08.28 – mercoledì 5 agosto 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 4 AGOSTO 2026
Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 4 agosto 2026, alle ore 18.04 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.
PREZZI DEI CARBURANTI
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga, dal 7 al 24 agosto 2026, la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi, senza nuovi o maggiori tributi. Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.
Inoltre, è prorogato al mese di agosto 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto.
Sarà infine prevista l’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, commi da 290 a 292 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE
Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile e di politiche del mare (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile e di politiche del mare.
Per l’area dei Campi Flegrei, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, è riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità un contributo per l’autonoma sistemazione, nella misura massima di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per quelli composti da due persone, 700 euro per tre, 800 euro per quattro e fino a 900 euro mensili per i nuclei composti da cinque o più persone; per le persone di età superiore a 65 anni e per le persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili ciascuna, anche oltre il predetto limite massimo. Ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di 1.875.000 euro per il 2026 e di 4.500.000 euro per il 2027. È istituito un fondo per il riconoscimento di contributi per gli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata. Sono inoltre estesi ai sismi dei mesi da maggio a settembre 2025 e del 21 maggio 2026 i contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio. È altresì prorogata al 31 dicembre 2027 l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici pregressi.
Per la ricostruzione post sisma nel centro Italia, il termine della gestione straordinaria è prorogato fino al 31 dicembre 2029 ed è disciplinato il passaggio al Commissario straordinario del Governo delle attività e delle funzioni di protezione civile non suscettibili di rientro in ordinario, in vista della scadenza dello stato di emergenza. È individuato il primo cratere degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori dei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, in favore dei quali sono previste misure per la stabilizzazione del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione e agevolazioni fiscali per gli anni d’imposta 2027 e 2028, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuna annualità. Le strutture d’emergenza realizzate a seguito del sisma del centro Italia del 2016 sono assegnate in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nei cui territori sono ubicate.
È riconosciuto il credito d’imposta maggiorato agli esercenti professioni sanitarie, al personale scolastico e alle imprese dei comuni montani delimitati ai fini della tutela delle minoranze linguistiche storiche, a prescindere dal numero dei residenti.
Il decreto interviene con specifiche disposizioni sui vincoli finanziari degli enti locali e sull’autonomia organizzativa e prevede una sessione straordinaria del corso-concorso per l’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nel biennio 2026-2027.
In materia di Servizio sanitario regionale, si prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano affidare a terzi, fino al 30 giugno 2027, i servizi di emergenza-urgenza. Inoltre, è nominato un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute (mascherine protettive).
Sono previste misure per il regolare avvio dell’anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca. In particolare, per le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica i diplomi accademici di primo e secondo livello sono ridenominati lauree e lauree magistrali.
È istituito presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione un ufficio per il processo stralcio, per la più celere definizione dei procedimenti pendenti alla data dell’11 giugno 2026, ai quali sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace per sezione. Il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di trentadue unità a decorrere dal 1° luglio 2027, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado, e si stabilisce che negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.
Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori è autorizzata l’assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato.
Per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, al Commissario straordinario di settore sono assegnati 150 milioni di euro, per un piano straordinario pluriennale volto a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali; la durata della struttura commissariale è prorogata al 31 dicembre 2029.
In materia di disabilità, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 23.610.000 euro per il 2026 e di 8.788.509 euro per il 2027.
Sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale; è estesa al Gruppo Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria la disciplina già prevista per il Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.
Per effetto della riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è integrata la dotazione finanziaria di investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi al potenziamento del parco ferroviario regionale a zero emissioni, ai treni diagnostici e al miglioramento delle stazioni ferroviarie.
