Nel nostro ordinamento la parola “invalidità” designa due sistemi separati, che poggiano su commi diversi dell’art. 38 della Costituzione. Da un lato l’invalidità civile, prestazione assistenziale finanziata dalla fiscalità generale; dall’altro l’invalidità pensionabile, prestazione previdenziale che presuppone contributi versati. L’INPS eroga entrambe — ed è proprio questo a generare la confusione.
| Invalidità civile | Invalidità pensionabile | |
|---|---|---|
| Fonte | L. 118/1971 | L. 222/1984 |
| Natura | Assistenziale (art. 38 c. 1 Cost.) | Previdenziale (AGO/IVS) |
| Presupposto | Minorazione, a prescindere dal lavoro | Riduzione della capacità di lavoro + requisito contributivo |
| Finanziamento | Fiscalità generale | Contribuzione |
| Prestazioni | Pensione di inabilità civile, assegno mensile, indennità di accompagnamento | Assegno ordinario di invalidità (AOI), pensione di inabilità |
L’invalidità civile: chi è, e con quali soglie
L’art. 2 della L. 118/1971 definisce invalido civile il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano ridotto in modo permanente la capacità lavorativa «non inferiore a un terzo». Per i minori di 18 anni il criterio è diverso: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Sono esclusi gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, e i ciechi e sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
| Percentuale | Cosa spetta |
|---|---|
| < 33% | Non invalido |
| 34-45% | Fornitura gratuita di protesi e ausili |
| ≥ 46% | Iscrizione al collocamento mirato (L. 68/1999) |
| > 50% | Congedo straordinario per cure fino a 30 giorni all’anno |
| ≥ 67% | Esenzione dal ticket e agevolazioni |
| 74-99% | Assegno mensile di assistenza, entro limiti di reddito |
| 100% | Pensione di inabilità civile (art. 12 L. 118/1971) |
| 100% + non autosufficienza | Indennità di accompagnamento (L. 18/1980), senza limiti di reddito né di età |
L’indennità di accompagnamento è l’unica prestazione senza requisiti economici. Presuppone l’impossibilità di deambulare senza accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita, e prescinde da reddito ed età. Tutte le altre prestazioni assistenziali sono invece condizionate a limiti di reddito, rivalutati ogni anno.
L’assegno mensile di assistenza dell’art. 13 richiede, oltre alla percentuale, che l’interessato non svolga attività lavorativa e sia entro determinati limiti di reddito. Il requisito anagrafico superiore segue l’adeguamento alla speranza di vita: oltre quell’età, in luogo di assegno o pensione di invalidità civile spetta l’assegno sociale.
L’iter di accertamento
- il medico curante compila il certificato medico introduttivo telematico, con validità 90 giorni, e lo trasmette all’INPS;
- domanda all’INPS, anche tramite patronato o associazioni;
- accertamento sanitario davanti alla Commissione Medica Integrata della ASL, coadiuvata da un medico INPS; il verbale è firmato da almeno tre medici;
- validazione del Centro Medico Legale dell’INPS: se il giudizio della commissione è unanime il verbale è definitivo; se è a maggioranza, l’INPS può sospenderlo e disporre una nuova visita.
L’invalidità pensionabile: le due prestazioni della L. 222/1984
Qui siamo nell’assicurazione generale obbligatoria. Entrambe le prestazioni richiedono lo stesso requisito contributivo: cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda — che l’art. 4 traduce, per i lavoratori subordinati, in 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali.
Assegno ordinario di invalidità (AOI)
- presupposto sanitario: capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini;
- natura temporanea: dura tre anni, rinnovabile su domanda; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa automatico;
- è compatibile con il lavoro, con riduzione in caso di cumulo con redditi;
- non è reversibile ai superstiti.
Non reversibile ≠ non trasformabile. L’AOI non passa ai superstiti (art. 1 c. 6): ai familiari spetta semmai la reversibilità secondo le regole ordinarie della gestione. Cosa diversa è la trasformazione dell’art. 1 c. 10: al raggiungimento dell’età per la vecchiaia, e in presenza dei requisiti, l’AOI si trasforma in pensione di vecchiaia, con importo non inferiore all’assegno in godimento. I distrattori giocano proprio sullo scambio fra queste due parole.
Pensione di inabilità
- presupposto sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- natura stabile e reversibile;
- incompatibile con il lavoro, e non solo: la concessione richiede la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, da quelli dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, oltre alla rinuncia all’indennità di disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione;
- misura: l’importo dell’AOI non integrato, più una maggiorazione che accredita l’anzianità contributiva mancante fino all’età pensionabile, con tetto complessivo di 40 anni. Se l’inabilità deriva da infortunio o malattia professionale con rendita INAIL, la maggiorazione spetta solo per l’eccedenza;
- prestazione accessoria: al pensionato che non può deambulare senza accompagnatore o necessita di assistenza continua spetta l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (art. 5), non dovuto in caso di ricovero a carico della PA e non cumulabile con l’analogo assegno INAIL.
La revisione funziona nei due sensi
L’art. 9 disciplina il passaggio da una prestazione all’altra: se l’inabile recupera parte della capacità entro i limiti dell’art. 1, la pensione è revocata e sostituita dall’AOI; se il titolare di AOI peggiora fino all’inabilità, ottiene la pensione. Il rifiuto ingiustificato degli accertamenti disposti dall’INPS comporta la sospensione del pagamento.
Le prestazioni privilegiate
C’è un caso in cui i contributi non servono: quando l’invalidità o l’inabilità è in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dall’evento non deriva rendita INAIL né altro trattamento continuativo a carico pubblico, assegno e pensione spettano anche senza i requisiti contributivi dell’art. 4 (art. 6). È l’eccezione che conferma la regola, e proprio per questo è materia da quesito.
Il terzo sistema: l’INAIL
A completare il quadro c’è una terza tutela, che non è né l’una né l’altra: l’assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali (T.U. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000). Ha natura assicurativa, è finanziata dai premi versati dal datore e presuppone l’origine professionale dell’evento.
| Istituto | Natura | Contribuzione | Ente |
|---|---|---|---|
| AOI / pensione di inabilità | Previdenziale | Sì, 5 anni | INPS |
| Invalidità civile | Assistenziale | No | INPS (per conto dello Stato) |
| Rendita INAIL | Assicurativa | Premio del datore | INAIL |
Il criterio che li separa in un colpo solo. Chiedetevi da dove vengono i soldi: fiscalità generale → invalidità civile; contributi del lavoratore e del datore → invalidità pensionabile INPS; premio assicurativo del datore per il rischio professionale → INAIL. È il dualismo dell’art. 38 Cost. applicato a un caso concreto.
Verificate la distinzione sui quesiti di diritto del lavoro e previdenza o riprendetela dal report di studio della materia.
Fonti. Art. 38 Cost. L. 30 marzo 1971 n. 118, artt. 2, 12 e 13. L. 11 febbraio 1980 n. 18 (indennità di accompagnamento). L. 12 giugno 1984 n. 222, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. INAIL) e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. L. 12 marzo 1999 n. 68 (collocamento mirato).
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