Il Decreto “Omnibus” ha ripristinato il termine biennale per esercitare la detrazione IVA, consentendone l’effettuazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di nascita del diritto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione deve rispettare le condizioni esistenti al momento di esigibilità dell’imposta, applicando il pro rata dell’anno di riferimento. Pertanto, per le fatture relative a operazioni del 2026, registrate e detratte nel 2028, si applica il pro rata 2026 e non quello del 2028. Il Decreto ha inoltre modificato le regole di registrazione delle fatture, mentre resta aperta la questione della retro-imputazione della detrazione, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della videoconferenza del 24 settembre 2026, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti del nuovo termine di decadenza previsto dall’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per l’esercizio della detrazione dell’IVA.
L’art. 2, D.L. n. 148/2026 (Decreto “Omnibus”) ha, infatti, stabilito che la detrazione può essere operata entro un orizzonte temporale più ampio, al fine di consentire ai soggetti passivi che ricevono le fatture d’acquisto di eseguire tutti i controlli necessari prima della registrazione e della liquidazione (periodica e annuale) dell’imposta.
È stato, infatti, previsto che il diritto di detrazione è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, ripristinando in tal modo il termine in vigore prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 50/2017, applicabile alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
A seguito del D.L. n. 50/2017, invece, la detrazione doveva essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno a quello in cui il diritto è sorto e, alla luce dell’interpretazione particolarmente restrittiva della prassi amministrativa, l’omessa registrazione delle fatture passive entro il predetto termine implica la rinuncia in via definitiva del relativo diritto. In questa circostanza, sempre secondo l’Agenzia, resta preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 6-bis, D.Lgs. n. 471/1997, in quanto in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale che giustifica la dichiarazione integrativa “a favore” (risposta n. 115/E/2025).
Anche dopo la riformulazione operata dal Decreto “Omnibus” è rimasta invariata la previsione secondo cui il diritto di detrazione è esercitato “alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
È in relazione a questo aspetto che è intervenuta l’Agenzia delle Entrate nell’ambito della videoconferenza del 24 settembre 2026.
Il caso preso in considerazione è quello di una fattura ricevuta nel 2026 in riferimento ad un’operazione effettuata nello stesso anno, con registrazione della fattura e detrazione dell’imposta nel 2028 (nello specifico, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2028). In particolare, si pone il dubbio se, nell’ipotesi di variazione del pro rata dell’anno 2028, la detrazione dell’IVA assolta in relazione alla fattura in questione debba essere effettuata entro i limiti del pro rata applicabile nel 2028 o nel 2026.
Nel rispondere, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 1/E/2018, riguardante la precedente modifica operata dal citato art. 2, comma 1, D.L. n. 50/2017, che aveva ridotto a un anno il termine per l’esercizio della detrazione.
Sebbene tale intervento normativo operasse in senso opposto rispetto a quello attuale, restringendo anziché ampliando il termine per esercitare la detrazione, i principi espressi nel richiamato documento di prassi offrono utili spunti per interpretare il quadro normativo attualmente vigente, poiché attengono ad aspetti della detrazione che le nuove disposizioni non hanno modificato, quali il momento di nascita del diritto, che resta collegato all’esigibilità dell’imposta, e la regola secondo cui il diritto deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
La circolare n. 1/E/2018 distingue, infatti, la nascita del diritto alla detrazione, collegata all’esigibilità dell’imposta, dalla sua concreta possibilità di esercizio, subordinata anche al possesso di una valida fattura.
Ne consegue che l’esercizio della detrazione nel secondo anno successivo non modifica le condizioni in base alle quali deve essere determinata l’IVA detraibile, che restano quelle vigenti nell’anno in cui il diritto è sorto, coincidente con il momento di esigibilità dell’imposta.
Con specifico riferimento al pro rata, la circolare in esame ha chiarito espressamente che, qualora la detrazione sia esercitata in un anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, deve essere applicato il pro rata relativo all’anno di esigibilità, in via generale coincidente con l’anno in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, ritornando al caso considerato – in cui la fattura è relativa ad un’operazione effettuata nel 2026, ricevuta nel medesimo anno, ma registrata e portata in detrazione nel 2028 entro il nuovo termine biennale – la quota detraibile deve essere determinata applicando il pro rata del 2026 e non quello del 2028.
Da ultimo, si ricorda che l’art. 12 del Decreto “Omnibus”, in attuazione del principio contenuto nell’art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), Legge n. 111/2023, ha inteso allineare la disciplina nazionale alla sentenza del Tribunale europeo (causa T-689/24 dell’11 febbraio 2026), con cui è stato affermato che i soggetti passivi hanno la facoltà di esercitare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto è sorto anche qualora la relativa fattura sia stata ricevuta nell’anno successivo, purché prima della presentazione della dichiarazione.
In coerenza con le novità illustrate, l’art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, è stato corrispondentemente modificato.
In considerazione, infatti, dell’estensione del termine di decadenza per l’esercizio del diritto di detrazione, la registrazione deve essere effettuata, al più tardi, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura e, in adeguamento dell’orientamento espresso dal Tribunale europeo, non è più specificato che la registrazione deve essere operata in riferimento al medesimo anno di ricezione della fattura.
Di conseguenza, laddove la fattura riferita a un’operazione effettuata nel 2026 sia ricevuta l’anno successivo e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo può esercitare la detrazione – previa annotazione del documento in un’apposita sezione del registro degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2027, per le quali il diritto di detrazione è sorto nell’anno precedente – con la dichiarazione relativa al 2026.
È dato, però, osservare che la sentenza del Tribunale sarà probabilmente superata dalla Corte di Giustizia UE, chiamata a verificare se, con la retro-imputazione della detrazione, risulti compromessa l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. Nelle more della nuova pronuncia, l’Avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni il 10 settembre 2026, ritenendo che la sentenza oggetto di riesame sia viziata da un errore di diritto significativo.
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