15.56 – lunedì 3 agosto 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Il comitato pareri costituito in seno alla Commissione affari Costituzionali della Camera ha espresso oggi il primo placet, su indicazione del relatore On. Alessandro Urzì, al decreto legge del governo che comprende le misure urgenti a seguito del crollo del Tribunale di Bolzano.
Si tratta di provvedimenti utili alla riorganizzazione delle attività processuali e di inchiesta disponendo anche la sospensione dei termini processuali, da cui comunque vengono esclusi i procedimenti connotati da particolare urgenza o indifferibilità.
Sono esclusi dalla sospensione dei termini delle indagini preliminari i procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.
Il comitato pareri ha il compito principale di verificare la congruità costituzionale del provvedimento e in questo senso il relatore On. Alessandro Urzì ha riconosciuto la competenza esclusiva da parte dello Stato e quindi il nullaosta al proseguo della discussione che avverrà in sede di Commissione permanente Giustizia.
Di seguito la relazione che ha motivato il nulla osta del Comitato pareri della Commissione Affari Costituzionali.
Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell’immobile degli uffici giudiziari di Bolzano (C. 3043 Governo) Nota del relatore, onorevole Urzì Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell’espressione del prescritto parere alla II Commissione, il disegno di legge C. 3043, di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell’immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali approfondimenti, faccio presente che il decreto-legge si compone di 3articoli.
In particolare, l’articolo 1 dispone misure processuali urgenti per l’inagibilità della sede giudiziaria di Bolzano a seguito dell’evento verificatosi in data 16 luglio 2026, consistente nel crollo di una parte dell’immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del quale l’immobile risulta interamente inagibile.
In particolare, il comma 1 dispone il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali fissate dinanzi al tribunale di Bolzano tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026, ad eccezione delle udienze regolarmente tenutesi prima del 24 luglio 2026 (data di entrata in vigore del decreto-legge).
Il comma 2 prevede poi, per il medesimo periodo, anche la sospensione dei termini processuali, dalla quale sono esclusi, ai sensi del comma 3, taluni procedimenti connotati da motivi di urgenza o indifferibilità.
Il comma 4 esclude dalla sospensione dei termini delle indagini preliminari i procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.
Il comma 5 dispone che, nei procedimenti penali i cui termini processuali sono stati sospesi e le cui udienze, fissate nel periodo intercorrente tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026, sono state rinviate d’ufficio, restano sospesi, per il medesimo periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive e interdittive diverse dalla custodia cautelare.
Il comma 6 prevede che, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, non si conteggi il periodo tra la data originaria dell’udienza rinviata e il 30 settembre 2026 (per i procedimenti rinviati), né il periodo 16 luglio-30 settembre 2026 (per i procedimenti con termini sospesi).
Infine, il comma 7 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano in deroga alle norme sulla sospensione feriale ordinaria dei termini.
Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore del decreto-legge.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osservo che il provvedimento è interamente riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Per quanto attiene al rispetto di altri princìpi costituzionali, faccio presente che la misura della sospensione dei processi – che ha come esplicita finalità quella di sospendere, temporaneamente, l’ordinario esercizio della funzione giurisdizionale – si relaziona con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e sul diritto di difesa, nonché con i princìpi generali relativi alla funzione giurisdizionale e alla ragionevole durata del processo e sul principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 24, 111 e 112 della Costituzione.
Al riguardo, rilevo che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 47 del 1969), la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull’obbligo di iniziativa dell’azione penale da parte del pubblico ministero e sull’esercizio dell’attività giurisdizionale e, inoltre, riguardando la totalità dei cittadini della zona colpita dall’evento, non determina alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza.
Con riferimento poi alla sospensione del corso della prescrizione, di cui all’articolo 1, comma 5, evidenzio come essa interagisca con i princìpi costituzionali di legalità in materia penale e di irretroattività della legge penale sfavorevole, sanciti dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
Al riguardo, segnalo che la Corte costituzionale, oltre ad affermare la natura sostanziale della prescrizione in materia penale, tale da rientrare nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 115 del 2018, ordinanza n. 24 del 2017, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006), ha chiarito altresì che la sospensione del termine di prescrizione del reato rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall’articolo 159 del codice penale, che, essendo norma anteriore alle condotte contestate agli imputati nei relativi giudizi, non si pone in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole (sentenza n. 278 del 2020).
Pertanto, l’effetto sospensivo della prescrizione deve essere ricondotto esclusivamente all’articolo 159 del codice penale, quale conseguenza della sospensione dei procedimenti disposta per legge, norma anteriore alla commissione del reato e, perciò, conforme all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
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