(di Avv. Umberto Lanzo)
Il caso nato durante un servizio armato a Caserta
La Corte di Cassazione, Prima sezione penale, ha confermato la condanna nei confronti di un graduato capo dell’Esercito Italiano, impiegato nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure presso il Raggruppamento Campania.
Il procedimento riguardava un episodio avvenuto il 27 ottobre 2022 a Caserta, durante un servizio armato. Al militare era stato contestato di non aver assicurato al corpo la propria arma individuale, una pistola Beretta 92 FS, mediante l’utilizzo del previsto correggiolo, in violazione delle consegne ricevute.
Le disposizioni operative imponevano infatti di assicurare l’armamento al corpo tramite il correggiolo per la pistola e la cinghia di trasporto per l’arma lunga, oppure con altro sistema fornito dal reparto di appartenenza idoneo a evitare la perdita dell’arma o eventuali tentativi di sottrazione, con particolare attenzione nei luoghi pubblici e nelle attività a contatto con i civili.
La condanna per violata consegna
In primo grado, il Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 4 dicembre 2024, aveva assolto il graduato da una delle contestazioni, relativa al mancato possesso del libretto di tiro aggiornato, perché il fatto non sussiste.
Lo stesso Tribunale aveva invece disposto la condanna per il reato di violata consegna pluriaggravata e per quello di insubordinazione con ingiuria aggravata, unificando i fatti sotto il vincolo della continuazione e applicando la pena di tre mesi di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale.
In appello, la Corte militare di Appello di Roma, il 16 settembre 2025, aveva parzialmente riformato la decisione. Il graduato era stato dichiarato non punibile per il reato di insubordinazione con ingiuria, in ragione della particolare tenuità del fatto, mentre era stata confermata la responsabilità per la violata consegna. La pena finale era stata quindi rideterminata in due mesi di reclusione militare.
La tesi della difesa: fondina alternativa al correggiolo
Il nodo centrale del ricorso ha riguardato la funzione della fondina in dotazione al militare e il rapporto con il correggiolo.
La difesa aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire la scheda tecnica della fondina e la documentazione relativa alla consegna dell’equipaggiamento. Secondo la prospettazione difensiva, quei documenti avrebbero potuto chiarire se la fondina fosse idonea a sostituire il correggiolo nelle funzioni di sicurezza indicate dalle consegne.
In alternativa, la difesa sosteneva che il militare potesse aver confidato, in modo erroneo ma rilevante sul piano soggettivo, nell’idoneità dello strumento ricevuto in dotazione dal reparto. Da qui l’argomento dell’errore su una norma tecnica o amministrativa, con possibili effetti sull’elemento psicologico del reato.
Per i giudici fondina e correggiolo non sono strumenti intercambiabili
La Corte militare di Appello aveva respinto questa impostazione, ritenendo superflua l’acquisizione della scheda tecnica della fondina. Secondo i giudici militari di secondo grado, la difesa partiva da un presupposto non condivisibile: l’idea che fondina e correggiolo fossero strumenti alternativi e sostituibili tra loro.
Per la Corte, invece, i due presidi hanno funzioni differenti e complementari.
La fondina, soprattutto se munita di gancio di chiusura anti-estrazione, serve a garantire la corretta tenuta dell’arma quando la pistola non viene utilizzata e resta custodita al suo interno.
Il correggiolo, invece, svolge una funzione ulteriore e specifica: assicura l’arma al corpo del militare anche nella fase dinamica, cioè quando la pistola viene estratta, impugnata e maneggiata in base alle esigenze operative. Serve, quindi, a prevenire il rischio che l’arma possa cadere, essere persa o essere sottratta in momenti concitati.
Una distinzione considerata decisiva anche dalla Cassazione.
La Cassazione: la prova richiesta non era decisiva
Nel ricorso per cassazione, la difesa ha denunciato l’omessa rinnovazione istruttoria, sostenendo che l’acquisizione della scheda tecnica della fondina e dei documenti sull’equipaggiamento fosse decisiva.
