più famiglie potranno ottenerlo, ecco chi ne ha diritto


Da fine luglio stop al requisito dei due anni di residenza in Italia. L’assegno spetta anche per i figli fiscalmente a carico che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea: cosa cambia, chi può fare domanda e i nuovi requisiti

Nuove regole e una platea più ampia per l’Assegno Unico e Universale. Da fine luglio 2026 la misura di sostegno alle famiglie con figli a carico diventa più “inclusiva”: non serve più aver vissuto in Italia per almeno due anni prima di poter accedere al beneficio e il contributo può essere richiesto anche per i figli che risiedono in un altro Paese dell’Unione Europea.

Perché cambiano le regole sull’Assegno Unico e Universale: la procedura d’infrazione Ue

Fino a pochi mesi fa, per ottenere l’Assegno Unico era necessario dimostrare una residenza in Italia di almeno due anni, oppure un contratto di lavoro di almeno sei mesi. Un paletto che la Commissione Europea considerava discriminatorio nei confronti dei cittadini comunitari che si spostano per lavoro all’interno dell’Unione, tanto da aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia. Ecco perché sono cambiate le regole, con nuove indicazioni pratiche per chi deve presentare domanda

Le due grandi novità: addio ai due anni e Assegno per i figli all’estero

Le novità più rilevanti sono due e, insieme, producono lo stesso effetto: allargare la platea di chi può contare sull’Assegno Unico. La prima riguarda il tempo. Fino a ieri chi si trasferiva in Italia doveva mettere in conto un’attesa: due anni di residenza nel Paese, oppure un contratto di lavoro di almeno sei mesi, prima di poter anche solo presentare domanda. Quel vincolo ora è stato cancellato. Per i lavoratori non residenti, in particolare, l’Assegno diventa accessibile per tutto il periodo in cui si può dimostrare un’effettiva residenza, un domicilio o un’attività lavorativa svolta in Italia. A patto, naturalmente, che il richiedente sia regolarmente soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito nel nostro Paese. La seconda novità, forse quella con l’impatto più immediato per le famiglie, riguarda invece lo spazio. Da oggi non conta più solo dove vivono i figli, ma se sono fiscalmente a carico secondo le regole italiane. Fino a poco tempo fa, infatti, per essere considerati beneficiari i figli dovevano risiedere in Italia e rientrare nel nucleo familiare ai fini Isee. Questo passaggio cade: l’Assegno Unico e Universale spetta ora anche per i figli che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. L’Isee resta il parametro che determina l’importo della prestazione, ma il diritto al riconoscimento si estende anche a questi nuclei familiari “divisi” tra due Stati membri. Attenzione però: l’apertura vale solo all’interno dell’Unione Europea. Se i figli fiscalmente a carico vivono in un Paese extra-Ue, la situazione resta quella di prima, e l’Assegno continua a non spettare.

Chi può fare domanda all’Inps per l’Assegno Unico: i requisiti aggiornati 2026

Con le nuove regole si allarga dunque la platea di chi può chiedere l’Assegno Unico all’Inps. Ne hanno diritto, prima di tutto, i cittadini italiani e quelli di un altro Stato membro dell’Unione Europea, così come i loro familiari. Ma la platea si apre anche ai cittadini extracomunitari, purché in possesso di titoli di soggiorno ben precisi: il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, il permesso unico di lavoro (se l’attività lavorativa supera i sei mesi) oppure il permesso di soggiorno per motivi di ricerca, anche in questo caso solo se la permanenza autorizzata va oltre i sei mesi. A tutte queste categorie si applica però una condizione comune: chi presenta domanda deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Non è necessario aver effettivamente versato l’imposta, basta che risulti “teoricamente dovuta”, calcolata al lordo di detrazioni e oneri deducibili. Tradotto in pratica: anche chi si trova in una condizione di esenzione o esclusione fiscale non perde il diritto all’Assegno, perché ciò che conta è la sussistenza teorica dell’obbligo, non il versamento concreto. Per quanto riguarda i figli, le regole cambiano a seconda dell’età. Per i figli minorenni basta dimostrare che sono fiscalmente a carico secondo la normativa italiana, indipendentemente dal Paese Ue di residenza. Per i figli maggiorenni (fino a 21 anni), oltre al carico fiscale, serve una delle condizioni già previste per i cittadini italiani, come la frequenza di un corso di studi o formazione, lo svolgimento di un tirocinio o un lavoro con reddito annuo non superiore a 8mila euro, lo stato di disoccupazione con ricerca attiva di lavoro, oppure il servizio civile universale. Per i figli con disabilità, invece, non c’è alcun limite di età né si applicano le condizioni aggiuntive richieste per i maggiorenni.

Lavoratori non residenti: come funziona l’integrazione differenziale e la domanda annuale

Discorso a parte per chi lavora in Italia senza risiedervi stabilmente. Per loro, subordinati o autonomi, l’accesso all’Assegno passa da un’iscrizione regolare alla previdenza italiana, contributi in regola e permesso di soggiorno valido. Il sussidio, però, non è mai “pieno”: copre solo il periodo di effettivo lavoro svolto in Italia.  C’è poi un meccanismo, previsto dalle regole europee, che entra in gioco quando la famiglia ha legami con più di un Paese Ue, ad esempio un lavoratore che vive all’estero con i figli ma lavora in Italia. Per evitare che lo stesso sostegno venga versato due volte da due Stati diversi, la normativa individua un solo Paese “prioritario”, cioè quello che deve versare per primo l’Assegno secondo le proprie regole. Il criterio è semplice: si guarda prima il luogo di lavoro; se questo non basta a stabilire la priorità, si guarda dove risiedono i figli. Se l’Italia risulta il Paese prioritario, versa l’Assegno Unico per intero, secondo le proprie regole. Se invece a essere prioritario è un altro Stato Ue, l’Inps non versa più l’importo pieno, ma solo un’integrazione differenziale: la differenza tra quanto spetterebbe in base alle regole italiane e quanto è già stato versato dal Paese prioritario. C’è infine una differenza procedurale: i residenti mantengono l’Assegno di anno in anno senza fare nulla, salvo cambi nella situazione familiare; i non residenti, invece, devono rinnovare la domanda ogni anno, a partire dal 1 marzo, per permettere all’Inps di verificare che i requisiti siano ancora tutti in regola.


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 Cristina Colli

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