Se la procedura per ottenere il duplicato della patente è codificata, è pur vero che in alcune situazioni la richiesta viene gestita dopo la denuncia agli organi di Polizia; in altre serve rivolgersi alla Motorizzazione civile. In tutti i casi, quando la patente viene persa o rubata, la denuncia va presentata entro 48 ore dal momento in cui ci si accorge dello smarrimento o della sottrazione.
Smarrimento o furto della patente, la prima cosa da fare
Chi perde la patente o subisce il furto deve rivolgersi agli organi di Polizia. Si può andare in un ufficio della Polizia di Stato, una stazione dei Carabinieri o altro ufficio competente per sporgere denuncia. La denuncia deve indicare la perdita, la sottrazione o la distruzione del documento e consente di bloccare il titolo fisico rispetto all’uso ordinario.
Se la patente viene smarrita all’estero la denuncia è doppia: all’estero e in Italia. Al momento della denuncia bisogna presentarsi con un documento di identità valido e due foto formato tessera così da ottenere il permesso provvisorio di guida e avviare la procedura quando la patente risulta duplicabile. Questo documento consente all’automobilista di continuare a guidare in attesa del duplicato. Senza il permesso, mettersi alla guida dopo aver perso la patente significa esporsi a contestazioni in caso di controllo.
Il permesso provvisorio è una copertura temporanea. Va portato con sé durante la guida e va conservato fino all’arrivo del duplicato. In pratica sostituisce provvisoriamente il documento smarrito, rubato o distrutto, ma non ha la stessa portata del titolo definitivo.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda l’estero. Il permesso provvisorio rilasciato in Italia consente di guidare sul territorio nazionale, ma non è valido per la circolazione fuori dai confini italiani. Il vecchio documento, una volta avviata la procedura, perde validità pratica e va considerato superato. Il
Patente duplicabile e non duplicabile
Non tutte le patenti possono essere duplicate dopo la denuncia. Quando gli organi di Polizia verificano la posizione del titolare, il sistema può restituire due esiti: patente duplicabile oppure patente non duplicabile.
Se la patente è duplicabile, la procedura viene avviata dagli stessi organi in cui è stata presentata la denuncia. In questo caso il cittadino riceve il permesso provvisorio e il duplicato viene richiesto all’Ufficio centrale operativo. L’automobilista deve poi completare i passaggi di pagamento previsti tramite PagoPA e attendere la consegna del nuovo documento.
Se invece la patente è non duplicabile, il cittadino deve rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile. Questa situazione può verificarsi quando negli archivi informatici mancano dati necessari, per esempio informazioni sulla scadenza o sul numero del documento, oppure quando la posizione richiede verifiche non gestibili con la procedura automatica.
Nel caso di patente non duplicabile, la denuncia è necessaria, ma non basta da sola a far arrivare il nuovo documento a casa. Bisogna presentare una richiesta formale alla Motorizzazione civile con il modello previsto.
Quali documenti servono per chiedere il duplicato
Per la procedura ordinaria dopo smarrimento, furto o distruzione servono un documento di identità valido e due fototessere. Le forze dell’ordine, dopo la denuncia, effettuano le verifiche e rilasciano il permesso provvisorio se la patente è duplicabile. Il pagamento della tariffa prevista viene poi effettuato tramite PagoPA.
Se la patente è non duplicabile, la pratica passa dalla Motorizzazione civile. In questo caso bisogna presentare il modello TT 2112, compilato e firmato, insieme alla denuncia, a un documento di identità, alle fototessere e alle ricevute dei pagamenti previsti. I cittadini extracomunitari devono aggiungere la documentazione relativa al soggiorno, come permesso di soggiorno, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rilascio o rinnovo.
Nel caso di deterioramento non c’è necessariamente una denuncia di furto o smarrimento perché il documento è ancora nella disponibilità del titolare, ma non è più utilizzabile. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti considera deteriorata una patente quando non risultano leggibili gli estremi di riconoscimento del documento, i dati anagrafici del titolare, la data di scadenza o la fotografia.
In caso di deterioramento il titolare deve chiedere il duplicato alla Motorizzazione civile. Se la patente è anche scaduta o prossima alla scadenza, è conveniente valutare il rinnovo anziché limitarsi al duplicato.
Non sempre è sufficiente la denuncia online
In molti casi la denuncia predisposta telematicamente deve essere poi formalizzata presso l’ufficio competente. La procedura online serve ad anticipare dati e ridurre tempi, ma non sempre sostituisce la presenza fisica.
Questo passaggio è importante perché il permesso provvisorio di guida viene rilasciato dalle autorità competenti dopo la formalizzazione della denuncia e le verifiche necessarie. Finché la procedura non è completata, non bisogna dare per scontato di poter guidare come se il documento fosse stato già sostituito.
Quanto costa il duplicato e quali soni i tempi
Il costo del duplicato varia in base al tipo di pratica, alla modalità di richiesta e agli eventuali diritti da versare. Per smarrimento, sottrazione o distruzione occorre mettere in conto tra 17 e 20 euro circa fra diritti di Motorizzazione civile e spese per la spedizione.
Dopo l’avvio della procedura, il duplicato viene spedito al domicilio del titolare o all’indirizzo indicato. I tempi possono variare, ma sono sufficienti alcuni giorni di attesa. Per il recapito c’è anche una fase di giacenza postale. Se il postino non riesce a consegnare il duplicato, la patente resta nell’ufficio postale per 60 giorni. Trascorso questo termine, la patente non ritirata viene restituita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’annullamento e la distruzione.
Cosa fare se il duplicato non arriva
Se il duplicato non arriva nei tempi previsti, il primo passaggio è verificare di aver completato il pagamento PagoPA e di aver indicato un indirizzo valido. Il secondo passaggio è contattare i canali di assistenza del Portale dell’automobilista o dell’Ufficio centrale operativo.
Se il problema riguarda una patente non duplicabile o una documentazione incompleta, il riferimento resta la Motorizzazione Civile. In questi casi il ritardo non dipende dalla spedizione, ma dalla necessità di correggere o integrare la posizione amministrativa.
La richiesta può essere gestita dal titolare della patente. È la strada più lineare: il diretto interessato presenta denuncia, documenti e fototessere, riceve il permesso provvisorio e segue la pratica fino all’arrivo del duplicato.
In alternativa può intervenire una persona delegata. In quel caso servono delega firmata, documento del delegato e copia del documento del titolare, oltre agli altri allegati richiesti. Autoscuole e agenzie di pratiche automobilistiche possono svolgere un ruolo di intermediazione. È una soluzione comoda, soprattutto per patenti deteriorate, non duplicabili o casi in cui il cittadino preferisce non gestire moduli, pagamenti e sportelli.
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