Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, lo schema di disegno di legge recante “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”. Il provvedimento interviene in larga parte sul Codice dell’ordinamento militare, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e introduce misure che toccano organizzazione di vertice, cybersicurezza, minaccia ibrida, sistemi senza equipaggio, ricerca tecnologica militare, attività negoziale e cooperazione con Stati esteri.
Il testo si articola in tre capi e quindici articoli. L’obiettivo è adeguare lo strumento militare nazionale a un contesto strategico segnato da competizione multi-dominio, evoluzione tecnologica, minacce ibride, operazioni cibernetiche e crescente necessità di accelerare i cicli di sviluppo e acquisizione delle capacità operative.
Cultura della difesa e memoria storica tra le nuove attribuzioni del Ministero
Il disegno di legge rafforza anzitutto le attribuzioni del Ministero della Difesa. Oltre ai compiti già previsti, il Dicastero viene chiamato a promuovere e sostenere iniziative dirette allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della difesa, con particolare riferimento al ruolo svolto dalle Forze armate a sostegno della competitività nazionale.
Nel testo trova spazio anche la salvaguardia della memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e sacrari militari. La disciplina riguarda inoltre la sistemazione, manutenzione, riqualificazione, valorizzazione e custodia dei sepolcreti di guerra, delle zone monumentali e dei musei militari, inclusi quelli connessi alla memoria dei Caduti italiani anche all’estero.
Stato maggiore della Difesa, arrivano due Sottocapi
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’organizzazione di vertice dello Stato maggiore della Difesa. L’attuale figura del Sottocapo di stato maggiore viene distinta in due incarichi: un Sottocapo di stato maggiore, da cui dipende lo Stato maggiore della Difesa, e un Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, incarico ricoperto dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze. Al primo è riconosciuta la speciale indennità pensionabile (SIP).
Il Sottocapo di stato maggiore sarà nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa e sentito il Capo di stato maggiore della Difesa. L’incarico potrà essere conferito a ufficiali con grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.
Per questa misura è autorizzata una spesa di 441.210 euro annui a decorrere dal 2027, destinata alla relativa indennità.
Il Comitato dei Capi diventa il massimo organo consultivo del Ministro
Il provvedimento sostituisce l’attuale disciplina del Comitato dei capi di stato maggiore, che assume la denominazione di Comitato dei Capi. Il nuovo organismo viene qualificato come il più alto organo di consulenza del Ministro della Difesa.
Ne fanno parte il Capo di stato maggiore della Difesa, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il Segretario generale della Difesa e il Direttore nazionale degli armamenti.
I componenti partecipano alla formulazione delle proposte che il Capo di stato maggiore della Difesa sottopone alle decisioni del Ministro, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dalla legge.
Nasce il Comando interforze Cyber Intel
Il testo interviene anche sul settore intelligence e sicurezza militare. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa assume la denominazione di Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa.
La modifica viene recepita anche nella legge 3 agosto 2007, n. 124, relativa al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, sostituendo i riferimenti al RIS con la nuova denominazione.
La scelta di ribattezzare il RIS in Comando interforze Cyber Intel fotografa certamente il peso crescente della dimensione cyber nelle attività informative e di sicurezza militare, ma pone anche una domanda inevitabile: se gli addetti militari dipendono oggi da quella stessa filiera informativa — ora proiettata formalmente nel dominio cyber — perché la vera riforma delle addettanze, auspicata negli atti di indirizzo del Ministro Crosetto, resta ancora ferma al palo?
Il provvedimento rischia di apparire come l’ennesima operazione di maquillage ordinativo se, accanto al cambio di denominazione, si produce anche un possibile innalzamento del livello di comando, una nuova posizione di vertice e dunque un costo aggiuntivo discutibile, mentre resta ferma la riforma forse più utile: quella delle addettanze militari. Perché se gli addetti dipendono proprio da quella filiera informativa, oggi ribattezzata cyber, la domanda diventa politica prima ancora che tecnica: ha più senso creare nuovi vertici o stabilizzare e professionalizzare chi, all’estero, dovrebbe essere il vero sensore avanzato della Difesa? Il paradosso è tutto qui: una riforma in più sul nome, una riforma in meno sulla sostanza.
Un Centro interforze contro la minaccia ibrida
Il disegno di legge istituisce, alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa, il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.
Il Centro sarà retto da un generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate in servizio permanente e opererà con il supporto delle componenti operative, dei centri specialistici e degli organismi di addestramento interforze e di Forza armata.
Tra i compiti previsti figurano la definizione, implementazione e direzione di attività esercitative su scenari complessi, orientati anche al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all’integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e validazione di nuovi concetti operativi, all’ottimizzazione dei processi decisionali e allo sviluppo della dottrina militare.
Il Centro dovrà inoltre valorizzare le esperienze maturate nelle missioni internazionali e monitorare modalità, tipologie di minaccia ibrida e relativi mezzi di contrasto.
Promozioni ai vertici: arriva la Commissione interforze
Il provvedimento sostituisce le commissioni di vertice istituite presso ciascuna Forza armata con una Commissione di vertice interforze per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti ai fini dell’avanzamento.
