Casa familiare e figlio maggiorenne disabile: quando cessa il diritto di abitazione


La Cassazione n. 24382/2026 chiarisce chi può beneficiare dell’assegnazione della casa familiare quando il figlio è maggiorenne e portatore di handicap grave.

La Cassazione interviene sul rapporto tra assegnazione della casa familiare, cessazione della convivenza con il genitore assegnatario e tutela del figlio maggiorenne, anche quando sia portatore di handicap grave. 

Il principio centrale è netto: il figlio non è titolare di un autonomo diritto all’assegnazione della casa familiare

Il diritto di godimento spetta al genitore convivente con il figlio e viene meno quando viene meno tale convivenza.

La decisione assume particolare rilievo perché la Corte affronta anche l’ipotesi del figlio maggiorenne con disabilità grave, chiarendo la portata degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c.

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1) Figlio maggiorenne disabile e casa familiare: quando cessa il diritto al godimento dell’immobile

La controversia nasce dalla richiesta di una donna di ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà esclusiva, occupato dal figlio maggiorenne.

La casa era stata originariamente assegnata alla madre del ragazzo nell’ambito della separazione e l’assegnazione era stata successivamente confermata con la sentenza di divorzio. 

In seguito, però, la donna aveva comunicato all’ex coniuge la volontà di trasferirsi presso un altro immobile e aveva invitato il figlio a lasciare libera l’abitazione.

Il figlio aveva continuato a occuparla, opponendosi alla richiesta di rilascio anche in considerazione delle proprie condizioni di salute e sostenendo di essere invalido al 74% e impossibilitato a svolgere attività lavorativa.

In primo grado la domanda della proprietaria era stata rigettata.

La Corte d’Appello invece, aveva accolto il gravame e ordinato al figlio di rilasciare l’immobile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La vicenda è quindi arrivata in Cassazione.

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2) A chi spetta l’assegnazione della casa familiare?

Secondo la Cassazione, lo scopo del provvedimento previsto dall’art. 337-sexies c.c. è assicurare la tutela della prole e la sua permanenza nell’ambiente domestico nel quale la famiglia ha vissuto.

Proprio per questa ragione, il destinatario dell’assegnazione può essere il coniuge o il convivente presso il quale sono collocati i figli, cioè il genitore che materialmente convive con loro.

L’assegnazione costituisce quindi un diritto personale di godimento attribuito al genitore nell’interesse della prole: non attribuisce direttamente al figlio un autonomo diritto sull’immobile.

Cosa succede se il genitore assegnatario lascia l’immobile?

È questo uno dei passaggi decisivi dell’ordinanza.

Nel caso esaminato, la madre aveva comunicato la volontà di trasferirsi definitivamente in un altro immobile, facendo così cessare la convivenza con il figlio, ormai maggiorenne.

La Cassazione ritiene corretta la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello: la rinuncia del genitore assegnatario al godimento dell’immobile determina il venir meno del titolo che legittima l’assegnazione della casa familiare.

Il figlio che rimane da solo nell’abitazione non può quindi fondare la propria permanenza sul precedente provvedimento di assegnazione disposto a favore del genitore.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’assegnazione della casa familiare è funzionalmente collegata alla conservazione dell’habitat domestico del nucleo formato da genitore e figlio.

3) Il figlio maggiorenne può avere un autonomo diritto sulla casa familiare?

La risposta fornita dalla Cassazione è negativa. Il figlio maggiorenne che continui a occupare l’immobile dopo che il genitore assegnatario ha cessato di abitarvi non acquista per questo un autonomo titolo di detenzione.

Nel caso concreto, la Corte rileva inoltre che non erano state riconosciute ragioni sufficienti per attribuire al figlio un diritto sull’immobile precedentemente assegnato alla madre.

La questione dell’abitazione deve inoltre essere distinta da quella del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Nella vicenda esaminata, infatti, la domanda proposta nei confronti del padre per ottenere un contributo economico al mantenimento era stata respinta in ragione della permanenza di una capacità lavorativa, qualificata dalla decisione come generica e specifica. La Cassazione precisa pertanto che da tale situazione non deriva un diritto del figlio a detenere l’immobile precedentemente attribuito alla madre.

Figlio maggiorenne con handicap grave: cosa prevede l’art. 337-septies c.c.

La pronuncia affronta espressamente anche la situazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave.

L’art. 337-septies, secondo comma, c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste a tutela dei figli minori.

Ma questo, chiarisce la Cassazione, non significa che l’assegnazione della casa familiare possa essere effettuata direttamente a favore del figlio.

Anche in questa situazione, il titolare del diritto di godimento resta il genitore che convive con il figlio e che assume l’impegno di cura e assistenza.

La Corte formula quindi un principio particolarmente rilevante: anche nel caso di figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, la richiesta di assegnazione della casa per abitarvi con il figlio spetta esclusivamente al genitore convivente e non al figlio stesso.

La disabilità grave deve essere accertata

L’ordinanza contiene un’ulteriore precisazione da non trascurare. Nel valutare l’applicabilità della disciplina prevista per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, la Corte richiama l’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Nel caso concreto, la condizione di handicap grave non era stata riconosciuta in altra sede processuale, poiché non ne erano stati ritenuti sussistenti i presupposti di gravità.

La Cassazione distingue quindi la generica condizione di disabilità dalla specifica situazione di handicap grave rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 337-septies c.c.

4) Figlio disabile maggiorenne e diritto di abitazione in assenza dell’assegnatario

Il figlio maggiorenne può essere assegnatario della casa familiare?

Secondo la Cassazione n. 24382/2026, no. L’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. è attribuita al genitore convivente nell’interesse della prole e non costituisce un autonomo diritto del figlio.

Se il genitore assegnatario lascia la casa, il figlio può continuare ad abitarvi?

La sola precedente assegnazione al genitore non attribuisce al figlio un autonomo titolo per continuare a godere dell’immobile una volta cessata la convivenza con il genitore assegnatario.

La regola cambia per un figlio maggiorenne con handicap grave?

No quanto alla titolarità dell’assegnazione. Secondo la Cassazione, anche nell’ipotesi contemplata dall’art. 337-septies, comma 2, c.c., l’assegnazione è effettuata al genitore convivente con il figlio, non direttamente al figlio maggiorenne. 


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