Il caso Teramo accende il dibattito
Il carabiniere alla guida del Suv di servizio coinvolto nello scontro in cui è morto Massimo Ciarellifcarab, 43 anni, non sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.
La decisione della Procura di Teramo, guidata nel fascicolo dal sostituto procuratore Elisabetta Labanti, segna una delle prime applicazioni del nuovo modello 45-bis, introdotto per i casi in cui il fatto attribuito a un pubblico ufficiale appaia commesso in presenza di una causa di giustificazione.
Detta così sembra una rivoluzione. In realtà, sul piano giuridico, la questione è più sottile: non sparisce il controllo della magistratura, cambia il modo in cui viene formalizzata la posizione iniziale del militare.
E la differenza, soprattutto sul piano mediatico, pesa.
Che cosa è successo
Secondo la ricostruzione diffusa dall’ANSA, Ciarelli era in fuga dopo aver saltato un posto di controllo dei Carabinieri. Durante l’inseguimento, lo scooter condotto dall’uomo si è scontrato con il Suv dell’Arma.
L’impatto è stato mortale.
In un caso simile, fino a poche settimane fa, l’iscrizione del militare nel registro degli indagati sarebbe stata quasi automatica, almeno come atto dovuto, per consentire gli accertamenti irripetibili e garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Questa volta, invece, la Procura ha scelto un’altra strada: non modello 21, ma modello 45-bis.
Il 45-bis non è uno scudo penale
Qui va chiarito subito un punto: il 45-bis non è un’immunità.
Non significa che il carabiniere sia “fuori” da ogni verifica. Non significa che l’inchiesta sia chiusa. Non significa che la morte di Ciarelli venga considerata irrilevante.
Significa, più precisamente, che il pubblico ministero ritiene allo stato configurabile una possibile causa di giustificazione, legata all’adempimento del dovere d’ufficio.
La nuova procedura consente quindi di annotare il nome del pubblico ufficiale in un registro separato, evitando l’iscrizione immediata nel registro degli indagati.
Il punto è questo: non cambia la legge penale sostanziale, cambia la porta d’ingresso nel procedimento.
Prima del decreto sicurezza: l’indagato “per garanzia”
Prima dell’introduzione del 45-bis, nei casi di morte, lesioni o uso della forza durante attività di servizio, la prassi era spesso lineare: il pubblico ufficiale veniva iscritto nel registro degli indagati.
Non perché fosse già ritenuto colpevole. Non perché la Procura avesse necessariamente una tesi accusatoria solida. Ma perché quella iscrizione serviva a garantire la regolarità degli atti.
In particolare, consentiva:
- la nomina di un difensore;
- la partecipazione agli atti irripetibili;
- l’accesso alle garanzie previste dal codice;
- la possibilità di svolgere consulenze tecniche;
- la piena tutela della posizione processuale.
Il problema era tutto fuori dalle carte giudiziarie.
Nel dibattito pubblico, la parola “indagato” diventa spesso una condanna anticipata. Per un carabiniere, un poliziotto o un militare coinvolto in un intervento operativo, quella parola può produrre un danno reputazionale enorme, anche quando il procedimento si chiude poi con un’archiviazione.
Dopo il decreto sicurezza: annotato, non indagato
Con il nuovo sistema, quando il fatto appare commesso in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero può evitare l’iscrizione immediata nel registro ordinario delle notizie di reato.
Il nome viene inserito nel registro 45-bis, cioè in una forma di annotazione preliminare.
La differenza non è solo lessicale. È anche comunicativa, istituzionale e reputazionale.
Essere indagato per omicidio stradale non è la stessa cosa che essere annotato in via preliminare per un fatto avvenuto durante l’esecuzione di un servizio.
Ma attenzione: il 45-bis non sterilizza l’indagine. Se dagli accertamenti emergono elementi di colpa, imprudenza, violazione delle regole operative o eccesso rispetto ai limiti dell’adempimento del dovere, l’iscrizione nel registro degli indagati può arrivare.
Anche dopo.
Il nodo giuridico: è cambiato solo il nome del registro?
La risposta più corretta è: in larga parte sì, ma non solo.
Sì, perché la responsabilità penale resta regolata dalle stesse norme. Se un pubblico ufficiale commette un reato, non basta la divisa a coprirlo. La causa di giustificazione deve esistere davvero, non essere evocata per automatismo.
No, perché il nuovo modello produce un effetto concreto: evita che il militare venga immediatamente trattato, anche mediaticamente, come indagato.
È qui che si concentra la vera novità.
Il 45-bis non cambia il perimetro dell’omicidio stradale, non cancella l’eventuale colpa, non elimina il tema dell’eccesso colposo e non riscrive le regole sull’uso legittimo della forza.
