Progetto vita SISDA INPS: 4 passi per la domanda a Verona – Studio Legale MP


Una persona con disabilità residente a Verona si sveglia il 4 agosto 2026 e trova attiva, sul portale INPS, una funzione che non esisteva il giorno prima: il servizio “SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita”. Non è un aggiornamento tecnico di routine. È l’attivazione di uno strumento che la riforma della disabilità prometteva da oltre due anni — il canale digitale attraverso cui chiedere l’avvio del proprio progetto di vita personalizzato, un piano costruito attorno alla persona, ai suoi bisogni reali e ai suoi obiettivi di autonomia e partecipazione sociale.

Con i messaggi n. 2550 e n. 2551 del 4 agosto 2026, l’INPS ha reso operativo un passaggio centrale della riforma della disabilità: la gestione digitale delle istanze dirette all’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. I due provvedimenti disciplinano le due facce dello stesso procedimento: il primo riguarda la trasmissione della domanda da parte della persona con disabilità; il secondo regola la consultazione e la lavorazione dell’istanza da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) o degli altri enti individuati dalle Regioni.

La base normativa è l’art. 15 del D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62. La normativa — l’articolo 15 del decreto legislativo 62/2024, come modificato dal decreto-legge 19/2026 convertito dalla legge 50/2026 — prevede due strade alternative per dimostrare il possesso dei requisiti minimi. Comprendere quali sono queste strade, e quali passi seguire nell’ordine giusto, è determinante per non perdere tempo o vanificare la domanda per un errore procedurale evitabile.

Chi può presentare la domanda per il progetto di vita disabilità tramite SISDA INPS

Non tutti i cittadini con una qualunque forma di disabilità possono accedere al servizio in questa fase. L’istanza è destinata ai residenti nei territori scelti per la fase sperimentale della riforma della disabilità. Occorre possedere almeno uno dei requisiti previsti dalla disciplina. Può accedere chi dispone di un certificato che riconosce la condizione di disabilità secondo il D.Lgs. n. 62/2024.

Sul piano concreto, il requisito è soddisfatto dal certificato di disabilità secondo il D.Lgs. 62/2024, che attesti, ad esempio, invalidità civile superiore al 33%, deficit visivo o uditivo, necessità di sostegno o difficoltà persistenti per minori e over 67. In alternativa è sufficiente la certificazione ai sensi della legge 104/1992 ottenuta prima della riforma. Sono invece escluse le persone anziane ultrasettantenni non autosufficienti già titolari di indennità di accompagnamento.

Altrettanto rilevante è il requisito geografico. Verona è entrata nella sperimentazione dal 1° marzo 2026. Le province interessate dalla sperimentazione sono, complessivamente: dal 1° gennaio 2025 Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste; dal 30 settembre 2025 Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza; dal 1° marzo 2026 Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Terni, Treviso, Venezia, Verona. La residenza in uno di questi territori è essenziale per usare il canale telematico predisposto dall’istituto e partecipare al progetto vita.

Quanto alla legittimazione a presentare la domanda, l’istanza può essere presentata dalla persona con disabilità, dal genitore — per i minori — o da tutore, curatore o amministratore di sostegno con delega.

Come si presenta la domanda per il progetto di vita personalizzato INPS: i 4 passi operativi

Primo passo — accedere al servizio SISDA. La richiesta per il progetto vita si presenta attraverso il servizio “SISDA – trasmissione istanza”, disponibile sul portale INPS nell’area dedicata a sostegni, sussidi e prestazioni per disabili, invalidi e inabili. Per l’accesso sono ammesse le credenziali SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS. Non è possibile presentare la domanda allo sportello fisico tramite questo canale: la procedura è esclusivamente online.

Secondo passo — verificare i propri dati e il certificato. Prima di avviare la compilazione, è indispensabile assicurarsi che il certificato di disabilità o la certificazione ex legge 104/1992 sia già presente negli archivi INPS e che i dati anagrafici di residenza risultino aggiornati. Un indirizzo di residenza non allineato con la provincia sperimentale è uno degli errori pratici più frequenti che possono bloccare la procedura in partenza. La residenza a Verona deve risultare registrata in modo coerente con quanto presente nei sistemi INPS al momento della presentazione.

Terzo passo — trasmettere l’istanza. La procedura consente alla persona interessata di chiedere all’INPS l’invio del certificato definitivo all’ATS competente per il Comune di residenza, così da avviare la valutazione multidimensionale. In altri termini, la domanda telematica non è l’avvio diretto del progetto di vita, ma la richiesta che l’INPS trasferisca il proprio fascicolo digitale all’ente territoriale che materialmente costruirà il progetto. Questo passaggio è spesso mal compreso: la domanda SISDA non sostituisce il colloquio con i servizi sociali, ma lo attiva.

