Quanto tempo ci vuole per risarcimento dopo la sentenza?


  • Le tempistiche per il risarcimento non sono stimabili con precisione e dipende da una serie di variabili.
  • Se il debitore adempie volontariamente è possibile ottenere il risarcimento in pochissimo tempo anche pochi giorni;
  • Nel caso in cui la parte soccombente non paga spontaneamente è necessario attivare la procedura esecutiva che può variare in ragione della natura pubblica o privata del soggetto.

Ottenere il risarcimento dopo una vittoria in un processo spesso può rivelarsi più difficile che far valere le proprie ragioni in giudizio. Negli ultimi anni sono stati diversi gli interventi normativi per snellire le procedure e facilitare l’ottenimento dell’indennizzo, eppure questo aspetto dell’amministrazione della giustizia rappresenta ancora il tallone d’Achille per il nostro ordinamento.

Vinta la causa, il risarcimento arriva con tempi diversi, poiché la dipende da diversi fattori, primo fra tutti dal comportamento del debitore e dal soggetto tenuto al pagamento: la procedura esecutiva per il recupero delle somme è differente, infatti, per modalità e tempistiche in ragione della natura, pubblica o privata del debitore.

In ogni caso, stabilire con precisione quanto tempo sia necessario per ottenere il pagamento di un indennizzo non è sempre possibile, poiché la durata complessiva dipende da molteplici fattori, sia giuridici che pratici. Vediamo comunque di fare il punto della situazione in base ai dati a nostra disposizione.

Quali sono i motivi che ritardano i tempi per ottenere il risarcimento?

Le tempistiche per ottenere il pagamento del risarcimento del danno possono variare sensibilmente in base alla condotta del debitore e alle iniziative che il creditore è costretto a intraprendere per soddisfare il proprio credito. Se il debitore adempie spontaneamente dopo la sentenza, il pagamento può avvenire nel giro di poche settimane.

Diversamente, qualora sia necessario ricorrere all’esecuzione forzata, i tempi tendono ad allungarsi e possono variare da alcuni mesi a oltre un anno, in funzione della tipologia di procedura esecutiva prescelta, del carico degli uffici giudiziari, dell’eventuale instaurazione di opposizioni esecutive e, soprattutto, dell’effettiva consistenza del patrimonio del debitore.

Per tale ragione, una strategia processuale ben pianificata e una preventiva attività di ricerca dei beni e dei crediti pignorabili possono incidere in modo significativo sulla durata della procedura esecutiva e sulle concrete possibilità di recuperare il risarcimento.

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Causa vinta e risarcimento: cosa succede dopo la sentenza

Per ottenere un risarcimento dopo una causa vinta, il punto di partenza è sempre la sentenza di condanna. Questo perché, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la pronuncia è un titolo esecutivo cioè un atto che certifica e attesta l’esistenza di un diritto che può essere (ma non necessariamente) un credito.

Sulla base della decisione definitiva del giudice, il debitore è tenuto ad adempiere spontaneamente a quanto previsto dal giudice nel rispetto anche delle tempistiche stabilite. Ciò in quanto i tempi per il versamento del risarcimento costituiscono parte integrante dell’adempimento stesso complessivamente inteso.

La mancata esecuzione spontanea della sentenza consente al titolare (creditore) di avviare eventualmente un procedimento esecutivo.

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Risarcimento danni contro la Pubblica amministrazione

Nei giudizi contro la Pubblica amministrazione, il risarcimento è eseguito nel rispetto di una rigida sequenza di atti, temporalmente scandita. La regola generale prevede infatti che la PA, rimasta soccombente, è tenuta a pagare entro 120 giorni dalla notifica della sentenza o di altro titolo esecutivo.

Tale termine assolve alla funzione di consentire alla macchina della burocrazia amministrativa di mettersi in moto, attivando le previste procedure interne di pagamento. Da un punto di vista pratico, pubblicata la pronuncia, questa deve essere notificata a mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale adempimento decorre il termine (120 giorni) entro il quale l’Amministrazione è tenuta a onorare il proprio debito.