È istituito, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
In materia di politiche del mare, sono introdotte disposizioni per la prima operatività dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee ed è rifinanziato di 3 milioni di euro per il 2026 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
Infine, le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli enti locali possono essere affidate ad AMCO – Asset management company S.p.a.; l’affidamento è obbligatorio per gli enti locali il cui tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
IMBALLAGGI COMPOSTABILI
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto-legge in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
Il provvedimento introduce nel Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) l’obbligo, per specifiche categorie di imballaggi, di essere immessi per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se biodegradabili e compostabili e certificati come tali. L’obbligo riguarda gli imballaggi impiegati per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi, nel settore della ristorazione e del catering, per le monoporzioni alimentari e nel settore dell’ospitalità. La tempestiva entrata in vigore della disciplina è la condizione posta dal regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per potersi avvalere, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, della facoltà di assoggettare tali categorie a requisiti di compostabilità in luogo di quelli di riciclabilità. La misura è volta a preservare la continuità produttiva della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e dei settori economici che ne impiegano gli imballaggi.
CAPACITÀ DI DIFESA NAZIONALE
Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale, che interviene in prevalenza sul Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
Tra le attribuzioni del Ministero della difesa sono ricomprese la promozione e il sostegno delle iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della difesa e per la salvaguardia della memoria storica nazionale, con la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari, dei sepolcreti di guerra, delle zone monumentali e dei musei militari.
Sul piano dell’organizzazione di vertice, l’attuale figura del Sottocapo di stato maggiore della difesa è distinta in due, il Sottocapo di stato maggiore, da cui dipende lo Stato maggiore della difesa, e il Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, entrambi alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa; al primo è riconosciuta la speciale indennità pensionabile, con un’autorizzazione di spesa a decorrere dal 2027. Il Comitato dei capi di stato maggiore della difesa assume la denominazione di Comitato dei capi ed è qualificato come il più alto organo di consulenza del Ministro della difesa. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa assume la denominazione di Comando interforze Cyber Intel ed è istituito, alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.
Le commissioni di vertice istituite presso ciascuna Forza armata sono sostituite da un’unica Commissione di vertice interforze per la promozione al grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti, con composizione differenziata secondo la Forza di provenienza del valutato. Per essere valutati all’avanzamento a tale grado è introdotto il requisito di un incarico interforze di durata almeno annuale a decorrere dal 2030, elevata a due anni a decorrere dal 2033; per l’Arma dei carabinieri l’obbligo può essere assolto anche in incarichi equipollenti, individuati con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale.
Fermo quanto previsto dal diritto internazionale, l’azione di risarcimento del danno ingiusto provocato da condotta colposa del personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nei teatri operativi delle missioni all’estero è promossa direttamente nei confronti del Ministero della difesa o del Ministero dell’economia e delle finanze; qualora la condotta costituisca reato, l’azione è promossa congiuntamente nei confronti del responsabile e dell’Amministrazione di appartenenza. Resta ferma la responsabilità amministrativa ed erariale del militare responsabile.
Sono disciplinati i requisiti perché le navi senza equipaggio a bordo siano considerate navi militari o navi da guerra e la relativa registrazione, con la facoltà per il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di disporre in via d’urgenza l’iscrizione temporanea nel registro delle navi in servizio governativo non commerciale; è definita la nozione di aeromobile militare senza equipaggio a bordo, con classificazione, regole di volo e titoli aeronautici demandati a decreto del Ministro della difesa e disciplina estesa ai sistemi in uso al Corpo della Guardia di finanza. Ai fini della disciplina sulla sicurezza sul lavoro non si considerano luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative con impiego di assetti operativi delle Forze armate, ovvero connesse ai compiti di istituto dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.
È definito lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, il cui perimetro è identificato e aggiornato dal Ministro della difesa. Al Capo di stato maggiore della difesa sono riconosciute la qualifica di autorità cyber del Ministero della difesa e la responsabilità unica dei dati del Ministero, salve le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno, degli Organismi di informazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Ufficio centrale per la segretezza. È istituita la figura dello specialista cyber militare, con brevetto rilasciato dal Capo di stato maggiore della difesa e ferma quinquennale prorogabile a domanda per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro volte e per un totale complessivo di tredici anni, cui si accompagnano un premio incentivante pari a 4.300 euro annui per ciascuna ferma volontaria biennale e una specifica indennità per operatore cyber, cumulabile con l’indennità mensile di impiego operativo. È istituito il Fondo per l’incentivazione nel settore della cybersicurezza, con una dotazione di 1.574.000 euro per il 2027 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2036.
