- L’obbligo di museruola per il cane non dipende dalla pericolosità della razza, ma vale per tutti i cani in determinate situazioni.
- Il proprietario deve avere sempre con sé la museruola e usare il guinzaglio a misura non superiore a 1,50 metri.
- Chi non rispetta le regole rischia sanzioni amministrative e, in caso di lesioni, anche conseguenze penali e civili.
L’obbligo di museruola per il cane entra in gioco spesso in una situazione molto comune: un cane al guinzaglio che, durante la passeggiata, si agita alla vista di un altro animale o di un passante. In quel momento il proprietario si accorge di non avere con sé lo strumento che la legge gli impone di portare sempre fuori casa. Non è un dettaglio da poco: la normativa italiana individua con precisione quando la museruola va indossata. Vediamo insieme in quali situazioni è necessario mettere la museruola al proprio cane, quali sono le eccezioni e cosa succede a chi non si adegua.
Cosa prevede la normativa sull’obbligo di museruola
La disciplina in materia nasce con l’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, «Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani», più volte modificata e prorogata negli anni successivi. Non esiste infatti una legge organica dedicata: il Ministero, in assenza di una disciplina definitiva, ha scelto di prorogare periodicamente l’ordinanza con provvedimenti annuali.
L’ultima proroga risale all’ordinanza del 10 luglio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025, che estende l’efficacia del testo per ulteriori dodici mesi a partire dal 4 settembre 2025. In precedenza, l’ordinanza del 6 agosto 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2024) aveva già rafforzato gli obblighi, confermando l’attenzione sul comportamento individuale dell’animale più che sulla razza di appartenenza.
La vecchia lista delle diciotto razze «pericolose», introdotta con l’ordinanza del 2004, era stata infatti già eliminata nel 2009, con l’ordinanza del 3 marzo firmata dall’allora Sottosegretario alla Salute Francesca Martini. La scelta si basava su ragioni scientifiche precise: la pericolosità di un cane non dipende dalla razza, ma dal comportamento individuale e dal modo in cui il proprietario lo gestisce ed educa. Da allora la normativa italiana non prevede più nessun elenco di razze soggette a obblighi differenziati.
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Quando scatta l’obbligo di far indossare la museruola
Il testo vigente stabilisce due obblighi distinti per chi conduce un cane in un’area urbana o in un luogo aperto al pubblico:
- usare sempre il guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, salvo nelle aree cani individuate e recintate dai Comuni;
- avere sempre con sé la museruola, morbida o rigida, da far indossare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali, oppure su richiesta delle autorità competenti.
La museruola, quindi, non va indossata in modo permanente durante ogni uscita: la legge impone di portarla con sé e di farla indossare quando la situazione lo richiede o quando lo chiede un agente di polizia locale, un carabiniere o un altro pubblico ufficiale.
Ci sono contesti in cui il proprietario è tenuto a mettere effettivamente la museruola al cane, non solo ad averla a disposizione. Rientrano in questa categoria:
- gli spazi affollati, come mercati, stazioni o eventi pubblici, dove il rischio di contatto ravvicinato con persone o altri animali aumenta;
- i mezzi di trasporto pubblico, quando i regolamenti del gestore lo richiedono espressamente;
- le situazioni segnalate come a rischio dalle forze dell’ordine o dalla polizia locale;
- il caso dei cani già inseriti nel registro dei cani morsicatori, tenuto dalle ASL veterinarie: per questi animali museruola e guinzaglio sono obbligatori in ogni spazio pubblico, insieme a una polizza di responsabilità civile e a percorsi comportamentali imposti dal servizio veterinario.
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In un condominio è obbligatorio indossare la museruola?
Nelle parti comuni di un condominio – scale, cortile, giardino, androne – vale come regola generale l’obbligo di guinzaglio, con la stessa misura massima di 1,50 metri prevista per le aree urbane. La museruola va indossata negli spazi ristretti dove il contatto con altre persone è più probabile, come l’ascensore, oppure in presenza di un rischio concreto per l’incolumità altrui.
Il regolamento condominiale può comunque introdurre regole più severe di quelle generali, imponendo la museruola anche nelle parti comuni a prescindere dalla situazione di rischio. In caso di violazione, l’assemblea può deliberare una sanzione a carico del condomino inadempiente: l’importo non può superare i 200 euro, elevabili a 800 euro in caso di recidiva, da versare al fondo spese ordinarie amministrato dall’amministratore (art. 70 disp. att. Codice civile).