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Il giudizio di ottemperanza per il risarcimento danni

Se l’Amministrazione non provvede spontaneamente a dare esecuzione alla sentenza, nel rispetto dei termini, il creditore può attivare la procedura esecutiva, rappresentata dal giudizio di ottemperanza. Affinché tale fase sia legittimamente attivata è necessario attendere il trascorrere di 120 giorni, diversamente l’azione è improcedibile.

Il giudizio di ottemperanza è essenzialmente un nuovo processo in cui, partendo dall’esistenza di un debito, non in discussione perché già accertato con la sentenza, si chiede al giudice amministrativo di dettare le regole per obbligare l’Amministrazione a pagare.

Risarcimento del danno contro un privato

Musica completamente diversa, se il debitore tenuto a versare il risarcimento è un privato. Nelle cause civili o penali, infatti, non esiste un termine fisso da rispettare entro il quale eseguire la sentenza.

Il punto di partenza, anche in tal caso, è, in ogni caso, costituito dalla notifica della sentenza con la quale il giudice accerta il l’esistenza di un diritto di credito, al debitore.  

Se nonostante tale notifica, la parte perdente del giudizio non effettua spontaneamente il versamento del dovuto come risarcimento, il creditore può avviare la procedura esecutiva, mediante notifica dell’atto di precetto, con cui si intima formalmente il pagamento, entro il termine indicato, generalmente 10-15 giorni.

Il versamento a seguito del precetto conclude la procedura esecutiva e chiude la partita con la controparte.

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Esecuzione forzata dopo la notifica dell’atto di precetto

Decorso infruttuosamente il termine di 10-15 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, senza che il debitore abbia provveduto al pagamento delle somme dovute, il creditore può avviare l’esecuzione forzata, ai sensi degli artt. 491 e ss. c.p.c. La scelta della procedura esecutiva dipende dalla natura dei beni aggredibili e può tradursi nel pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Quest’ultima forma rappresenta, nella prassi, lo strumento maggiormente utilizzato per il recupero dei crediti risarcitori, in quanto consente di vincolare crediti del debitore, quali somme depositate su conti correnti bancari, stipendi, pensioni, canoni di locazione o altri crediti esigibili.

Una volta notificato l’atto di pignoramento, i beni o i crediti individuati vengono assoggettati al vincolo esecutivo e non possono essere liberamente disposti dal debitore. Il processo esecutivo prosegue quindi davanti al giudice dell’esecuzione, il quale, accertata la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti di legge, dispone l’assegnazione delle somme pignorate al creditore oppure la vendita dei beni pignorati e la successiva distribuzione del ricavato.

Resta fermo che il pignoramento deve essere richiesto entro il termine di efficacia del precetto, pari a 90 giorni dalla sua notificazione, decorso il quale il precetto perde efficacia e deve essere nuovamente notificato per intraprendere l’azione esecutiva.

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Quando non conviene agire per il risarcimento

Anche nel caso in cui il diritto al risarcimento sia accertato con sentenza passata in giudicato, non sempre conviene attivarsi per recuperare le somme dovute con la fase esecutiva.

Qualora il debitore risulti nullatenente, ovvero privo di beni utilmente aggredibili o versi in una situazione di insolvenza, l’avvio dell’esecuzione forzata potrebbe rivelarsi antieconomico.

In tali circostanze, con l’aiuto di un avvocato, è bene effettuare una preventiva valutazione di convenienza, ponderando i costi dell’azione esecutiva, i tempi prevedibili e le concrete prospettive di soddisfazione del credito.

Sebbene la sentenza attribuisca al creditore un diritto certo ed esigibile, il suo effettivo realizzo dipende, in ultima analisi, dalla possibilità di individuare un patrimonio sul quale l’esecuzione possa utilmente incidere.

Riferimenti normativi

  • Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
  • Artt. 491 e ss. c.p.c. – Espropriazione forzata
  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114 – Ottemperanza
  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 -Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni
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 Avv. Debora Mirarchi

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