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Chi rinnova l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 può accedere, a determinate condizioni, al ravvedimento speciale relativo ai periodi d’imposta dal 2020 al 2023. L’adesione passa dal modello F24 e richiede il versamento dell’imposta sostitutiva entro una finestra temporale definita, con possibilità di rateazione.
Le regole operative sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 296141 del 23 ottobre 2026, che disciplina soggetti ammessi, modalità di esercizio dell’opzione, termini di pagamento e perfezionamento del ravvedimento previsto dall’articolo 29 del Dlgs n. 148/2026.
Ravvedimento 2020-2023: chi può aderire
La misura riguarda esclusivamente i contribuenti che avevano già aderito al CPB 2024-2025 e che rinnovano, nei termini previsti, l’adesione al concordato anche per il biennio 2026-2027.
Il ravvedimento interessa le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 e può essere utilizzato dai soggetti che, nei periodi d’imposta interessati:
- hanno applicato gli ISA;
- hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA collegata all’emergenza Covid-19;
- hanno dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA legata all’esercizio di più attività d’impresa non comprese nello stesso indice, quando i ricavi riferibili alle attività non considerate dall’ISA dell’attività prevalente superano il 30% dei ricavi complessivi.
NOTA BENE: E’ centrale il requisito della continuità nell’adesione al concordato. Non può accedere al ravvedimento chi aderisce al concordato preventivo biennale per la prima volta con riferimento al 2026-2027.
Base imponibile: rilevano i dati dichiarati al 12 agosto 2026
Per determinare la base imponibile delle imposte sostitutive occorre fare riferimento ai dati contenuti nelle dichiarazioni presentate, anche ai fini ISA, alla data del 12 agosto 2026, coincidente con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2026.
Il criterio vale sia per:
- l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali;
- l’imposta sostitutiva dell’IRAP.
Il provvedimento n. 296141/2026 rinvia inoltre a uno specifico allegato per l’individuazione dei campi dichiarativi rilevanti ai fini del calcolo delle somme dovute.
ATTENZIONE: Per i soggetti che, nella stessa annualità, hanno prodotto sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, l’adesione al ravvedimento è possibile solo esercitando l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Opzione tramite modello F24
L’adesione al ravvedimento non richiede una comunicazione autonoma.
L’opzione viene infatti esercitata, per ciascuna annualità, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento:
- dell’unica rata;
- oppure della prima rata delle imposte sostitutive.
Nel modello devono essere indicati l’anno di riferimento, il numero complessivo delle rate e gli appositi codici tributo, che saranno istituiti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
La scelta deve quindi essere effettuata separatamente per ciascuno dei periodi d’imposta che il contribuente intende definire.
Società di persone e trasparenza fiscale
Regole specifiche sono previste per le società e associazioni disciplinate dall’articolo 5 del Tuir e per le società che applicano il regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116.
In questi casi, l’opzione si considera esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata.
In particolare:
- la società o associazione versa l’imposta sostitutiva relativa all’IRAP;
- i soci o associati versano le imposte sostitutive sui redditi e sulle relative addizionali;
- in alternativa, il pagamento per conto dei soci o associati può essere effettuato dalla stessa società o associazione, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del Dlgs n. 148/2026.
L’adesione risulta quindi perfezionata, sotto questo profilo, solo quando risultano effettuati i versamenti complessivamente richiesti.
Termini: versamento dal 1° gennaio al 15 marzo 2027
La finestra per l’esercizio dell’opzione si apre il 1° gennaio 2027 e si chiude il 15 marzo 2027.
Entro quest’ultima data deve quindi essere presentato il modello F24 relativo:
- al versamento in unica soluzione;
- oppure alla prima rata.
Il termine è essenziale anche perché il versamento rappresenta l’atto attraverso il quale viene manifestata la volontà di accedere al ravvedimento.
Rateazione fino a dieci mesi
Il contribuente può scegliere di versare le somme dovute anche in forma rateale, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 16 marzo 2027.
In caso di rateazione, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
È tuttavia prevista una forma di tolleranza per i ritardi sulle rate successive alla prima: il pagamento tardivo non determina la decadenza dalla rateazione quando viene effettuato entro il termine previsto per la rata successiva.
NOTA BENE: Questa regola riguarda le rate successive alla prima e non modifica la necessità di effettuare il primo versamento entro il termine previsto per l’adesione.
Quando il ravvedimento non si perfeziona
Il provvedimento individua anche alcuni casi in cui l’adesione non produce effetti.
Il ravvedimento non si perfeziona quando il versamento in unica soluzione o quello della prima rata avviene dopo la notifica di:
- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento previsti dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente;
- atti di recupero di crediti inesistenti.
La tempistica del versamento assume quindi rilievo non solo rispetto alla scadenza del 15 marzo 2027, ma anche in relazione all’eventuale avvio di attività di controllo già formalizzate nei confronti del contribuente.
Dati disponibili nel cassetto fiscale
Per agevolare il calcolo delle imposte sostitutive, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti interessati specifici elementi informativi per ogni annualità.
Le informazioni potranno essere consultate nel cassetto fiscale dal contribuente oppure dall’intermediario delegato.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141, precisa che tali dati saranno predisposti sulla base delle informazioni dichiarative rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.
Per i contribuenti interessati, la verifica preventiva dei dati presenti nel cassetto fiscale diventa quindi un passaggio operativo importante in vista della scelta delle annualità da regolarizzare e della quantificazione dell’imposta sostitutiva.
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