Congedo parentale 2026, come funziona per dipendenti e partite IVA


Con la manovra 2026 il legislatore è intervenuto cambiando le modalità di fruizione del congedo parentale nel 2026. La misura è stata infatti estesa, ma il calcolo è diverso a seconda di chi ne beneficia. Possono richiederlo tutti i genitori lavoratori, tuttavia il periodo entro il quale se ne può usufruire cambia per gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi in generale. Anche le procedure sono cambiate, integrando gli aggiornamenti del messaggio INPS n. 2183/2026.

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Congedo parentale nel 2026: novità e cosa cambia

Per i nuovi nati nel 2026, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 12 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. Le stesse regole valgono in caso di adozione o di affidamento, ma il periodo inizia a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore.

Queste novità introdotte dalla manovra 2026 sono entrate in vigore dal 1° gennaio e interessano solo i lavoratori con contratto subordinato. Per i liberi professionisti valgono regole diverse.

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Come funziona per le partite IVA

Come specificato dal messaggio INPS pubblicato il 26 gennaio 2026, per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, il limite resta fissato a 12 anni, sia che si tratti di un evento nascita, sia che si tratti dell’ingresso del minore in famiglia per adozione o affidamento preadottivo. Per i lavoratori autonomi, invece, la finestra temporale è più breve e il diritto al congedo può essere esercitato esclusivamente entro i primi 3 anni di vita del bambino o, analogamente, entro 3 anni dall’arrivo del minore in casa in caso di adozione o affidamento.

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Come fare domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in via telematica sul sito web INPS, accedendo al portale tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Il servizio da utilizzare è denominato “domande di maternità e paternità”. I beneficiari possono chiamare il contact center integrato dell’Istituto, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la propria tariffa), facendosi assistere nell’invio della richiesta. In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato che offrono supporto gratuito per la compilazione e l’invio telematico della pratica.

Dall’8 gennaio 2026, il sistema online è stato configurato per accettare le domande che riguardano figli di età uguale e non superiore ai 12 anni (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia per adozioni/affidamenti). In questo caso, i genitori che hanno a disposizione ancora periodi di congedo da utilizzare, possono ripresentare domanda se rientrano tra i beneficiari per cui vale la nuova estensione.

Inoltre, chi ha fatto domanda per il congedo nei primi giorni dell’anno – quando la procedura online non era ancora aggiornata – può inviare nuovamente la richiesta, per permettere all’Istituto di rivedere la propria posizione, allineandola alle novità introdotte.

Documentazione e tempistiche

Per completare l’invio è necessario avere a portata di mano il codice fiscale del bambino e le date esatte del periodo di astensione richiesto. Di norma, la domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo. In caso di presentazione tardiva, l’INPS indennizzerà solo i giorni successivi alla data di invio. Tuttavia, è prevista un’eccezione per chi avrebbe dovuto usufruire del congedo tra il 1° e l’8 gennaio 2026, ma non ha potuto presentare domanda per motivi tecnici legati all’aggiornamento dei portali. In questo caso, il pagamento avverrà regolarmente anche se la richiesta è stata inoltrata dopo.

Gli uffici dell’istituto riconosceranno infatti che il ritardo non è dipeso dal genitore, ma dall’indisponibilità temporanea delle nuove procedure online.

Obbligo di domanda telematica

Se per la generalità dei lavoratori dipendenti in Italia la domanda telematica è ormai una prassi consolidata, la vera svolta di metà anno riguarda la gestione dei flussi internazionali. Con il messaggio n. 2183 del 1° luglio 2026, l’INPS ha digitalizzato in modo definitivo l’iter per i genitori lavoratori residenti all’estero, eliminando qualsiasi forma di presentazione cartacea o analogica.

La gestione e l’istruttoria delle domande telematiche non seguiranno i flussi ordinari, ma saranno attribuite a specifiche sedi polo territoriali. Tali sedi sono individuate direttamente in base allo Stato estero di residenza del lavoratore richiedente, secondo i criteri stabiliti e mappati nella tabella allegata al precedente messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026.

Dal 1° luglio 2026, l’obbligo esclusivo dell’invio online scatta per:

  • il congedo di paternità obbligatorio (erogato a pagamento diretto);
  • il congedo parentale per i genitori residenti oltreconfine.

La disposizione ha valore retroattivo, quindi l’obbligo della modalità online si applica anche ai periodi di congedo già fruiti dai lavoratori prima della pubblicazione del messaggio ministeriale. Gli interessati dovranno quindi utilizzare la nuova procedura telematica per recuperare e regolarizzare le istanze pregresse.

Per evitare penalizzazioni causate dai tempi di aggiornamento dei sistemi, le strutture territoriali dell’INPS sono state istruite a riconoscere l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda per tutti i periodi già passati.

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Chi può richiedere il congedo parentale nel 2026

Hanno diritto al congedo le madri lavoratrici dipendenti, i padri lavoratori dipendenti, i genitori adottivi o affidatari. Possono accedere alla misura anche i professionisti e i collaboratori iscritti alla Gestione separata, a patto che non siano pensionati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per ottenere l’indennità spettante in questo caso deve risultare un rapporto di lavoro attivo (collaborazione o attività libero-professionale in corso). Infine, hanno diritto al congedo anche gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti (sia madri che padri).

Durata

La durata del congedo, sommando i periodi richiesti da entrambi i genitori, non può superare i 10 mesi complessivi. Spettano 11 mesi complessivi se il padre decide di astenersi dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a 3 mesi, oppure nel caso di genitore solo (o in presenza di affidamento esclusivo). A livello individuale, la madre può richiedere al massimo 6 mesi, mentre il padre può arrivare a 7 mesi. Il sistema è strutturato come un pacchetto di coppia. Ogni genitore attinge dal totale fino a esaurire il proprio limite individuale o fino a quando la somma dei due non raggiunge il tetto complessivo di 10 o 11 mesi.

Quanto spetta

Sebbene il congedo possa durare fino a 10 o 11 mesi, solo 9 mesi complessivi sono coperti da indennità economica (3 mesi per ciascun genitore, più altri 3 mesi trasferibili tra i due).

Secondo i dati aggiornati al 2026, la percentuale di stipendio garantita nel 1° mese è pari all’80% nella generalità dei casi, anche se alcuni contratti prevedono una copertura pari al 100%. Per il 2° mese si riceve invece un indennizzo pari al 60%, a condizione che vengano utilizzati entro i primi 6 anni di vita del figlio. In caso contrario, la prestazione economica scende alla misura ordinaria del 30% della retribuzione. I restanti mesi (fino al 9°) sono indennizzati al 30%, fruibili fino al limite di 14 o 12 anni (o entro un anno nel caso degli autonomi).

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzabili (quelli che arrivano fino al limite massimo di 10 o 11 mesi di coppia), l’indennità del 30% non è automatica. Spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Se il reddito supera questa soglia, i mesi aggiuntivi non sono retribuiti.


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