La competenza ad adottare il provvedimento di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale dei progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, quando la sua applicazione possa pregiudicare tale obiettivo, è attribuita in via esclusiva al Ministro della difesa. Gli immobili di proprietà dello Stato utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali possono essere oggetto di permuta non solo di beni e servizi, ma anche di lavori.
In materia di programmi e di cooperazione internazionale, il Capo di stato maggiore della difesa agisce d’intesa con il Direttore nazionale degli armamenti nella verifica della rispondenza dei programmi; sono introdotte semplificazioni in materia di esportazione dei materiali d’armamento, con l’inclusione della realizzazione di opere infrastrutturali tra le attività eseguibili all’estero e la possibilità di istituire una contabilità speciale per i flussi finanziari derivanti dalle attività contrattuali svolte per conto di Stati esteri. Ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione sono riconosciuti i risultati delle prove effettuate presso centri di test esterni accreditati, quando non sia possibile il ricorso ai centri interni.
È istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, destinato a finanziare progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della difesa, anche a fondo perduto.
Quanto all’attività negoziale, sono ampliati il ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando per ragioni di estrema urgenza e le circostanze di somma urgenza, estese agli eventi imprevisti o imprevedibili che possano compromettere la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale; sono introdotti il ricorso al partenariato per l’innovazione e meccanismi di accelerazione dei cicli di sviluppo e di acquisizione dei prototipi. Difesa Servizi S.p.a. può infine costituire società ovvero assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese che prestano servizi o svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo connessi o strumentali alle proprie attività, e avvalersi anche di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previo assenso delle stesse.
CORTE DEI CONTI
Riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti, in attuazione della delega recata dall’articolo 3 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale.
L’intervento è volto a incrementare l’efficienza della Corte e a valorizzare la connessione fra le attribuzioni di controllo, referenti e consultive, da un lato, e quelle giurisdizionali, dall’altro, rispondendo a un’esigenza di complessiva unitarietà nell’esercizio delle funzioni intestate all’Istituto.
A livello centrale le sezioni si riducono da dieci a cinque e si articolano in collegi: tre svolgono funzioni di controllo, referenti e consultive, con competenza determinata per materia, raggruppando per aree omogenee le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi pubblici; alla quarta sono attribuite le funzioni di controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e sulle società a partecipazione pubblica, nonché le funzioni consultive e referenti relative agli stessi enti e società; la quinta svolge funzioni giurisdizionali e di finanza pubblica ed è organo di giurisdizione contabile di secondo grado e, in talune materie, in unico grado di merito.
L’esercizio unitario delle funzioni trova riconoscimento anche nella riorganizzazione delle sezioni riunite e delle funzioni nomofilattiche che esse sono chiamate a svolgere in materia sia di controllo sia di giurisdizione: ai collegi nei quali le sezioni riunite si articolano partecipano sempre i presidenti delle cinque sezioni centrali.
A livello regionale è prevista una sola sezione, articolata in due collegi, per l’esercizio unitario delle funzioni di controllo e giurisdizionali. Resta immutata l’articolazione territoriale della Corte dei conti nelle regioni ad autonomia speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il provvedimento reca una disciplina inedita dei procedimenti di controllo, consultivi e referenti, dettando i principi generali che trovano applicazione in ogni caso, le regole per la composizione dei collegi e le norme sulle singole tipologie di controllo e sul loro specifico svolgimento. Sono inoltre individuati gli atti che gli enti locali, con norma di statuto adottata previo parere della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità.
