• I dublinanti sono i richiedenti protezione internazionale che, secondo le regole europee, dopo aver presentato domanda nello Stato in cui sono stati identificati si spostano in un altro Stato in cui fanno una nuova richiesta di asilo.
  • Dal 12 giugno 2026 il regolamento Dublino III è stato sostituito dal nuovo regolamento AMMR (Regolamento UE 2024/1351), che mantiene però la stessa logica di fondo.
  • Diversi Paesi europei (Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia e Irlanda) hanno ripreso o annunciato i trasferimenti verso l’Italia dopo anni di blocco nel rispetto delle disposizioni UE.

Dublinanti è la parola che negli ultimi giorni è tornata a dominare il dibattito politico italiano, dopo gli annunci di Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia – e ora anche Irlanda – sulla ripresa dei trasferimenti dei migranti verso il nostro Paese. Dietro questa espressione, che non compare in nessuna norma, c’è un meccanismo giuridico ben preciso: quello che stabilisce quale Stato europeo debba occuparsi di una domanda di asilo quando il richiedente si sposta da un Paese all’altro. In queste righe ti spieghiamo come funziona questo sistema, e cosa è cambiato con la riforma entrata in vigore nel 2026.

Chi sono i dublinanti?

Il termine “dublinante” indica, nel linguaggio giornalistico e politico, i richiedenti protezione internazionale che si trovano in uno Stato Ue diverso da quello che risulta responsabile dell’esame della loro domanda, ovvero quello in cui sono arrivati per la prima volta.

Una persona migrante può trovarsi per esempio in Germania, ma avere l’Italia come Stato competente perché è arrivata nel nostro Paese con un barcone: in questo caso, le autorità tedesche possono avviare la procedura per trasferirla nuovamente in Italia.

Il nome deriva dal Regolamento Dublino, che per oltre trent’anni ha regolato questa materia in Europa. Le origini risalgono alla Convenzione di Dublino, firmata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1997, poi sostituita nel 2003 dal regolamento “Dublino II” e nel 2013 dal regolamento “Dublino III” (Regolamento UE n. 604/2013), applicabile dal 2014.

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Come funziona il nuovo regolamento AMMR

Dal 12 giugno 2026 il regolamento Dublino III non si applica più alle nuove domande. Al suo posto è entrato in vigore il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, noto con l’acronimo inglese AMMR (Asylum and Migration Management Regulation) – formalmente il Regolamento (UE) 2024/1351. Per le domande registrate prima del 12 giugno 2026 continuano invece a valere, ai fini dell’individuazione dello Stato responsabile, le regole di Dublino III.

L’AMMR è uno dei principali provvedimenti del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e conserva il principio di fondo del sistema precedente: una domanda di protezione internazionale deve essere esaminata da un solo Stato. In Italia il regolamento è stato recepito con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che ha introdotto anche un regime transitorio, in vigore fino al 31 ottobre 2026, per l’adeguamento dei sistemi informatici alla nuova disciplina.

Il sistema di determinazione della responsabilità è stato inoltre inserito in una struttura più ampia, che comprende un meccanismo permanente di solidarietà tra gli Stati membri attraverso ricollocazioni e contributi finanziari. Responsabilità e solidarietà restano però due piani distinti: le misure di solidarietà non cancellano l’obbligo del singolo Stato competente di occuparsi della domanda.

Quali sono i criteri per individuare lo Stato responsabile

Il regolamento stabilisce una serie di criteri, da applicare secondo un ordine preciso. In sintesi:

  • la situazione dei minori non accompagnati, per i quali può essere competente lo Stato in cui si trova legalmente un familiare o un parente in grado di prendersene cura;
  • la presenza di familiari in un altro Stato membro (coniuge, partner, figli) o situazioni di dipendenza per gravi ragioni di salute, disabilità, gravidanza o età avanzata;
  • altri collegamenti con uno Stato, come il rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno, e – novità dell’AMMR – il possesso di determinati diplomi o qualifiche conseguiti in uno Stato membro;
  • l’ingresso irregolare nell’Unione europea attraverso la frontiera esterna di uno Stato, criterio che riguarda da vicino l’Italia in quanto frontiera esterna dell’Unione lungo una delle principali rotte migratorie del Mediterraneo.

Quando i criteri precedenti non individuano un altro Stato competente, risulta responsabile il primo Paese in cui il richiedente è entrato irregolarmente. Per questo un “dublinante” non è necessariamente una persona che deve tornare nel Paese di primo ingresso: se sussistono legami familiari o altre condizioni previste dal regolamento, il risultato può essere diverso.

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A cosa serve Eurodac

Per fare funzionare il sistema, gli Stati devono poter verificare se un richiedente sia già stato identificato o abbia presentato domanda in un altro Paese europeo. A questo serve Eurodac, la banca dati europea che raccoglie le impronte digitali e altri dati dei richiedenti protezione internazionale, riformata e ampliata con il nuovo Patto sulla migrazione. Gli spostamenti non autorizzati da uno Stato all’altro vengono definiti dalle istituzioni europee movimenti secondari: sono proprio questi spostamenti a coinvolgere i dublinanti.