La composizione sarà differenziata in base alla Forza armata di provenienza dell’ufficiale valutato. Per Esercito, Marina e Aeronautica la Commissione sarà composta da dieci membri. Per l’Arma dei carabinieri i membri saranno dodici.
La riforma introduce anche un requisito specifico per l’avanzamento al grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti: l’ufficiale dovrà aver svolto incarichi in ambito interforze per almeno un anno a decorrere dal 2030 e per almeno due anni a decorrere dal 2033.
Per l’Arma dei carabinieri l’obbligo potrà essere assolto anche attraverso incarichi equipollenti, individuati con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Comandante generale.
Missioni all’estero, nuove regole sui risarcimenti a terzi
Il disegno di legge introduce una disciplina specifica per il risarcimento dei danni subiti da terzi in relazione a condotte colpose poste in essere dal personale militare nei teatri operativi delle missioni all’estero.
Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale, l’azione per il risarcimento dei danni ingiusti cagionati dalle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, dovrà essere promossa nei confronti del Ministero della Difesa. Per il Corpo della Guardia di finanza, l’azione sarà promossa nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Se la condotta costituisce reato, l’azione risarcitoria sarà esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e dell’Amministrazione di appartenenza. Resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare responsabile del danno.
La norma prevede anche l’intervento dei Ministeri competenti, in qualità di responsabili civili, nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Navi e aeromobili senza equipaggio: definita la cornice militare
Il provvedimento dedica un articolo ai sistemi militari senza equipaggio a bordo, intervenendo sia sul dominio navale sia su quello aeronautico.
Sono considerate navi militari le navi senza equipaggio in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, che recano i segni distintivi e sono impiegate da personale militare sottoposto alla disciplina militare.
Tali mezzi assumono la qualifica di navi da guerra quando sono posti sotto il comando di un ufficiale della Marina militare, responsabile anche della condotta autonoma.
Il testo disciplina inoltre i veicoli di superficie e subacquei senza equipaggio, quando costituiscono assetti organici di navi militari, navi da guerra o navi in servizio governativo non commerciale.
Per il settore aeronautico viene ridefinita la nozione di sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo: mezzi aerei a controllo remoto o autonomo impiegati per le finalità istituzionali dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri nelle attività connesse ai compiti militari.
Classificazione, regole del volo, titoli aeronautici o abilitanti, requisiti psicofisici e percorsi formativi saranno definiti con decreto del Ministro della Difesa. La disciplina viene estesa anche ai sistemi in uso al Corpo della Guardia di finanza, quando iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della Difesa.
Sicurezza sul lavoro, escluse alcune aree operative e addestrative
Il testo modifica la disciplina relativa alle aree operative, emergenziali e addestrative. Ai fini dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, non saranno considerate luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all’estero, anche fuori da sedi e infrastrutture di pertinenza.
La previsione riguarda le attività svolte con l’impiego di assetti operativi delle Forze armate e quelle connesse ai compiti istituzionali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, tra cui ordine pubblico, sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e contrasto alla criminalità.
Gli obblighi in materia di sicurezza si intendono adempiuti se il personale è adeguatamente formato, informato e addestrato, se attrezzature, materiali ed equipaggiamenti sono idonei e conformi alla normativa, e se le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle disposizioni tecnico-militari.
Cyberspazio nazionale di interesse militare: nuova definizione strategica
Uno dei passaggi centrali del provvedimento riguarda la definizione dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.
Il testo lo identifica come l’insieme delle infrastrutture informatiche, comprensive di hardware, software, capacità, dati, connessioni fisiche ed elettromagnetiche, sistemi cyber-fisici OT, sensori, sistemi di controllo industriale installati su mezzi e piattaforme militari, apparecchiature mobili con connessione di rete, punti di interconnessione, rappresentazioni digitali e relazioni fisiche, logiche e cognitive attraverso cui il Ministero della Difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali, anche fuori dai confini nazionali.
Il perimetro sarà identificato e periodicamente aggiornato dal Ministro della Difesa.
Il Capo di stato maggiore diventa autorità cyber della Difesa
Al Capo di stato maggiore della Difesa viene riconosciuta la qualifica di autorità cyber del Ministero della Difesa. Il Capo di SMD sarà responsabile dell’organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze.
Il testo attribuisce inoltre al Capo di stato maggiore della Difesa la tutela dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche difensive in Patria e all’estero.
Restano ferme le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno, degli organismi di informazione per la sicurezza, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Ufficio centrale per la segretezza.
Il Capo di SMD potrà emanare direttive interforze in materia di difesa dello spazio cibernetico militare, tecnologie dell’informazione e comunicazione, dati raccolti ed elaborati in ambito Difesa, spazio elettromagnetico di interesse militare e personale destinato alle unità cibernetiche interforze.
Diventa inoltre responsabile unico dei dati del Ministero della Difesa, con poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle aree tecnico-amministrativa, tecnico-operativa e tecnico-industriale.