Quarto passo — via alternativa. Resta ferma, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2024, la possibilità di presentare la domanda in forma libera e in qualsiasi momento presso l’ATS dotato di personalità giuridica o presso l’ente individuato dalla legge regionale. Il canale telematico SISDA è quindi la modalità digitale preferenziale, ma non è l’unica. Chi non dispone di identità digitale o ha difficoltà di accesso può rivolgersi direttamente all’ATS di riferimento.

Cosa fa l’ATS dopo che INPS riceve la domanda per il progetto di vita

Una volta trasmessa l’istanza, il procedimento passa nelle mani dell’Ambito Territoriale Sociale. L’INPS trasmette il certificato e i dati all’ATS competente, che poi contatterà l’interessato per avviare la valutazione multidimensionale e la definizione del progetto di vita.

La valutazione multidimensionale è il cuore del sistema. Essa riguarda tutti gli ambiti di vita della persona con disabilità, coinvolgendo prima di tutto l’interessato, la famiglia, gli enti e i servizi già presenti con azioni di sostegno e cura, la rete amicale e la comunità di riferimento. La valutazione multidimensionale è alla base della redazione del progetto individualizzato e partecipato.

Sul piano dei tempi, la legge fissa un tetto preciso. Ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 62/2024, la durata massima del procedimento per l’attivazione e lo svolgimento dell’Unità Valutativa Multidimensionale “potenziata” e per la definizione e la formalizzazione del progetto di vita è fissata in 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio. Conoscere questa scadenza non è dettaglio secondario: decorsi i 90 giorni senza esito, si apre la possibilità di azionare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per l’inerzia della pubblica amministrazione.

Dal lato degli operatori ATS, il messaggio n. 2551 ha introdotto una procedura di accesso speculare. Sul sito istituzionale www.inps.it è disponibile il servizio “SISDA – Consultazione istanze per il progetto di vita”, attraverso il quale gli operatori degli ATS, previa profilazione, possono consultare le suddette istanze di propria competenza, al fine di avviare il procedimento per la valutazione multidimensionale finalizzata all’elaborazione del progetto di vita. Gli operatori devono ottenere l’abilitazione compilando il modulo AA17, da inviare all’INPS anche tramite PEC. È disponibile una casella email dedicata per segnalazioni tecniche: SupportoATSDisabilita@inps.it.

Il progetto di vita, disciplinato dagli articoli 18 e 26 del D.Lgs. 62/2024, è uno strumento individuale, personalizzato e partecipato che ha il fine di migliorare la qualità della vita della persona con disabilità e promuovere la piena inclusione sociale. Il progetto non è uno strumento statico ma dinamico, soggetto a verifiche periodiche e aggiornamenti. La persona con disabilità o chi la rappresenta può richiedere l’aggiornamento del progetto in qualsiasi momento.

Vale la pena soffermarsi su un aspetto che sfugge a molte letture del decreto: il progetto di vita non è una prestazione a domanda-risposta, né una misura assistenziale nel senso tradizionale del termine. È, nella filosofia del D.Lgs. 62/2024, uno strumento di capacitazione — un processo che mette la persona al centro, riconoscendole un ruolo attivo nella costruzione del proprio percorso. L’innovazione del D.Lgs. 62/2024 sta proprio nella capacità di ricomporre e integrare tutte queste risorse in un unico budget flessibile e personalizzato, superando la frammentazione che caratterizzava il sistema precedente. Questa discontinuità con il passato è rilevante: non si tratta di aggiornare un verbale di invalidità, ma di costruire, con l’ente territoriale, un piano che riguarda abitazione, lavoro, istruzione, socialità — l’intera vita della persona.

Lex specialis derogat generali: il principio acquista qui un significato tutto pratico. Le norme ordinarie sul riconoscimento dell’invalidità civile cedono il passo alla disciplina speciale del progetto di vita per chi rientra nei requisiti del D.Lgs. 62/2024. Non si tratta di due percorsi alternativi ma, in molti casi, di un iter sequenziale: il riconoscimento della disabilità alimenta la domanda SISDA, che a sua volta avvia la valutazione multidimensionale. Confondere i piani — o presentare l’istanza senza che il certificato di disabilità sia già stato acquisito dall’INPS — è uno degli errori che rallentano o azzerano la procedura.

Come osservava Norberto Bobbio, il diritto non si esaurisce nella norma scritta ma si realizza nell’effettività dei diritti esigibili. Il rischio concreto, in questa fase sperimentale, è che la distanza digitale — la difficoltà di accedere a SPID o di navigare il portale INPS — diventi essa stessa una barriera all’inclusione, replicando a livello informatico le stesse asimmetrie che la riforma intende abbattere sul piano materiale. Per chi ha disabilità cognitive, sensoriali o si trova in condizioni di fragilità multipla, la figura del tutore o dell’amministratore di sostegno diventa essenziale non solo sul piano giuridico-formale, ma come presidio concreto di accesso al procedimento.

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Autore: Redazione – Staff Studio Legale MP


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