Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aggiornato i parametri economici del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2026/2027. Due decreti MUR alzano dell’1,4% sia gli importi minimi delle borse di studio sia i tetti di ISEE e ISPE che aprono l’accesso ai benefici. L’adeguamento arriva nell’anno in cui le regole di calcolo dell’indicatore sono cambiate per altre prestazioni, con un effetto che molti nuclei familiari danno per scontato anche qui.
In sintesi:
- gli importi minimi delle borse per il 2026/2027 sono fissati dal Decreto Direttoriale MUR n. 175/2026;
- i limiti ISEE e ISPE sono fissati dal Decreto Direttoriale MUR n. 176/2026;
- la rivalutazione applicata è pari a +1,4%, secondo la nota n. ISTAT 3655/2026;
- il limite ISEE sale a 28.339,88 euro e il limite ISPE a 61.608,48 euro;
- la borsa per studenti fuori sede parte da 7.171,11 euro, per i pendolari da 4.190,71 euro, per gli studenti in sede da 2.890,16 euro.
Importi minimi delle borse di studio per il 2026/2027
Gli importi minimi garantiti su tutto il territorio nazionale sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 175/2026 e variano secondo la condizione abitativa dello studente rispetto alla sede del corso.
| Categoria di studente | Importo minimo 2026/2027 |
|---|---|
| Fuori sede | 7.171,11 euro |
| Pendolare | 4.190,71 euro |
| In sede | 2.890,16 euro |
Il confronto con i valori del d.d. n. 181 del 28 febbraio 2025, richiamato nelle premesse del nuovo decreto, misura l’entità dell’adeguamento: la borsa per studenti fuori sede guadagna 99,01 euro rispetto ai 7.072,10 euro dell’anno accademico 2025/2026, quella per i pendolari 57,86 euro, quella per chi studia nel comune di residenza 39,90 euro. Su una borsa da fuori sede l’incremento vale poco più di otto euro al mese.
La distinzione tra le tre categorie dipende dalla distanza tra il comune di residenza e la sede del corso, e dalla presenza di un alloggio a titolo oneroso per un periodo minimo che ciascun bando regionale specifica. Chi cambia condizione abitativa in corso d’anno deve verificare le regole dell’ente erogatore, perché il passaggio da pendolare a fuori sede incide sull’importo per una quota superiore a qualsiasi rivalutazione annuale.
Limiti ISEE e ISPE per accedere ai benefici
I requisiti economici di accesso sono fissati dall’articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 176/2026 e vanno soddisfatti entrambi: il superamento anche di uno solo dei due indicatori esclude dal beneficio.
| Indicatore | Limite massimo 2026/2027 |
|---|---|
| ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente | 28.339,88 euro |
| ISPE, Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | 61.608,48 euro |
Rispetto ai limiti del d.d. n. 180 del 28 febbraio 2025, il tetto ISEE sale di 391,28 euro e quello ISPE di 850,61 euro. L’ampliamento della platea che ne deriva è quindi contenuto e riguarda solo i nuclei che si trovavano appena sopra la vecchia soglia.
L’ISPE misura la ricchezza patrimoniale del nucleo e si ottiene dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale per il parametro della scala di equivalenza. Un nucleo con reddito basso e patrimonio immobiliare rilevante può quindi rientrare nel limite ISEE e superare quello ISPE, con esclusione dal beneficio. Il calcolo ISEE di PMI.it permette di stimare entrambi gli indicatori inserendo redditi e patrimoni al 31 dicembre 2024, che sono i dati rilevanti per la DSU presentata nel 2026.
La rivalutazione ISTAT delle borse 2026
L’aggiornamento annuale dei due parametri discende dal D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, che all’articolo 3, comma 10, impone l’adeguamento degli importi minimi delle borse e all’articolo 4, comma 3, quello dei limiti ISEE e ISPE, in entrambi i casi con riferimento alla variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nell’anno precedente. Per il 2025 quella variazione è stata pari a +1,4%.
Alle spalle del D.M. 1320/2021 stanno il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, che agli articoli 7 e 8 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, e il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, sull’uniformità di trattamento. I testi integrali dei due provvedimenti sono consultabili sul sito del Ministero: il decreto sugli importi minimi e quello sui limiti ISEE e ISPE.
Niente ISEE di inclusione per le borse universitarie
Il diritto allo studio universitario adotta l’ISEE ordinario. Le agevolazioni previste dall’ISEE d inclusione (franchigia aumentata sulla prima casa e le maggiorazioni sulla scala di equivalenza) si limitano ad Assegno di Inclusione, Supporto Formazione Lavoro, Assegno Unico, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati.
Vale invece per tutte le prestazioni, borse comprese, l’esclusione dal patrimonio mobiliare di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali fino a 50.000 euro per nucleo familiare, che nelle DSU precompilate opera in automatico. Per i nuclei che detengono risparmio in queste forme l’effetto sull’ISEE è più sensibile dei 391,28 euro guadagnati dall’innalzamento della soglia. Le novità trovano posto nel modello della DSU per l’ISEE 2026.
Importi nazionali e bandi regionali
I decreti ministeriali fissano un minimo sugli importi minimi nazionali e un tetto sui requisiti economici, mentre i parametri applicati alla singola domanda arrivano dagli enti regionali per il diritto allo studio. Le Regioni hanno la facoltà di riconoscere borse di importo superiore al minimo ministeriale e di fissare limiti ISEE più bassi del tetto nazionale, in funzione delle risorse a disposizione.
La conseguenza è che, anche rientrando nel tetto nazionale di 28.339,88 euro, non è garantito l’accesso al beneficio nella propria regione; l’importo effettivamente incassato può superare il minimo indicato dal decreto.
L’unico riferimento è il bando dell’ente regionale competente per l’ateneo scelto, pubblicato in genere tra maggio e luglio con scadenze concentrate tra agosto e settembre. A questo si aggiunge il vincolo dei requisiti di merito, che per gli iscritti ad anni successivi al primo si misurano in crediti acquisiti entro una data fissata da ciascun bando.
Sul fronte fiscale, la borsa erogata dagli enti regionali per il diritto allo studio è esente da IRPEF in forza delle specifiche disposizioni di legge che la escludono dall’imponibile, a differenza delle borse erogate da soggetti privati. L’esenzione lascia comunque aperta per la famiglia la possibilità di fruire delle detrazioni per le spese universitarie, quando lo studente è fiscalmente a carico.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Teresa Barone
Source link



