Con l’obiettivo di rendere l’Italia una meta più attrattiva per i turisti internazionali e alleggerire gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, sono state riviste le regole del tax free shopping per i viaggiatori extra-UE. Grazie a recenti aggiornamenti normativi, le procedure per il recupero dell’imposta sugli acquisti effettuati in Italia sono state semplificate.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), proprio recentemente, ha pubblicato un avviso contenente le istruzioni operative per l’attuazione della validazione unica delle fatture, che vanno a integrarsi a quelle già fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Tax free shopping al via: come cambia la gestione del rimborso
Il nuovo sistema, anticipato dalla legge di bilancio 2026, ha trovato la sua definitiva attuazione pratica nella determinazione direttoriale delle Dogane n. 248879 del 28 aprile 2026, pubblicata il 5 maggio 2026, che interviene sul rimborso dell’IVA, rendendolo più rapido e meno burocratico.
A partire dal 1° luglio 2026, in particolare, è possibile convalidare tutte le fatture in un’unica operazione per ottenere lo sgravio dell’IVA sugli acquisti di beni destinati all’uso personale o familiare effettuati da passeggeri residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea (per un valore totale della spesa superiore a 70 euro per ogni singola fattura, comprensivi di imposta).
Quindi, mentre prima chi faceva shopping in Italia doveva gestire ogni singola fattura separatamente – presentandola una per una ai punti di controllo o agli sportelli specializzati prima della partenza – con il nuovo sistema l’intero pacchetto di acquisti effettuati dal turista può essere sbloccato con un’unica operazione cumulativa, riducendo code e tempi di attesa.
Per il momento, questa semplificazione riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati presso negozi situati in Italia. Le fatture emesse in altri Paesi dell’Unione europea restano invece escluse dal sistema di validazione unica.
Le nuove istruzioni per la validazione unica
Le indicazioni pubblicate dall’Agenzia delle dogane il 1° luglio sono rivolte agli intermediari che gestiscono i rimborsi IVA per i beni (di importo superiore a 70 euro) acquistati in Italia da viaggiatori residenti fuori dall’Unione europea. La nuova normativa permette la validazione unica delle fatture intestate allo stesso acquirente al momento dell’uscita dal territorio doganale. Inoltre, il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata dalla dogana è stato esteso da quattro a sei mesi.
Per usufruire del modello, gli intermediari abilitati sulla piattaforma Otello 2.0 devono inviare una domanda firmata digitalmente via PEC all’ADM. Nella richiesta vanno indicati i dati degli altri intermediari con cui è stato stretto un accordo di mutua validazione per la condivisione delle informazioni.
Ogni intermediario deve presentare la domanda in modo autonomo per abilitare le funzioni di consultazione su Otello 2.0. La richiesta deve includere una dichiarazione sull’adeguamento delle informative privacy, che devono prevedere esplicitamente la condivisione dei dati tra gli operatori aderenti. Inoltre, per garantire la trasparenza, l’intermediario che gestisce una fattura di un altro operatore deve inserire in Otello 2.0 il codice identificativo della richiesta associata.
La procedura si affianca agli strumenti digitali già esistenti, come l’app tax refund, volta a facilitare la consultazione delle fatture e le richieste di rimborso da parte dei viaggiatori extra-UE.
Modalità di rimborso
Il negoziante emette una fattura elettronica collegata al sistema OTELLO (gestito dall’Agenzia delle Dogane) inserendo i dati del passaporto del cliente, ma esistono due percorsi per ottenere il beneficio fiscale, ovvero:
- rimborso successivo, quando il turista paga il prezzo pieno (IVA inclusa) e, dopo aver ottenuto il visto doganale, presenta la fattura al venditore o a un intermediario (tax-free broker) per ricevere la restituzione della quota IVA. Molti turisti si rivolgono a società di intermediazione (i broker tax-free) presenti negli aeroporti. Questi soggetti anticipano il rimborso al viaggiatore in cambio di una commissione sul servizio. In questo caso, l’importo ricevuto sarà pari all’IVA meno la percentuale trattenuta dall’intermediario.
- sgravio diretto, quando è il venditore che scorpora l’IVA direttamente dal prezzo di vendita. Il turista paga solo il prezzo netto, ma deve comunque impegnarsi a far validare la fattura alla dogana d’uscita.
In ogni caso, prima di lasciare l’Unione europea, il viaggiatore deve presentarsi presso un ufficio doganale o utilizzare i chioschi digitali negli aeroporti. È necessario esibire il passaporto, il titolo di viaggio e i beni acquistati, che devono essere ancora inutilizzati e sigillati. Questo passaggio serve a ottenere il visto digitale dal sistema OTELLO, che genera un codice di validazione. Se l’esito è positivo, lo sgravio diventa definitivo e l’informazione viene trasmessa automaticamente al venditore, confermando che l’IVA può essere stornata o rimborsata.
| Requisito | Dettaglio |
| Soggetti ammessi | Residenti o domiciliati fuori dall’UE |
| Importo minimo | Superiore a 70 euro (L. 213/2023) |
| Destinazione beni | Uso personale o familiare |
| Tempistica | Uscita dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Più tempo per il visto
Dal 2026, è stato esteso il termine utile per il completamento della pratica di sgravio. Modificando direttamente i requisiti dell’art. 38-quater DPR 633/1972, la nuova norma stabilisce infatti che il turista extra-UE ha ora sei mesi di tempo (rispetto ai precedenti quattro) per far pervenire al negoziante italiano il visto doganale elettronico, confermando l’avvenuta esportazione dei beni nei propri bagagli personali.
Cosa cambia per le PMI del commercio
Negozianti (PMI) e operatori del turismo in Italia – nonché i loro consulenti fiscali – con l’avvio della validazione unica devono verificare che i gestionali di fatturazione elettronica integrati con il sistema OTELLO siano aggiornati e conformi alle specifiche tecniche che governano i flussi di dati verso l’ADM.
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