Il tema della sicurezza sul lavoro legata alle ondate di calore torna al centro dell’agenda normativa per l’estate 2026. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 22 giugno 2026, ha approvato il nuovo decreto legge Infrastrutture-PNRR, introducendo disposizioni urgenti in materia lavoristica. Tra le misure di maggior rilievo per il mondo delle imprese spicca l’accesso facilitato agli ammortizzatori sociali per i settori più esposti al rischio termico, in particolare l’edilizia e l’agricoltura.
Il provvedimento ricalca l’impostazione d’emergenza già adottata lo scorso anno con il DL 92/2025. Tuttavia, l’accelerazione della crisi climatica continua ad alimentare il dibattito tra gli addetti ai lavori: da più parti si sollecita il passaggio da interventi straordinari e temporanei a tutele di tipo strutturale.
In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta ufficiale, resta inoltre da chiarire un nodo interpretativo emerso dal comunicato stampa del Governo: la platea dei beneficiari includerà la totalità delle aziende dei comparti citati o sarà circoscritta solo a quelle collegate agli appalti PNRR?
CIG caldo 2026 per l’agricoltura: le misure straordinarie dal 1° luglio
Per il settore agricolo, le misure straordinarie copriranno un arco temporale esteso, che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. In questo periodo, le tutele per i lavoratori della terra vengono notevolmente ampliate rispetto alla disciplina ordinaria. Le novità principali per le imprese agricole riguardano:
- l’estensione della platea, perché l’integrazione salariale viene riconosciuta agli operai agricoli sia a tempo determinato (OTD) sia a tempo indeterminato (OTI);
- la flessibilità oraria, perché il beneficio scatta anche in caso di sospensione dell’attività limitata a una mezza giornata lavorativa;
- la deroga sulle giornate, in quanto viene azzerato il requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, normalmente necessario per l’accesso alle tutele;
- i giorni trascorsi in cassa integrazione non verranno computati nei limiti massimi di utilizzo e saranno considerati a tutti gli effetti come ore di lavoro effettivo per il calcolo della successiva disoccupazione agricola.
CIG caldo 2026 per edilizia e lapideo
Il comparto edile e affini, storicamente esposto alle temperature estreme, beneficia di deroghe cruciali per i mesi di luglio e agosto 2026. La normativa consente di attivare la Cassa integrazione guadagni ordinaria per “eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche”, includendo espressamente le ondate di calore. Per supportare la continuità aziendale e proteggere i lavoratori, il decreto introduce due deroghe fondamentali alla disciplina generale:
- la sospensione del biennio mobile, perché non si applica il limite massimo delle 52 settimane di CIG nel biennio mobile;
- l’azzeramento della pausa obbligatoria. Le imprese che hanno già esaurito il proprio plafond di cassa integrazione non dovranno rispettare il blocco obbligatorio di 52 settimane prima di inoltrare una nuova domanda.
Chi sono i beneficiari?
La misura si rivolge specificamente a:
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e settori affini;
- aziende industriali attive nell’escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo;
- imprese artigiane operanti nel medesimo settore lapideo.
Tutte le aziende che presenteranno domanda di integrazione salariale sotto questa causale saranno totalmente esonerate dal pagamento del contributo addizionale.
Taglio dei fondi, il rischio di capienza e il monitoraggio INPS
Se da un lato le maglie della burocrazia si allargano, dall’altro si stringono i cordoni della borsa. Rispetto alla stagione estiva precedente, le risorse economiche stanziate dall’esecutivo hanno subito una sensibile riduzione.
La disponibilità finanziaria per il 2026 è così ripartita: per l’agricoltura ci sono a disposizione 10 milioni di euro (contro i 22,5 milioni stanziati nel 2025); per gli altri settori (edilizia/lapideo) il plafond è di 5 milioni di euro (rispetto ai 10,5 milioni del 2025).
Questo dimezzamento dei budget impone massima tempestività e attenzione alle PMI e ai loro consulenti del lavoro. L’INPS è stato infatti incaricato di un monitoraggio costante e predittivo della spesa: l’istituto avrà l’obbligo tassativo di respingere le domande non appena verrà intercettato il superamento del tetto di spesa stabilito.
Regole ordinarie e ordinanze regionali: cosa succede negli altri settori
Cosa succede per le aziende che non rientrano nei comparti speciali o che si trovano fuori dai mesi di luglio e agosto? In questo caso rimangono pienamente operative le regole generali della CIG per eventi meteo (EONE o CISOA).
La soglia dei 35 gradi (reali o percepiti)
La causale “evento meteo” può essere invocata quando la colonnina di mercurio supera i 35° gradi centigradi. È fondamentale ricordare che tale limite non riguarda solo la temperatura reale, ma anche quella percepita, calcolata in base al tasso di umidità. La tutela copre sia le lavorazioni all’aperto sia quelle al chiuso.
L’importanza della relazione tecnica
Per ottenere l’approvazione dell’INPS, le aziende devono documentare accuratamente le condizioni di rischio nella relazione tecnica da allegare alla domanda. Sarà necessario descrivere le specificità del contesto lavorativo, come ad esempio:
- l’impiego di macchinari che generano un ulteriore innalzamento del calore ambientale;
- l’obbligo per i lavoratori di indossare dispositivi di protezione individuale pesanti (tute protettive, caschi, maschere).
Stop per “ordine di pubblica autorità”
La sospensione delle attività può essere determinata dalla segnalazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) aziendale oppure dall’emanazione di specifiche ordinanze regionali che vietano i lavori nelle ore della giornata a più alto rischio termico.
I dati aggiornati al 24 giugno confermano che la quasi totalità delle regioni italiane ha già adottato simili provvedimenti di divieto. In queste circostanze, la domanda di CIG viene presentata con la causale di “ordine di pubblica autorità”, garantendo alle imprese l’accesso alle medesime agevolazioni previste per i settori protetti, tra cui l’esenzione dal contributo addizionale e la neutralizzazione del requisito di anzianità minima aziendale per i dipendenti coinvolti.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione
Source link