Quanto alla funzione requirente, le funzioni di procuratore regionale sono affidate a viceprocuratori generali e non più a magistrati con qualifica di presidente di sezione. Sono rafforzate le funzioni di indirizzo e coordinamento del procuratore generale, che comprendono l’atto di indirizzo annuale con il quale il procuratore generale, sentiti i procuratori regionali, individua i criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti istruttori, da adottare e applicare in modo omogeneo; il potere di avocazione; la sottoscrizione congiunta di determinati atti da parte del procuratore generale, del procuratore regionale e del magistrato titolare dell’istruttoria; l’affiancamento di magistrati della procura generale ai colleghi delle procure regionali.
All’incremento dell’efficienza della Corte concorrono i nuovi istituti deflativi del contenzioso, e in particolare la definizione alternativa a seguito dell’invito a dedurre, nonché l’ampliamento dei giudizi a istanza di parte.
Sono sistematizzati i requisiti di partecipazione e la procedura del concorso a referendario, anche mediante l’introduzione delle prove psico-attitudinali, e sono ridefinite le condizioni per la nomina di consiglieri della Corte da parte del Governo e delle Regioni. La prima assegnazione del magistrato è alle funzioni di controllo; nel corso della carriera il magistrato contabile svolge tutte le funzioni attribuite alla Corte, sulla base di un principio di rotazione e di un’adeguata formazione; sono stabiliti limiti minimi e massimi di permanenza nella medesima posizione organizzativa; è vietato il passaggio diretto dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; il consiglio di presidenza dispone di una pluralità di strumenti per destinare i magistrati alle posizioni con i maggiori carichi di lavoro.
In materia di azione e procedimento disciplinare, il provvedimento recepisce sul piano sostanziale gli illeciti, nell’esercizio o al di fuori delle funzioni, oggi previsti per i magistrati ordinari, e le relative sanzioni, colmando una lacuna dell’ordinamento della magistratura contabile.
Data la portata della riorganizzazione, è predisposta un’articolata disciplina transitoria, destinata a coprire un arco temporale di poco inferiore all’anno, cui si accompagnano le abrogazioni rese necessarie dalla nuova regolamentazione delle materie incise.
Il decreto reca infine la nuova pianta organica dei magistrati contabili. Il numero complessivo resta confermato in 636 unità: i procuratori generali aggiunti passano da uno a quattro, in ragione dei maggiori poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti alla procura generale; i presidenti di sezione si riducono da cento a settantacinque e, correlativamente, l’insieme delle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario sale a 554 unità.
Il testo sarà trasmesso per il parere della Conferenza unificata e per l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quest’ultima limitatamente al nuovo assetto organizzativo in sede centrale e regionale della Corte, nonché alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2026
Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2026 (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge per la delega al Governo del recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea.
Il provvedimento conferisce al Governo le deleghe necessarie per adeguare l’ordinamento nazionale a 20 direttive e 7 regolamenti europei. Gli interventi riguardano, in particolare, la tutela dei consumatori, la salute e la resilienza del suolo, la sostenibilità e la competitività delle imprese, la protezione delle vittime di reato, il contrasto alla commercializzazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato e la gestione delle emergenze nel mercato interno. Sono inoltre previste misure in materia di sicurezza dei prodotti, servizi digitali, intelligenza artificiale, mercati finanziari e tutela ambientale.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il testo supera la distinzione, oggi posta a fondamento del sistema, tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione. La colpa di organizzazione è elevata a criterio di imputazione soggettiva dell’illecito: l’ente risponde soltanto quando sia accertato il nesso di causalità tra la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la commissione del reato. Viene conseguentemente meno l’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente.
Per i reati colposi si introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente qualora dall’inosservanza delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’attività sia derivato, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione.
Sono definiti il contenuto essenziale del modello di organizzazione e gestione, la procedura per la sua adozione e revisione e i criteri che orientano il giudice nella valutazione di idoneità. I modelli adottati in conformità alle linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti si presumono adeguati; il giudice che intenda discostarsene deve puntualmente motivare, evidenziando i profili di inidoneità. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, si presumono conformi, con efficacia esimente, i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO. Per le piccole e medie imprese, l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello è demandata a un decreto del Ministro della giustizia.