La delibera che introduce la multa richiede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
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Quali sono le eccezioni all’obbligo di museruola e guinzaglio
Non tutte le situazioni rientrano nell’obbligo. L’ordinanza individua alcune deroghe, legate alla funzione svolta dall’animale in quel momento, che riguardano:
- i cani da guardia, mentre si trovano all’interno della proprietà sorvegliata e sempre che l’accesso sia interdetto agli estranei;
- i cani da caccia e i cani da pastore, durante lo svolgimento della loro attività lavorativa;
- i cani impiegati in unità cinofile di soccorso, protezione civile o forze dell’ordine, durante il servizio;
- i cani guida per persone non vedenti, per ragioni di funzionalità dell’ausilio.
Restano comunque esclusi da queste deroghe i doveri generali di sorveglianza: anche in questi casi il proprietario o il conduttore risponde di eventuali danni causati dall’animale.
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Cosa rischia chi non rispetta l’obbligo?
La violazione dell’obbligo di museruola espone a conseguenze su tre piani diversi: amministrativo, civile e, nei casi più gravi, penale.
| Tipo di responsabilità | Norma di riferimento | Conseguenza |
| Amministrativa | Ordinanza Ministero della Salute; art. 672 Codice penale (depenalizzato ex art. 33 L. 689/1981) | Sanzione pecuniaria; per l’omessa custodia di animali pericolosi la norma prevede un importo da 25 a 258 euro |
| Civile | art. 2052 Codice civile | Risarcimento dei danni causati dal cane a persone, altri animali o cose, salvo prova del caso fortuito |
| Penale | Es. art. 590 Codice penale (lesioni personali colpose) | Procedimento penale se l’aggressione provoca lesioni a terzi |
L’importo esatto delle sanzioni amministrative legate al mancato uso della museruola in senso stretto varia da Regione a Regione e da Comune a Comune, perché la materia è affidata anche ai regolamenti di polizia urbana locali: prima di un controllo, conviene verificare le disposizioni del proprio Comune di residenza.
L’articolo 2052 del Codice civile pone inoltre in capo al proprietario – o a chi ha in custodia l’animale al momento del fatto – una responsabilità oggettiva: basta il nesso causale tra il comportamento del cane e il danno, e la prova liberatoria del caso fortuito è tutt’altro che semplice da fornire in giudizio.
Cosa fare in caso di controllo o di incidente
Se un agente richiede di far indossare la museruola e il proprietario ne è sprovvisto, la sanzione scatta indipendentemente dal fatto che il cane abbia effettivamente creato un pericolo. La Cassazione penale ha chiarito più volte che l’obbligo di custodia sorge ogni volta che esiste un rapporto di possesso o anche solo di detenzione materiale con l’animale, senza che sia necessario un titolo di proprietà in senso civilistico (tra le altre, Cass. pen., sez. IV, n. 34813/2010).
In caso di morso o aggressione, la mancanza della museruola nei contesti in cui era richiesta aggrava la posizione del proprietario, sia sul piano del risarcimento civile sia, quando si configurano lesioni, su quello penale.
Se hai ricevuto una sanzione che ritieni ingiusta, o se il tuo cane è stato coinvolto in un incidente, rivolgiti a un avvocato per verificare i termini e le modalità di eventuale opposizione o di gestione della responsabilità civile.
Obbligo museruola cane – Domande frequenti
No. Va sempre portata con sé, ma indossata solo in situazioni di rischio o su richiesta delle autorità competenti.
No, dal 2024 l’obbligo riguarda tutti i cani, indipendentemente dalla razza o dalla taglia.
Il proprietario risponde civilmente ex art. 2052 c.c. e, se ci sono lesioni, può configurarsi anche una responsabilità penale.
Sì, tra gli altri i cani da guardia in area recintata, i cani da caccia o da pastore al lavoro e i cani guida.
Sì, per i cani che non viaggiano nel trasportino: i regolamenti di Trenitalia e Italo la richiedono insieme al guinzaglio per tutta la durata del viaggio.
Riferimenti normativi
- Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
- Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2024);
- Ordinanza Ministero della Salute 10 luglio 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025), di proroga;
- art. 672 Codice penale, omessa custodia e mal governo di animali (illecito amministrativo ex art. 33 L. 689/1981);
- art. 2052 Codice civile, danno cagionato da animali;
- art. 70 disposizioni di attuazione Codice civile, sanzioni per violazione del regolamento condominiale;
- art. 590 Codice penale, lesioni personali colpose.
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