L’Umbria ha ora uno strumento operativo per procedere al suicidio assistito con autosomministrazione del farmaco letale nei casi indicati dalla Corte Costituzionale e che vengono verificati da una commissione locale. E’ questa la novità sopraggiunta dall’approvazione della legge regionale.
La legge umbra è nata da una proposta di iniziativa popolare sostenuta da 4.801 firme e promossa dall’associazione Luca Coscioni, è passata il 22 ottobre in Assemblea legislativa con 11 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni. La presidente della Regione Stefania Proietti non ha partecipato al voto. La legge è dedicata a Laura Santi, la giornalista perugina morta nel luglio 2025 dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’accesso alla procedura.
L’Umbria si è dotata di una legge, dopo che l’hanno fatto anche Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto. Il significato del provvedimento è concreto: organizzare il percorso sanitario per chi chiede di accedere al suicidio medicalmente assistito, con verifiche dei requisiti e tempi definiti. Non introduce, però, un diritto senza condizioni e non autorizza il personale sanitario a provocare direttamente la morte di una persona.
Per capire che cosa cambia occorre partire da un punto: in Italia non esiste ancora una legge nazionale organica sul suicidio medicalmente assistito. Esiste però un quadro giuridico definito dalla Corte costituzionale, che dal 2019 ha individuato circostanze precise nelle quali aiutare una persona a morire non costituisce reato.
La svolta è arrivata con la sentenza del 2019. La Corte costituzionale ha stabilito che, in determinate condizioni, l’aiuto al suicidio non è punibile. La decisione riguardava una persona capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili e mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Nel 2024, cinque anni dopo quindi, la Consulta ha chiarito che il requisito del sostegno vitale non deve essere interpretato in modo ristretto. Possono rientrarvi anche trattamenti che la persona potrebbe interrompere autonomamente, quando siano necessari a mantenerla in vita.
Prima di autorizzare la procedura, i medici devono verificare che la persona abbia tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla Corte costituzionale. Devono anche informarla sulle possibilità di cura e sulle cure palliative, che servono ad alleviare il dolore e la sofferenza.
Se queste condizioni non ci sono, aiutare quella persona a togliersi la vita può costituire un reato. Il suicidio assistito non coincide con l’eutanasia: nel primo caso è la persona stessa ad assumere il farmaco letale; nel secondo è un’altra persona a compiere l’atto che provoca direttamente la morte.
In Italia manca ancora una legge nazionale sul suicidio assistito. Il Parlamento sta discutendo una proposta, ma non ha ancora trovato un accordo. Restano da chiarire le regole da seguire, i compiti del servizio sanitario e le responsabilità dei medici.
In Umbria con la legge ‘dedicata’ a Laura Santi e denominata anche ‘Liberi tutti’ a partire dal 22 ottobre è definito il percorso per chi chiede il suicidio assistito. La richiesta viene presentata alla propria azienda sanitaria, che deve verificare se la persona ha tutti i requisiti previsti.
A esaminarla è un gruppo di professionisti: medici, uno psicologo e un infermiere. Viene coinvolto anche uno specialista della malattia della persona. Il medico di fiducia può partecipare agli incontri.
La legge stabilisce i passaggi da seguire e i tempi per arrivare a una risposta. L’obiettivo è evitare che chi presenta una richiesta rimanga senza sapere a chi rivolgersi e quanto dovrà aspettare.
Il voto in Consiglio regionale, però, non significa che la procedura sia già disponibile da subito. Occorre attendere l’entrata in vigore della legge e l’organizzazione del servizio da parte delle aziende sanitarie. Deve essere promulgata entro 30 giorni dalla trasmissione del testo approvato alla presidente della Regione. Dopo la promulgazione, deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale entro 10 giorni ed entra in vigore, di norma, 15 giorni dopo la pubblicazione. Quindi, il limite massimo teorico è circa 55 giorni dalla trasmissione.
Per presentare richiesta alla Asl non basta essere malati o soffrire. La possibilità riguarda persone che hanno una malattia irreversibile, provano sofferenze che giudicano insopportabili, dipendono da trattamenti necessari a tenerle in vita e sono in grado di decidere liberamente e consapevolmente. I medici devono verificare che tutte queste condizioni siano presenti. Compreso – come si diceva prima – le informazioni su alternative e cure palliative. La richiesta deve essere libera e può essere ritirata in qualsiasi momento.
Se i requisiti non ci sono, la procedura non può proseguire. Se invece vengono riconosciuti, si può passare alle fasi successive, secondo le regole previste.
La legge non obbliga i medici a partecipare e nel suicidio assistito è la persona stessa ad assumere il farmaco. Non è il medico a provocarne direttamente la morte.
La Corte costituzionale ha stabilito che il servizio sanitario deve cercare e fornire, se esistono e sono utilizzabili, strumenti che permettano anche a una persona paralizzata di assumere autonomamente il farmaco: in un caso esaminato si cercava una pompa per l’infusione attivabile con la voce, la bocca o gli occhi. La Corte non ha autorizzato la somministrazione diretta da parte di un’altra persona. In Umbria, la legge riguarda espressamente il suicidio assistito mediante autosomministrazione e il Consiglio regionale ha respinto la proposta di eliminare questo riferimento; vale a dire che autorizza solo chi può autosomministrarsi il farmaco, facendo riferimento ovviamente a quanto indicato dalla Corte per i disabili che non possono somministrarselo autonomamente, ma non autorizzando quindi altri a intervenire per sè.
A questo punto va distinto l’aiuto al suicidio assistito con l’omicidio del consenziente. La legge umbra disciplina l’assistenza al suicidio mediante autosomministrazione: non autorizza un medico o un’altra persona a somministrare il farmaco al posto del paziente. Questo non significa che altri non possano aiutare in tutte le fasi della procedura la persona che ha diritto all’autosomministrazione del farmaco. Chi invece dovesse somministrare il farmaco al posto del paziente incorre nel rischio di omicidio del consenziente che prevede da 6 a 15 anni di reclusione. La condanna, tuttavia, dipende dall’accertamento dei fatti e dalla valutazione del giudice.
Ma cosa stabilisce in generale la legge rispetto alla volontà di togliersi la vita, a prescindere da condizioni di salute? Se una persona tenta di togliersi la vita, non commette per questo un reato, anche se non possiede i requisiti per il suicidio assistito. Lo Stato può intervenire per salvarla e proteggerla, ma non la punisce per il tentativo. Se invece un’altra persona la aiuta o le somministra il farmaco, la situazione cambia: chi interviene può commettere un reato, a seconda di ciò che fa e delle condizioni previste dalla legge.
La Corte è già intervenuta sulle leggi della Toscana e della Sardegna, cancellando alcune disposizioni. In particolare, ha escluso che le Regioni possano imporre tempi troppo rigidi per arrivare alla procedura o stabilire alcuni obblighi a carico delle strutture sanitarie.
Cosa accade ora? In Umbria dovranno essere organizzati i servizi e i gruppi di professionisti incaricati di esaminare le richieste. Il Governo potrebbe contestare alcune parti della legge davanti alla Corte costituzionale. Intanto, il Parlamento potrebbe riprendere il lavoro per arrivare a regole valide in tutta Italia.
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