- Se più violazioni derivano da un’unica condotta, l’art. 198 del Codice della strada prevede il cumulo giuridico: si paga solo la sanzione più grave, aumentata fino al triplo.
- Per ZTL, divieto di sosta e violazioni legate a revisione e assicurazione valgono regole speciali, spesso più severe.
- Per contestare le multe multiple è necessario presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace, dimostrando l’unicità della condotta.
Ti è arrivata a casa più di una multa per lo stesso giorno e ti chiedi se dovrai pagarle tutte? È una situazione comune, specie con l’uso diffuso di autovelox e varchi elettronici. La risposta dipende da un principio preciso del Codice della strada, che distingue tra condotta unica e violazioni autonome. In alcuni casi puoi ottenere uno sconto reale sulla somma dovuta, in altri no. Vediamo insieme come funziona e cosa puoi fare per difenderti.
Cos’è il cumulo giuridico e come funziona
La regola base si trova nell’articolo 198, comma 1, del Codice della strada. La norma stabilisce che chi, con un’unica azione od omissione, viola diverse disposizioni oppure commette più violazioni della stessa disposizione, non paga la somma di tutte le multe. Si applica invece la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Il meccanismo si chiama cumulo giuridico e nasce per evitare che un’unica condotta, valutata più volte da dispositivi diversi, si traduca in una penalizzazione sproporzionata. Il principio richiama quello previsto per le sanzioni amministrative in generale dall’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicato dalla giurisprudenza anche al settore stradale.
Vuoi una consulenza legale sull’argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online – Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza – La tua consulenza verrà letta solo dall’avvocato che accetterà di rispondere
Quando si applica
Perché il cumulo giuridico operi, la giurisprudenza richiede due elementi:
- vicinanza spaziale: le violazioni devono riguardare lo stesso tratto di strada o un percorso ravvicinato;
- vicinanza temporale: gli accertamenti devono avvenire in un arco di tempo molto breve, senza interruzioni della condotta (una sosta, una pausa, un cambio di percorso spezzano l’unicità).
Un esempio tipico può essere questo: due autovelox posizionati a pochi chilometri di distanza rilevano lo stesso eccesso di velocità nel giro di pochi minuti. In questo caso puoi sostenere che si tratti di un‘unica condotta continuata.
Se, invece, prendi due multe con lo stesso autovelox, una la mattina e una il pomeriggio, mentre percorri la stessa strada per andare al lavoro, le violazioni sono considerate autonome: non c’è continuità di condotta e si pagano entrambe.
LEGGI ANCHE Autovelox non segnalato: cosa devo fare se vengo multato?
Multa per eccesso di velocità: la regola speciale dell’art. 142
Per le violazioni dei limiti di velocità esiste oggi una disciplina dedicata, distinta dal cumulo giuridico ordinario: il comma 6-ter dell’art. 142 del Codice della strada. La norma prevede che, quando più violazioni dei limiti di velocità sono commesse dallo stesso veicolo entro un periodo massimo di un’ora, non si sommano le sanzioni. Se più favorevole per il conducente, si applica un’unica sanzione corrispondente a quella prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo.
Questa unificazione automatica prevista dall’art. 142 non coincide con il cumulo giuridico dell’art. 198. Se anche uno solo dei presupposti manca – per esempio le rilevazioni distano più di un’ora, oppure riguardano enti diversi – resta comunque possibile invocare il cumulo giuridico ordinario, dimostrando in ricorso l’unicità della condotta.
ZTL e aree pedonali: la regola cambia
Per le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane, il comma 2 dell’art. 198 prevede un’eccezione rilevante: in deroga al principio generale, chi viola più volte i divieti di accesso in queste aree soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione. Qui vale quindi il cumulo materiale: ogni passaggio genera una multa autonoma, anche se avvenuto nella stessa giornata.
Esiste però un correttivo, introdotto dal comma 2-bis dell’art. 198: quando più violazioni della stessa disposizione vengono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa ZTL o area pedonale tramite dispositivi di controllo da remoto (art. 201 CdS), si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche se le limitazioni orarie sono più di una nella stessa giornata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26434 del 16 dicembre 2014, ha confermato la specialità della regola sulla ZTL rispetto al cumulo giuridico generale, richiamando la disciplina della legge 689/1981. Nella pratica, contano comunque elementi come la buona fede del conducente, valutati caso per caso dal giudice.