Sono ampliate le cause di estinzione di cui l’ente può beneficiare: alla remissione della querela e all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, purché l’illecito dell’ente risulti occasionale, si aggiunge una specifica causa di estinzione in presenza di condotte riparatorie successive al fatto, volte a eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero; in presenza di delitti, l’ente non può beneficiarne più di due volte. In materia ambientale e tributaria, l’illecito si estingue a fronte dell’eliminazione della carenza organizzativa asseverata e, per i reati tributari, dell’integrale pagamento degli importi dovuti.
Il testo interviene inoltre sull’autonomia della responsabilità dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell’ente.
Quanto al procedimento di accertamento, il pubblico ministero è tenuto a indicare specificamente le carenze organizzative nella richiesta di misura interdittiva e nella contestazione dell’illecito; l’omessa indicazione è causa di nullità, anche del decreto che dispone il giudizio. Il sequestro preventivo è escluso quando l’ente offra idonea cauzione; l’archiviazione è disposta con decreto motivato del giudice. L’applicazione della sanzione su richiesta è accessibile all’ente indipendentemente dalla definibilità del giudizio nei confronti della persona fisica, con esclusione per i delitti di cui all’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale; la confisca può essere disposta anche quando la sentenza sia stata pronunciata su richiesta delle parti. È introdotta una causa di estinzione dell’illecito decorsi cinque anni dall’irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno, ovvero due anni in caso di irrogazione della sola sanzione pecuniaria, senza che l’ente abbia commesso un illecito della stessa indole.
In favore degli enti di piccole dimensioni, nei casi di coincidenza soggettiva tra autore del reato ed ente, il giudice, in caso di condanna, può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria nei confronti della persona giuridica, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica.
I provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso sono iscritti per estratto nel casellario e non sono menzionati nel certificato richiedibile da terzi.
Il Governo è infine delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto, con limitazione agli illeciti attinenti alla criminalità d’impresa e previsione di sanzioni interdittive per i soli reati più gravi.
ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA VALLE D’AOSTA
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di concessioni di derivazione d’acqua (decreto legislativo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, ai sensi dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, un decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di concessioni di derivazione d’acqua, sul testo approvato dalla Commissione paritetica nella seduta del 9 aprile 2026 e acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale, reso il 26 maggio 2026.
Il provvedimento attribuisce alla Regione la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d’acqua, qualunque sia l’uso cui sono destinate, comprese la durata, i criteri per la determinazione dei canoni e le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, con le conseguenti misure di compensazione.
Alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza e rinuncia, le opere di raccolta, di adduzione e di regolazione, le condotte e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passano senza compenso in proprietà della Regione; al concessionario che abbia eseguito a proprie spese investimenti sui beni, previsti dall’atto di concessione o autorizzati dal concedente, spetta un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzata.
Per le grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, la legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, disciplina modalità e procedure di assegnazione, criteri di ammissione, requisiti degli aspiranti concessionari e determinazione del canone. La durata massima delle concessioni è di quarant’anni, estensibile di ulteriori dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale e all’importo dell’investimento. I concessionari sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente alla Regione, per servizi pubblici e categorie di utenti determinati con legge regionale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
All’esame del provvedimento ha partecipato, appositamente invitato, il Presidente della Regione Renzo Testolin.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in attuazione della delega di cui all’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Di seguito i contenuti essenziali dei due provvedimenti e le modifiche introdotte a seguito dei pareri acquisiti.
1. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (decreto legislativo – esame definitivo)
Il decreto reca la prima disciplina organica dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, fondata sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano dell’operatore ed è esclusa l’adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell’elaborazione automatizzata. L’identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria; è vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web. Il provvedimento introduce inoltre nel Codice penale l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo, e rafforza la tutela civile del danneggiato attraverso l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.