Quali sono i termini per la presa in carico e per il trasferimento

Le norme prevedono termini diversi per situazioni diverse, ed è qui che si concentrano molte delle discussioni attuali.

Situazione Termine Dublino III Termine AMMR
Ingresso irregolare in Ue 12 mesi dall’attraversamento della frontiera 20 mesi
Sbarco dopo operazione di ricerca e soccorso in mare non previsto in modo autonomo 12 mesi dallo sbarco
Trasferimento materiale verso lo Stato competente 6 mesi (regola ordinaria) 6 mesi (regola ordinaria)

Il termine di sei mesi per il trasferimento materiale è quello su cui si è pronunciata più volte la Corte di giustizia Ue: se il trasferimento non viene eseguito entro questo periodo, salvo le eccezioni previste dal regolamento, la responsabilità passa allo Stato in cui il richiedente si trova effettivamente.

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Le sentenze della Corte di giustizia Ue

La vicenda dei dublinanti italiani nasce da una scelta politica precisa. Il 5 dicembre 2022 il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare con cui, per l’indisponibilità di posti nelle strutture di accoglienza, ha chiesto di sospendere i trasferimenti verso l’Italia, salvo i ricongiungimenti dei minori non accompagnati. Da allora i trasferimenti sono rimasti in larga parte bloccati.

La questione è arrivata due volte davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea:

  1. con la sentenza del 19 dicembre 2024 (cause riunite C-185/24 e C-189/24, Tudmur), la Corte ha stabilito che la sospensione unilaterale delle prese in carico da parte di uno Stato membro, di per sé, non basta a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo tali da giustificare il blocco dei trasferimenti;
  2. con la sentenza del 5 marzo 2026 (causa C-458/24, Daraa), la Corte ha chiarito che lo Stato individuato come competente in base a Dublino III non può liberarsi unilateralmente della propria responsabilità con un semplice annuncio. Resta però ferma la regola dei sei mesi: se il trasferimento non viene eseguito entro il termine, la competenza passa allo Stato richiedente. La Corte ha inoltre ricordato che la Commissione europea o un altro Stato membro possono proporre una procedura di infrazione contro lo Stato inadempiente.

Cosa sta succedendo in questi giorni?

Con l’entrata in vigore del nuovo AMMR il 12 giugno 2026, e sulla scorta della sentenza di marzo, diversi Paesi europei hanno annunciato la ripresa dei trasferimenti verso l’Italia. Il 12 agosto la Germania ha comunicato di voler riprendere le procedure, sostenendo che un accordo raggiunto con l’Italia nell’autunno 2025 prevedesse la chiusura dei casi pregressi e la ripresa dei trasferimenti dal giugno 2026 – lettura che il governo italiano ha contestato per alcuni casi specifici.

Pochi giorni dopo la Svizzera, che pur non facendo parte dell’Unione europea partecipa al meccanismo in questione tramite un accordo con l’Ue, ha annunciato una ripresa graduale dopo quasi quattro anni di sospensione. È poi emerso che l’Austria aveva già trasferito alcuni richiedenti asilo in Italia dal 12 giugno, e il 20 agosto anche la Finlandia ha comunicato di essere pronta a fare lo stesso. Si sono poi aggiunte anche Svezia e Irlanda.

Il meccanismo alla base del fenomeno, quindi, non è scomparso con la fine di Dublino III: sono cambiati alcuni criteri e alcuni termini, ma il principio resta lo stesso. Ed è la sua applicazione concreta, dopo anni di trasferimenti quasi fermi, ad avere riaperto il confronto tra Roma e gli altri governi europei.

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Dublinanti – Domande frequenti

Cosa significa “dublinante”?

È un termine giornalistico, non normativo, che indica un richiedente asilo presente in uno Stato Ue diverso da quello competente per la sua domanda secondo le regole europee.

Il Regolamento Dublino III esiste ancora?

No, dal 12 giugno 2026 è sostituito dal regolamento AMMR per le nuove domande; per quelle registrate prima resta applicabile Dublino III.

In quanto tempo deve avvenire il trasferimento verso lo Stato competente? Il termine ordinario è di sei mesi; se non rispettato, salvo eccezioni, la competenza passa allo Stato in cui si trova il richiedente.

L’Italia può rifiutarsi di ricevere un dublinante? Secondo la Corte di giustizia Ue, lo Stato competente non può sottrarsi ai propri obblighi con un semplice annuncio unilaterale di sospensione.

Chi verifica se un richiedente è già passato da un altro Paese Ue? Il controllo avviene tramite Eurodac, la banca dati europea che raccoglie i dati dei richiedenti protezione internazionale identificati negli Stati membri.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III);
  • Regolamento (UE) 2024/1351 (AMMR – Asylum and Migration Management Regulation);
  • Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, di recepimento del nuovo Patto Ue su migrazione e asilo;
  • Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 dicembre 2024, cause riunite C-185/24 e C-189/24 (Tudmur);
  • Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 5 marzo 2026, causa C-458/24 (Daraa).
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