#Finsubito news dalla rete – Amianto nelle officine Cotral, rendita alla vedova del meccanico morto di tumore


Ventiquattro anni in officina, poi la malattia e una lunga controversia sul suo legame con il lavoro. Un ex manutentore Cotral di Soriano nel Cimino è morto il 29 settembre 2016, a 71 anni. A dieci anni dalla scomparsa, arriva il riconoscimento definitivo della rendita alla vedova, dopo il rigetto dell’Inail e una prima sconfitta in tribunale.

La Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto l’origine professionale del tumore che ha causato la morte dell’ex meccanico, attribuendo alla moglie il diritto alla rendita ai superstiti e agli arretrati. La decisione definitiva ribalta l’esito del primo grado. Il valore complessivo delle prestazioni è stimato dall’Osservatorio nazionale amianto in circa 200mila euro. Si tratta di una valutazione dell’associazione che ha assistito la donna, non una somma da confondere con un risarcimento autonomo liquidato contro l’azienda.

Ventiquattro anni tra manutenzione e materiali contenenti amianto

L’uomo aveva lavorato dal 1976 al 2000 nella manutenzione dei mezzi Cotral sulla linea Roma-Viterbo. L’uomo avrebbe eseguito interventi su freni, guarnizioni e altri componenti contenenti amianto: operazioni durante le quali i materiali potevano liberare polveri e fibre nell’ambiente delle officine. Questa esposizione, protratta per ventiquattro anni, è stata posta al centro dell’accertamento sull’origine della malattia.

All’inizio del 2016 erano comparsi difficoltà respiratorie, forte stanchezza e perdita di appetito. Gli accertamenti avevano portato alla diagnosi di carcinoma neuroendocrino polmonare. L’ex lavoratore era morto pochi mesi dopo, il 29 settembre, a Soriano nel Cimino. La moglie aveva quindi chiesto all’Inail di riconoscere il legame tra la patologia e l’attività professionale del marito.

Il tempo trascorso dalla fine dell’esposizione non esclude, da solo, la possibilità di una malattia correlata all’amianto. Il National Cancer Institute statunitense spiega che queste patologie possono manifestarsi molti anni dopo il primo contatto con le fibre. La distanza temporale rende particolarmente importante ricostruire la storia lavorativa, senza limitarsi alle condizioni dell’ultimo impiego o al momento in cui si presentano i sintomi.

Dal rigetto alla consulenza in appello

La domanda della vedova era stata inizialmente respinta dall’Inail. Anche il successivo ricorso al Tribunale di Viterbo aveva avuto esito negativo: in primo grado era stata ritenuta insufficiente la documentazione specifica sull’esposizione durante le mansioni. La donna, assistita dall’avvocato Ezio Bonanni, aveva impugnato la decisione. In appello, la consulenza tecnica d’ufficio affidata al medico Andrea Cavalli ha ricondotto la malattia all’esposizione maturata negli anni di servizio presso Cotral.

Il nuovo accertamento ha consentito ai giudici di riconoscere il nesso tra il lavoro e la patologia mortale. La Corte ha applicato il principio della presunzione di origine professionale per le malattie tabellate, una volta accertata l’esposizione nelle condizioni previste. Il punto non riguarda soltanto la diagnosi, ma il rapporto tra quella diagnosi e le lavorazioni effettivamente svolte.

È un meccanismo probatorio già affrontato dalla Cassazione. Nella sentenza n. 13856 del 1° giugno 2017, relativa a un’altra vicenda, la Suprema Corte ha chiarito il rilievo della presunzione legale per le patologie tumorali tabellate associate all’amianto. Quando ne ricorrono i presupposti, l’eventuale prova contraria spetta all’istituto assicuratore. Questo non elimina la necessità di accertare l’esposizione professionale né rende automatico l’accoglimento di qualsiasi domanda.

Che cosa viene riconosciuto alla vedova

La distinzione essenziale, per comprendere l’esito del procedimento, è quella tra rendita assicurativa ai superstiti e risarcimento del danno. L’Inail definisce la prima come una prestazione economica destinata ai familiari dei lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale. È quindi una tutela collegata alla causa lavorativa della morte, con regole proprie, e non va sovrapposta a una domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.

La prestazione non è soggetta a tassazione Irpef. Per il coniuge o la persona unita civilmente, la quota prevista è il 50% della retribuzione di riferimento, determinata secondo le disposizioni applicabili. Non significa, dunque, metà dell’ultima pensione percepita dal lavoratore. La scheda dell’istituto distingue inoltre le quote spettanti alle diverse categorie di familiari e le rispettive condizioni di accesso.

Per i titolari di rendita dovuta a patologie professionali correlate all’amianto esiste anche una prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto. L’Inail la prevede pure per i superstiti titolari della relativa rendita. È una misura distinta, con una propria disciplina: la sua esistenza non permette di attribuire automaticamente alla singola sentenza importi o voci che non risultino documentati.

Un rischio che non riguarda soltanto il mesotelioma

L’amianto è spesso associato al mesotelioma, ma il quadro sanitario è più ampio. L’Organizzazione mondiale della sanità considera cancerogene tutte le sue forme e indica, tra le malattie provocate dall’esposizione, anche il tumore del polmone e patologie respiratorie croniche. Questo quadro generale va comunque distinto dall’accertamento sul singolo paziente, che richiede la valutazione della diagnosi e della storia di esposizione.

Anche la manutenzione dei mezzi di trasporto rientra nella storia degli impieghi industriali dell’amianto. Il National Cancer Institute ricorda il suo utilizzo nei materiali d’attrito, compresi freni e frizioni. Per ricostruire un’esposizione passata, quindi, non basta il nome dell’azienda: contano le lavorazioni, i componenti manipolati e le condizioni nelle quali si interveniva sui materiali.

Per le famiglie, il riconoscimento richiede anche un percorso amministrativo. L’Inail precisa che, quando il decesso avviene successivamente all’infortunio o alla malattia professionale, i superstiti devono presentare espressamente la domanda e allegare la documentazione sanitaria. Il diritto alla tutela non coincide, dunque, con la sola disponibilità di una diagnosi: occorre attivare la procedura prevista e documentare gli elementi necessari alla valutazione.

Per la vedova di Soriano nel Cimino quel percorso è passato attraverso un diniego amministrativo, una decisione sfavorevole e un appello. L’esito riferito dalle cronache restituisce alla morte del marito un riconoscimento preciso: non soltanto la presenza di una grave malattia, ma la sua origine professionale e il conseguente diritto della moglie alla tutela assicurativa.




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