre, ha assegnato i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione alle famiglie di prodotto e ha introdotto il sistema 3+ per la sostenibilità ambientale. Anche qui i nuovi sistemi si applicheranno con le nuove norme armonizzate (il dettaglio è nella notizia dedicata).
Chi produce arredi segue invece la strada dell’ESPR. Nel piano di lavoro Ecodesign 2025-2030 (COM(2025) 187) gli arredi hanno come anno indicativo di adozione dei requisiti il 2028, i materassi il 2029. Per un’azienda che produce sia arredi sia componenti edilizi, il primo passaporto potrebbe quindi arrivare dal catalogo arredo prima che da quello dei prodotti da costruzione.
Cosa conterrà il passaporto: la dichiarazione come primo nucleo
L’articolo 76 del CPR elenca il contenuto del passaporto. Il cuore è la dichiarazione di prestazione e di conformità, la DoPC, insieme alle informazioni generali sul prodotto, alle istruzioni per l’uso con le informazioni di sicurezza e alla documentazione tecnica; si aggiungono l’etichetta, gli identificativi univoci, i documenti richiesti da altre norme UE applicabili e i supporti dati dei componenti essenziali che hanno un proprio passaporto. Le informazioni devono essere corrette, complete e aggiornate e accessibili gratuitamente tramite il supporto dati, con livelli di accesso diversi per operatori economici, clienti, utilizzatori e autorità (artt. 76 e 78).
La DoPC del nuovo regime, a sua volta, si fornisce per via elettronica, salvo che sia già contenuta in un passaporto digitale conforme (art. 16, comma 1). In alternativa il fabbricante può pubblicarla su un sito web, ma alle condizioni dell’art. 16, comma 2: formato elettronico non modificabile, leggibile dall’uomo e dalla macchina, accesso gratuito e continuo, collegamento al prodotto tramite il codice identificativo univoco del tipo. Un PDF scansionato e caricato in un’area download difficilmente soddisfa il requisito della leggibilità da parte delle macchine.
Nella stessa dichiarazione entrerà la sostenibilità ambientale. Quando le specifiche tecniche armonizzate lo prevedono, la DoPC dovrà riportare le prestazioni lungo il ciclo di vita: l’indicatore sui cambiamenti climatici dal 2026, altri indicatori dal 2030 e dal 2032. Sono dati che oggi vivono soprattutto nelle EPD.
Il BIM è scritto nel regolamento
Il passaggio che riguarda più da vicino progettisti e BIM manager è all’articolo 75, comma 2, lettera a). Il sistema di passaporto delle costruzioni dovrà essere compatibile e interoperabile con quello dell’ESPR e basarsi su di esso, senza compromettere l’interoperabilità con il Building Information Modeling, tenendo conto delle specificità dei prodotti da costruzione. Il Working Plan riprende lo stesso concetto in chiave di politica industriale: il passaporto sosterrà l’attuazione della direttiva EPBD, l’uso dei logbook digitali degli edifici e dei modelli BIM.
I due strumenti restano diversi. Il passaporto raccoglie e rende accessibili le informazioni sul prodotto immesso sul mercato, dalle prestazioni dichiarate alla documentazione e alle istruzioni, e ne sostiene la tracciabilità. L’oggetto BIM porta quel prodotto dentro il progetto con la geometria e i parametri che servono al lavoro di progettazione. Tra i contenuti elencati dall’articolo 76 non figurano un modello 3D o un oggetto BIM.
Il punto di contatto è il dato. Oggi lo stesso prodotto vive in più posti: la dichiarazione in PDF, la scheda tecnica, il catalogo, i parametri dell’oggetto BIM, a volte una classificazione ETIM. Il rischio tipico è una trasmittanza o una classe di reazione al fuoco riportata nell’oggetto che non coincide con quella dichiarata, perché le due fonti sono state aggiornate in momenti diversi da persone diverse. Il regolamento non impone che i due strumenti coincidano, ma con una dichiarazione leggibile dalle macchine e collegata al prodotto quel confronto si può fare anche in automatico.
Cosa possono fare adesso produttori e progettisti
Per i produttori nessuna data di calendario è ancora fissata, ma tra atto delegato e obbligo passeranno al massimo 18 mesi, e mettere in ordine i dati richiede più tempo. Il passo più utile è ricondurre dichiarazione, scheda tecnica e oggetto BIM a una fonte unica, con lo stesso identificativo di prodotto e gli stessi valori per le caratteristiche dichiarate, così che un aggiornamento si propaghi ovunque. Chi vuole capire come funzionerà la registrazione può già usare l’ambiente di test del registro ESPR e la documentazione tecnica messi a disposizione dalla Commissione; chi produce cementi, serramenti, vetro o isolanti ha nel Working Plan un calendario indicativo su cui pianificare.
Per i progettisti, soprattutto negli appalti pubblici dove i CAM chiedono di documentare le caratteristiche dei materiali, conviene verificare che i parametri degli oggetti BIM scelti coincidano con la dichiarazione del fabbricante e chiedere il collegamento al documento originale. Sono gli stessi dati che, a regime, alimenteranno il logbook digitale dell’edificio.
Un’ultima indicazione dell’articolo 75 dà la misura dell’orizzonte. Il sistema dovrà restare accessibile per 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto di un determinato tipo, e l’operatore dovrà fornire il passaporto per almeno dieci anni.
