- Il GUP (giudice dell’udienza preliminare) valuta la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e decide se l’imputato va processato o prosciolto.
- Il GIP interviene invece nella fase delle indagini preliminari, per esempio per le misure cautelari, le intercettazioni e la richiesta di archiviazione.
- Dal 2022, con la riforma Cartabia, il GUP applica il criterio della ragionevole previsione di condanna per decidere se disporre il rinvio a giudizio.
Il GUP entra in scena in un momento delicato: le indagini sono chiuse, il pubblico ministero ritiene di avere prove sufficienti e chiede di processare l’indagato. A questo punto qualcuno deve controllare quella richiesta, prima che si arrivi in aula davanti al giudice del dibattimento. Questo compito spetta proprio al giudice dell’udienza preliminare, una figura spesso confusa con il GIP, ma con un ruolo profondamente diverso. Vediamo di cosa si occupa di preciso e quando interviene.
Chi è il GUP
Il GUP, Giudice dell’udienza preliminare, è il magistrato che presiede l’udienza preliminare, la fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari. Interviene solo dopo che il pubblico ministero ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’articolo 416 del Codice di procedura penale.
Non tutti i procedimenti passano da questa fase. Per i reati meno gravi, attribuiti al tribunale in composizione monocratica, il pubblico ministero cita direttamente l’imputato a giudizio (citazione diretta, articolo 550 del Codice di procedura penale), saltando l’udienza preliminare.
Il GUP è un giudice monocratico e fa parte dello stesso ufficio giudiziario del giudice per le indagini preliminari (il GIP), il tribunale. Le due funzioni, però, restano distinte e – come vedremo – non possono essere svolte dalla stessa persona nello stesso procedimento.
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Qual è la differenza tra un GIP e un GUP?
GIP e GUP appartengono allo stesso ufficio del tribunale, ma operano in fasi diverse del procedimento e con poteri diversi.
| Aspetto | GIP | GUP |
| fase del procedimento | indagini preliminari | dopo la chiusura delle indagini |
| atto che lo attiva | richiesta del pubblico ministero o delle parti | richiesta di rinvio a giudizio del PM |
| decisioni principali | misure cautelari, convalida arresto/fermo, intercettazioni, archiviazione | rinvio a giudizio o non luogo a procedere |
| tipo di giudizio | controllo puntuale su singoli atti (art. 328 c.p.p.) | valutazione complessiva sulla sostenibilità dell’accusa in dibattimento |
| riti alternativi | patteggiamento nella fase delle indagini | giudizio abbreviato e patteggiamento in udienza preliminare |
Il GIP (giudice per le indagini preliminari) agisce come “giudice degli atti”: non coordina le indagini, ma controlla la legittimità delle richieste che gli vengono sottoposte di volta in volta dal pubblico ministero o dalle parti private, ai sensi dell’articolo 328 del Codice di procedura penale. Autorizza le intercettazioni, applica le misure cautelari personali e reali, convalida l’arresto o il fermo e decide sulla richiesta di archiviazione.
Il GUP, invece, non compie singoli atti istruttori isolati: valuta nel complesso il materiale raccolto dal pubblico ministero per stabilire se l’accusa può reggere in dibattimento.
Il magistrato che ha svolto le funzioni di GIP in un procedimento non può, nello stesso procedimento, tenere l’udienza preliminare come GUP. Lo stabilisce l’articolo 34, comma 2-bis, del Codice di procedura penale, a garanzia dell’imparzialità del giudice che dovrà valutare gli atti compiuti durante le indagini.
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Come si svolge l’udienza preliminare davanti al GUP
L’udienza preliminare si celebra in camera di consiglio, quindi senza pubblico, salvo che l’imputato chieda espressamente la pubblicità dell’udienza. Partecipano il pubblico ministero, l’imputato assistito dal difensore e, se costituita, la parte civile.
Il GUP verifica prima di tutto la regolarità degli atti e la corretta costituzione delle parti. Poi:
- ammette eventuali prove richieste dalle parti nei limiti previsti dagli articoli 421-bis e 422 del Codice di procedura penale;
- sente le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori;
- decide se disporre il rinvio a giudizio o pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
L’imputato può inoltre chiedere, in questa fase, l’accesso a un rito alternativo come il giudizio abbreviato o il patteggiamento, entrambi decisi dal GUP.
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Chi rinvia a giudizio?
Il rinvio a giudizio non è un atto automatico. Il GUP lo dispone con decreto, ai sensi dell’articolo 429 del Codice di procedura penale, solo se ritiene che gli elementi raccolti consentano una ragionevole previsione di condanna in dibattimento.
Questo criterio ha sostituito, con la riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022), la vecchia formula che imponeva il proscioglimento solo quando le prove risultavano “insufficienti, contraddittorie o non idonee a sostenere l’accusa”. Il nuovo standard, più severo per l’accusa, punta a ridurre il numero di procedimenti che arrivano al dibattimento per poi concludersi con un’assoluzione.
Se gli elementi non superano questa soglia, il GUP pronuncia sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 del Codice di procedura penale. Questa decisione chiude il procedimento, salva la possibilità – in casi limitati – di riaprirlo con nuove indagini.
Chi decide sull’archiviazione?
L’archiviazione non riguarda il GUP, ma il GIP. Quando il pubblico ministero ritiene che non ci siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa, presenta al GIP una richiesta di archiviazione ai sensi dell’articolo 408 del Codice di procedura penale.
Il GIP può accogliere la richiesta con decreto, oppure – se la persona offesa si oppone secondo l’articolo 410 del Codice di procedura penale – fissare un’udienza in camera di consiglio per decidere se archiviare, disporre nuove indagini o imporre al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione. Anche per l’archiviazione, dopo la riforma Cartabia, il criterio di valutazione è quello della ragionevole previsione di condanna.
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Giudice per l’udienza preliminare – Domande frequenti
È la fase in cui il GUP valuta la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e decide se disporre il processo o prosciogliere l’imputato.
Si celebra in camera di consiglio, con pubblico ministero, imputato e difensore; il GUP ammette prove nei limiti di legge e decide con decreto o sentenza.
È un magistrato del tribunale, distinto dal GIP, che valuta la sostenibilità dell’accusa prima del dibattimento.
Il rinvio a giudizio è disposto sempre dal GUP, con decreto ex articolo 429 del Codice di procedura penale.
Il GIP agisce nella fase delle indagini preliminari; il GUP interviene dopo, nell’udienza preliminare successiva alla richiesta di rinvio a giudizio.
L’archiviazione è decisa dal GIP, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi degli articoli 408-410 del Codice di procedura penale.
Riferimenti normativi
- articolo 34, comma 2-bis, del Codice di procedura penale – incompatibilità tra funzioni di GIP e GUP;
- articolo 328 del Codice di procedura penale – giudice per le indagini preliminari;
- articolo 408 del Codice di procedura penale – richiesta di archiviazione;
- articolo 410 del Codice di procedura penale – opposizione della persona offesa;
- articolo 416 del Codice di procedura penale – richiesta di rinvio a giudizio;
- articolo 421-bis e 422 del Codice di procedura penale – poteri istruttori nell’udienza preliminare;
- articolo 425 del Codice di procedura penale – sentenza di non luogo a procedere;
- articolo 429 del Codice di procedura penale – decreto che dispone il giudizio;
- articolo 550 del Codice di procedura penale – citazione diretta a giudizio;
- decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) – nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna.
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