Ti potrebbe interessare Multa con autovelox: tutto quello che devi sapere su importi, tempi e ricorso
Divieto di sosta
Per la sosta vietata la regola è diversa e più rigida. L’art. 158, comma 7, del Codice della strada stabilisce che le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario in cui la violazione si protrae, indipendentemente dalle ore effettive di sosta irregolare.
In pratica, se il veicolo resta parcheggiato in divieto di sosta per l’intera giornata, riceverai comunque una sola multa per quel giorno. Situazione diversa se ricevi due verbali nello stesso luogo e nella stessa giornata: in questo caso puoi contestare il secondo, dimostrando che si tratta della prosecuzione della medesima infrazione già accertata. Il discorso cambia invece se i divieti violati sono diversi, anche se vicini di pochi metri: qui le sanzioni restano distinte.
Revisione scaduta e assicurazione mancante
Per le violazioni legate ai requisiti tecnici o amministrativi del veicolo – tipicamente mancata revisione o assenza di copertura assicurativa – interviene una disciplina ad hoc: l’art. 198-bis del Codice della strada.
La norma considera come un’unica infrazione la violazione della stessa disposizione, anche se accertata in momenti diversi, a determinate condizioni:
- se le violazioni sono rilevate senza contestazione immediata, la prima notifica assorbe quelle accertate nei novanta giorni precedenti e non ancora notificate;
- il trasgressore paga una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la violazione, se più favorevole;
- il pagamento può avvenire entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata;
- per le violazioni assorbite serve presentare istanza di archiviazione entro centoventi giorni, allegando le prove del pagamento.
Ti suggeriamo di leggere Ricorso al prefetto per la contestazione di una multa
Cosa fare se ricevi più multe lo stesso giorno
Il cumulo giuridico non si applica automaticamente: spetta al conducente dimostrarne i presupposti, presentando ricorso al prefetto entro sessanta giorni oppure ricorso al giudice di pace entro trenta giorni dalla notifica del verbale (termini previsti dagli artt. 203 e 204-bis del Codice della strada).
Nel ricorso è utile allegare:
- la copia di entrambi i verbali, con orari e luoghi di accertamento;
- l’eventuale documentazione che dimostri la vicinanza spazio-temporale tra le violazioni (mappe, distanze tra i dispositivi);
- elementi a sostegno della buona fede, se rilevanti per il caso specifico.
Se hai dubbi sulla sussistenza dei presupposti, la valutazione di un legale evita di presentare un ricorso privo di basi solide e ti permette di individuare la strategia più adatta al tuo caso, che sia il cumulo giuridico, la regola speciale dell’art. 142 o la contestazione di un singolo verbale.
Più multe lo stesso giorno – Domande frequenti
No. Se derivano da un’unica condotta, l’art. 198 CdS prevede il pagamento della sola sanzione più grave, aumentata fino al triplo.
In genere no: l’art. 198, comma 2, prevede il cumulo materiale per gli accessi in ZTL, salvo l’eccezione del comma 2-bis per gli accertamenti da remoto nello stesso giorno.
No, se riguardano lo stesso divieto: l’art. 158, comma 7, prevede una sanzione per ogni giorno di calendario, non per ogni ora di sosta.
L’onere della prova è del conducente, che deve dimostrarlo in sede di ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Trenta giorni per il ricorso al giudice di pace, sessanta giorni per il ricorso al prefetto, a decorrere dalla notifica del verbale.
Riferimenti normativi
- Codice della strada (d.lgs. 285/1992), art. 198 – più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie;
- Codice della strada, art. 198-bis – disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni;
- Codice della strada, art. 142, comma 6-ter – cumulo per violazioni dei limiti di velocità entro un’ora;
- Codice della strada, art. 158, comma 7 – sanzioni per divieto di sosta;
- Codice della strada, artt. 203 e 204-bis – ricorso al prefetto e ricorso al giudice di pace;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 – principio generale del cumulo giuridico nelle sanzioni amministrative;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 26434 del 16 dicembre 2014 – specialità della disciplina ZTL rispetto al cumulo giuridico.
Vuoi una consulenza legale sull’argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online – Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza – La tua consulenza verrà letta solo dall’avvocato che accetterà di rispondere
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione deQuo
Source link