Cambia però la grammatica iniziale del procedimento: prima l’iscrizione ordinaria, poi l’eventuale archiviazione; ora, in presenza di una scriminante evidente, prima l’annotazione separata, poi eventualmente l’iscrizione ordinaria se gli accertamenti lo impongono.
Adempimento del dovere: formula decisiva, ma non automatica
Nel caso di Teramo, la scriminante richiamata è quella dell’adempimento del dovere.
È una categoria seria. Non uno slogan.
Un carabiniere che interviene per fermare una persona in fuga dopo un posto di controllo sta agendo dentro un’attività istituzionale. Ma questo non basta, da solo, a chiudere ogni valutazione.
La Procura dovrà comunque verificare:
- la dinamica dell’inseguimento;
- la posizione dei mezzi;
- la velocità;
- le manovre compiute;
- le condizioni della strada;
- la condotta dello scooterista;
- la condotta del militare alla guida;
- l’eventuale rispetto delle procedure operative.
Solo dopo questi accertamenti si potrà capire se la causa di giustificazione regge o se, invece, il fascicolo dovrà prendere un’altra direzione.
Autopsia e atti irripetibili: qui si misura la tenuta della riforma
La decisione della Procura arriva alla vigilia dell’autopsia, indicata come primo atto irripetibile.
Ed è proprio qui che il 45-bis deve dimostrare di non essere una scorciatoia.
Un atto irripetibile, per definizione, incide in modo decisivo sul procedimento. Per questo il tema delle garanzie difensive resta centrale.
Se la posizione del militare può essere coinvolta dagli esiti dell’accertamento, la gestione processuale deve essere impeccabile. Nessuna zona grigia. Nessun automatismo. Nessuna compressione dei diritti.
La riforma può evitare iscrizioni inutilmente stigmatizzanti, ma non può creare un limbo dove gli accertamenti decisivi vengono svolti senza le tutele necessarie.
La differenza tra tutela e privilegio
Il punto politico e giuridico è tutto qui: tutelare un pubblico ufficiale non significa sottrarlo al controllo della legge.
Un militare che agisce nell’adempimento del dovere merita di non essere esposto automaticamente alla gogna dell’iscrizione come indagato. Ma una persona è morta, e quella morte deve essere ricostruita fino in fondo.
La divisa non può essere una presunzione di colpa. Ma non può nemmeno diventare una presunzione assoluta di liceità.
Il 45-bis funziona solo se resta dentro questo equilibrio: meno stigma, non meno accertamenti.
Perché questa scelta fa discutere
La formula “il carabiniere non sarà indagato” è forte. Fa titolo. Spacca l’opinione pubblica.
Ma rischia di semplificare troppo.
La realtà processuale è più tecnica: il militare non viene iscritto nel registro ordinario degli indagati perché la Procura, allo stato, ritiene applicabile il nuovo meccanismo del 45-bis.
Questo non equivale a dire che la vicenda sia definita. Significa che la Procura parte da una valutazione preliminare diversa: il fatto è avvenuto durante un’attività di servizio e potrebbe essere coperto da una causa di giustificazione.
Il resto lo diranno gli accertamenti.
Il precedente di Teramo
La Procura di Teramo è tra le prime in Italia a utilizzare questo strumento in un caso tanto delicato.
Per questo la vicenda avrà un peso che va oltre il singolo fascicolo. Sarà osservata dalle Forze dell’ordine, dagli avvocati, dalle Procure e da chi teme che la nuova procedura possa diventare una barriera protettiva troppo ampia.
La sfida è chiara: applicare il 45-bis senza trasformarlo in una scorciatoia comunicativa.
Perché il rischio c’è. Basta poco perché un istituto tecnico venga raccontato come uno “scudo per le divise” o, al contrario, come una “svolta di civiltà”. La verità, almeno per ora, è più sobria e più giuridica: è un registro diverso, con effetti reali sullo stigma dell’indagine, ma non sulla responsabilità penale finale.
Il punto vero
Il caso di Teramo non dimostra che i carabinieri non verranno più indagati dopo un inseguimento finito in tragedia.
Dimostra altro: con il 45-bis, il pubblico ministero può evitare l’iscrizione immediata nel registro degli indagati quando ritiene evidente una causa di giustificazione.
È una novità importante, soprattutto per chi opera in strada, spesso in pochi secondi e sotto pressione. Ma non è un salvacondotto.
Se la condotta è corretta, il 45-bis evita un’etichetta pesante e forse ingiusta. Se emergono profili di responsabilità, il registro ordinario resta lì.
Pronto ad aprirsi.
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Avv. Umberto Lanzo
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