La Suprema Corte ha però respinto il motivo.
I giudici hanno ricordato che, nel giudizio di appello, l’acquisizione di una prova documentale richiede che la prova sia rilevante e decisiva rispetto al quadro già esistente. Nel caso specifico, la Corte militare di Appello aveva spiegato in modo ampio perché la scheda tecnica della fondina non fosse necessaria: anche conoscendone le caratteristiche, non sarebbe venuta meno la distinzione funzionale tra fondina e correggiolo.
La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non si è realmente confrontato con questa motivazione. Non sono stati indicati elementi capaci di dimostrare che la fondina potesse assolvere alla stessa funzione del correggiolo nella fase di estrazione e maneggio dell’arma.
Il correggiolo risultava consegnato e non indossato
Un altro passaggio importante riguarda la presunta indisponibilità del correggiolo al momento dell’assegnazione dell’equipaggiamento.
La difesa aveva sostenuto che il presidio potesse non essere disponibile e che ciò avrebbe potuto indurre il militare a ritenere sufficiente la fondina. Ma, secondo le sentenze di merito richiamate dalla Cassazione, non è stata raggiunta la prova di tale mancanza.
La Corte di Appello aveva valorizzato anche la testimonianza del tenente Simone, secondo cui il militare non aveva segnalato alcuna carenza al momento della consegna dell’equipaggiamento, fase nella quale il personale viene interpellato su eventuali problematiche relative alla dotazione assegnata.
Per la Cassazione, dunque, la ricostruzione processuale è chiara: il correggiolo era stato consegnato, ma non era stato indossato.
Inammissibile la richiesta sui documenti dell’equipaggiamento
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato un profilo processuale decisivo: nel ricorso in appello era stata chiesta l’acquisizione della scheda tecnica della fondina, ma non anche del documento comprovante l’equipaggiamento consegnato.
Di conseguenza, la doglianza relativa alla mancata acquisizione di quel documento è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità, perché non proposta nei precedenti gradi nei termini richiesti.
L’errore sulla consegna non è scusabile come errore extrapenale
La Cassazione ha affrontato anche il tema dell’eventuale errore del militare.
Secondo la difesa, se il graduato avesse ritenuto la fondina idonea a sostituire il correggiolo, si sarebbe trattato di un errore su una norma tecnica-amministrativa, quindi su una norma extrapenale, con effetti sull’elemento soggettivo del reato.
La Corte ha escluso questa lettura.
Per i giudici di legittimità, le prescrizioni relative all’equipaggiamento e alla custodia delle armi integrano la norma penale militare sulla violata consegna. L’articolo 120 del codice penale militare di pace punisce infatti chi viola la consegna ricevuta, e la consegna comprende il complesso delle prescrizioni impartite per l’esecuzione di un determinato servizio.
In questo quadro, l’obbligo di assicurare l’arma al corpo mediante il correggiolo non è una regola esterna e autonoma, ma una prescrizione che definisce concretamente il contenuto della consegna militare.
Sicurezza dell’arma e servizio armato: prescrizioni cogenti
La Cassazione ha ribadito che le regole sull’equipaggiamento e sulla custodia dell’armamento hanno natura cogente, perché mirano a evitare il rischio di dispersione delle armi o, ancora peggio, che queste possano finire nelle mani di terzi.
Si tratta di prescrizioni particolarmente rilevanti in un contesto operativo come Strade Sicure, caratterizzato da servizi armati in luoghi pubblici e dal contatto con la popolazione civile.
Secondo la Suprema Corte, tali regole sono ben note al militare e costituiscono una precondizione necessaria per lo svolgimento del servizio.
Ricorso rigettato e condanna alle spese
Alla luce di queste valutazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.
È stata quindi confermata la condanna del graduato per violata consegna pluriaggravata, con la pena già rideterminata in appello in due mesi di reclusione militare.
Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
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