In sintesi
Cosa: Lo stato del passaporto digitale dei prodotti da costruzione dopo l’avvio del registro europeo: cosa è operativo, come funziona il periodo transitorio del CPR, quando arriverà l’obbligo per le singole famiglie e che rapporto ha con il BIM.
Per chi: Produttori di prodotti da costruzione e arredi, progettisti, BIM manager e stazioni appaltanti che gestiscono dati di prodotto.
Il punto: Il registro UE funziona dal 20 luglio 2026, ma per l’edilizia il passaporto diventerà obbligatorio solo quando si verificano due condizioni: 18 mesi dall’atto delegato che istituisce il sistema (artt. 22 e 80) e passaggio della famiglia di prodotto alle nuove norme armonizzate (art. 95, comma 9). Il regolamento prevede che il sistema non comprometta l’interoperabilità con il BIM: il lavoro da fare oggi è rendere coerenti dichiarazione, scheda tecnica e oggetto BIM.
Dati chiave
- Registro DPP online dal 20 luglio 2026; Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 del 16 luglio 2026, in vigore dal 6 agosto 2026
- Prima scadenza di registrazione: 18 febbraio 2027, solo per alcune batterie
- Regolamento (UE) 2024/3110 applicabile dall’8 gennaio 2026; le norme armonizzate del 305/2011 restano valide fino al ritiro (art. 95); abrogazione completa del 305/2011 l’8 gennaio 2040 (art. 94)
- Nuovi obblighi per famiglia: un anno dopo l’atto di esecuzione sulle nuove specifiche (art. 95, comma 9)
- Sistema del passaporto istituito con atto delegato non ancora adottato al 14 ottobre 2026 (art. 75); sistema operativo dopo 6 mesi e obbligo per il fabbricante dopo 18 mesi dall’entrata in vigore (artt. 80 e 22, comma 7), per ogni famiglia non prima dell’applicazione delle nuove specifiche (art. 95, comma 9)
- Contenuti all’art. 76, livelli di accesso agli artt. 76 e 78; interoperabilità con il BIM all’art. 75, comma 2, lettera a)
- Working Plan CPR 2026-2029 (COM(2025) 772): cementi quarto trimestre 2027, camini 2028, porte e finestre, vetro piano, isolanti, legno strutturale 2029 (indicativi)
- Arredi sotto ESPR: anno indicativo 2028 (COM(2025) 187)
- Accessibilità del sistema: 25 anni dall’ultimo prodotto immesso sul mercato; passaporto fornito dall’operatore per almeno 10 anni (art. 75)
Domande frequenti
Quando diventa obbligatorio il passaporto digitale per i prodotti da costruzione?
Non c’è ancora una data di calendario. Il CPR (Regolamento UE 2024/3110) affida l’istituzione del sistema a un atto delegato non ancora adottato (art. 75). L’obbligo per il fabbricante scatta 18 mesi dopo l’entrata in vigore di quell’atto (artt. 22, comma 7, e 80), ma per ogni famiglia di prodotto non prima che si applichino le nuove specifiche armonizzate (art. 95, comma 9). Per queste il Working Plan 2026-2029 indica come orientativi il 2027 per i cementi e il 2029 per porte e finestre.
Cosa contiene il passaporto digitale dei prodotti da costruzione?
Secondo l’art. 76 del CPR, la dichiarazione di prestazione e di conformità, le informazioni generali sul prodotto, le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza, la documentazione tecnica, l’etichetta, gli identificativi univoci e gli altri documenti richiesti dalla normativa UE applicabile. Le informazioni devono essere corrette, complete e aggiornate e accessibili gratuitamente tramite il supporto dati, secondo i livelli di accesso previsti dal sistema.
La dichiarazione di prestazione deve essere digitale?
Per i prodotti coperti dalle nuove specifiche tecniche armonizzate del CPR 2024/3110, la dichiarazione di prestazione e di conformità si fornisce per via elettronica, salvo che sia già contenuta in un passaporto digitale conforme (art. 16, comma 1). Se viene pubblicata su un sito web, l’art. 16, comma 2, richiede un formato non modificabile, leggibile dall’uomo e dalla macchina e collegato al prodotto tramite il codice identificativo univoco. I prodotti che ricadono sotto le norme armonizzate del Regolamento 305/2011 seguono ancora il vecchio regime fino alla sostituzione delle norme.
Che differenza c’è tra passaporto digitale e oggetto BIM?
Il passaporto rende accessibili i dati e i documenti del prodotto immesso sul mercato (prestazioni dichiarate, documentazione, istruzioni) e ne sostiene la tracciabilità; l’oggetto BIM porta il prodotto nel progetto con geometria e parametri. Il CPR non prevede un modello 3D tra i contenuti del passaporto, ma richiede che il sistema non comprometta l’interoperabilità con il BIM (art. 75, comma 2, lettera a): per questo conviene che i dati dei due strumenti restino coerenti.
Il passaporto digitale riguarda anche gli arredi?
Sì, ma attraverso il regolamento Ecodesign (UE) 2024/1781 e non il CPR. Il piano di lavoro Ecodesign 2025-2030 indica il 2028 come anno orientativo per i requisiti sugli arredi e il 2029 per i materassi.
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