A seguito dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, il testo è stato modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare. In relazione alla disciplina dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, sono stati definiti i requisiti minimi della banca dati di riferimento ed esplicitati gli obblighi di cancellazione e le garanzie di non incrementabilità dei dati utilizzati per il confronto biometrico. È stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana. È stata inoltre assicurata la partecipazione degli enti territoriali, con modalità pattizie proprie, all’installazione e alla manutenzione delle componenti di intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche dei sistemi di videosorveglianza impiegati per il contrasto dei reati. Sono stati infine esplicitati i poteri riconosciuti al Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito dei ruoli allo stesso attribuiti, con il suo coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa e la precisazione delle modalità di trattamento dei dati operativi sensibili per le attività di ricerca e sperimentazione.
2. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione (decreto legislativo – esame definitivo)
Il decreto definisce l’assetto di governance nazionale in materia di intelligenza artificiale, imperniato sull’Agenzia per l’Italia digitale quale autorità di notifica e sull’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato, con funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni sui sistemi ad alto rischio collegati alla fornitura di servizi finanziari e competenze del Garante per la protezione dei dati personali sui sistemi impiegati nelle attività di contrasto, di gestione delle frontiere, di giustizia e di democrazia. Il quadro sanzionatorio è graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli previsti dal regolamento europeo e la possibilità di misure non pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività. Il provvedimento anticipa l’operatività degli spazi di sperimentazione normativa, con trattamento preferenziale per le piccole e medie imprese e per le imprese in fase di avvio, e disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione: aggiornamento delle indicazioni nazionali e formazione stabile dei docenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il contrasto dei rischi connessi all’abuso delle piattaforme e delle reti sociali digitali; alfabetizzazione, riqualificazione e alta formazione del personale pubblico, in raccordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e con Formez; formazione dei magistrati affidata alla Scuola Superiore della Magistratura; inserimento obbligatorio della formazione sull’intelligenza artificiale nel programma di Educazione Continua in Medicina. È infine stabilito che le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto.
A seguito dei pareri favorevoli con osservazioni della Conferenza unificata, del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari, il testo è stato modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare. È stato introdotto un articolo che prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle attività disciplinate dal decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso delle migliori soluzioni sviluppate nell’ambito di programmi e progetti già in uso. Sono stati esplicitati i poteri attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati nelle attività di contrasto, in materia di migrazione e asilo e nella gestione del controllo delle frontiere. È stato precisato che non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione. Il decreto è stato inoltre aggiornato alle modifiche apportate al regolamento sull’intelligenza artificiale dal regolamento (UE) 2026/1744, con un rinvio che condiziona l’entrata in vigore delle sanzioni all’effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti.
CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ
Recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
Il provvedimento è finalizzato ad assicurare l’esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone con disabilità all’interno dell’Unione europea, favorendo il reciproco riconoscimento della condizione di disabilità e l’accesso agevolato a beni, luoghi e servizi durante i soggiorni di breve durata negli altri Stati membri.
La Carta europea della disabilità sarà rilasciata gratuitamente dall’INPS e sarà disponibile in formato fisico e digitale, con caratteristiche uniformi in tutta l’Unione europea. La sua validità è correlata alla permanenza della condizione di disabilità e non può comunque superare i dieci anni. La platea dei titolari è ridefinita in coerenza con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62; in particolare, la Carta contrassegnata dalla lettera “A”, che dà diritto all’assistenza di un accompagnatore, è rilasciata a tutti coloro che sono in possesso della certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La Carta potrà essere richiesta anche tramite l’applicazione “IO” ed è previsto lo sviluppo di un portale e di infrastrutture digitali per la consultazione delle agevolazioni da dispositivo mobile e per l’utilizzo della Carta da remoto, anche a fini di integrazione con i sistemi di commercio elettronico. Per effetto della direttiva, la Carta è riconosciuta in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e non più soltanto in quelli che avevano aderito al progetto pilota “EU Disability Card”. La Carta consentirà ai titolari di accedere, in condizioni di parità, alle agevolazioni e ai trattamenti preferenziali previsti per servizi, trasporti, attività e strutture pubbliche e private.
Il contrassegno europ
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