Nasce lo “Specialista Cyber Militare”
Il disegno di legge istituisce il brevetto di “Specialista Cyber Militare”, rilasciato dal Capo di stato maggiore della Difesa al personale militare che abbia superato corsi formativi di elevato livello tecnico istituiti presso il Ministero della Difesa o che risulti in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore cyber.
Un decreto del Ministro della Difesa definirà livelli di qualifica, modalità di rilascio, requisiti per il mantenimento, casi di sospensione e decadenza.
Il personale in possesso del brevetto sarà vincolato a una ferma di cinque anni, aggiuntiva rispetto ad altro periodo eventualmente in atto. Al termine potrà chiedere ulteriori ferme volontarie biennali, rinnovabili per non più di quattro volte.
Indennità cyber e premi fino a cinque bienni
Per il personale militare in possesso del brevetto di Specialista Cyber Militare, impiegato presso reparti, comandi e unità cibernetiche individuati dal Capo di stato maggiore della Difesa, viene prevista una specifica indennità cyber.
L’indennità non sarà cumulabile con l’indennità supplementare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, ma sarà cumulabile con le indennità operative previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e con quelle definite dalle procedure di contrattazione del comparto.
Il testo prevede inoltre incentivi economici per chi contrae le ferme volontarie biennali. Per ciascun biennio è previsto un premio di 4.300 euro. Per il primo biennio l’importo sarà corrisposto per metà all’atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi; per i bienni successivi in unica soluzione.
Gli incentivi si applicano anche agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori che svolgono incarichi con connotazione cyber e sono in possesso del brevetto in corso di validità.
Valutazioni ambientali, potere esclusivo al Ministro della Difesa
Il disegno di legge interviene anche sulle valutazioni ambientali per i progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale.
La competenza a disporre l’esclusione dal campo di applicazione delle norme sulla valutazione di impatto ambientale viene attribuita al Ministro della Difesa, dopo una valutazione caso per caso, quando l’applicazione di tali norme possa pregiudicare l’obiettivo di difesa nazionale.
Permute immobiliari anche con lavori
In materia di dismissioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, il testo modifica l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare. Gli immobili di proprietà dello Stato utilizzati dal Ministero della Difesa per finalità istituzionali potranno essere oggetto di permuta non solo con beni e servizi, ma anche con lavori.
Programmi militari e cooperazione con Stati esteri
Il provvedimento modifica anche le disposizioni relative ai programmi del Ministero della Difesa e alla cooperazione con altri Stati.
Il Capo di stato maggiore della Difesa procederà d’intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea nella verifica della rispondenza dei programmi ai requisiti operativi.
In materia di cooperazione internazionale, vengono introdotte semplificazioni per le attività contrattuali svolte per conto di Stati esteri. Il Ministero della Difesa potrà svolgere supporto tecnico-amministrativo anche per la realizzazione di opere infrastrutturali.
È inoltre autorizzata l’istituzione di una contabilità speciale intestata al Ministero della Difesa per la gestione dei flussi finanziari relativi all’attività contrattuale svolta per conto degli Stati esteri richiedenti, con possibilità di afflusso anche di versamenti in valuta.
Il testo consente anche la permuta di sistemi d’armamento, materiali e servizi con prestazioni offerte dall’industria nazionale in favore di Stati esteri, senza comportare spese a carico dello Stato.
Test esterni riconosciuti per qualificazione e certificazione
Il disegno di legge consente al Ministero della Difesa di riconoscere, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione, i risultati di prove svolte in centri di test esterni all’Amministrazione della Difesa.
Il ricorso a strutture esterne sarà possibile quando l’utilizzo dei centri interni non risulti compatibile con le tempistiche delle esigenze operative o con il supporto all’industria nazionale quale elemento competitivo.
I centri esterni dovranno essere accreditati in accordo agli standard e alle normative nazionali e internazionali applicabili allo specifico settore.
Nasce il FIRSTM, Fondo per la ricerca tecnologica militare
Tra le novità più significative figura l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, denominato FIRSTM.
Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2026. Sarà destinato a sostenere attività di ricerca tecnologica e sviluppo sperimentale nel settore della difesa.
I finanziamenti potranno essere concessi anche nella forma di contributo a fondo perduto. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione saranno definiti con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge.
Procedure negoziate, somma urgenza e innovazione
Il testo introduce modifiche anche in materia di attività negoziale del Ministero della Difesa.
Viene ampliato il ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando per ragioni di estrema urgenza, sulla base di atto motivato dell’autorità di vertice di Forza armata.
Nel Codice dei contratti pubblici viene inoltre previsto che costituisca circostanza di somma urgenza anche il verificarsi di eventi imprevisti o imprevedibili idonei a compromettere o mettere in pericolo la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale.
Per lo sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi, le stazioni appaltanti potranno ricorrere al partenariato per l’innovazione, anche mediante metodologia di sviluppo agile, con meccanismi di accelerazione e successivi cicli di sviluppo e acquisizione.
Difesa Servizi potrà costituire società e assumere partecipazioni
Il provvedimento modifica anche la disciplina di Difesa Servizi S.p.A.. La società potrà costituire una o più società e assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese che prestano servizi o svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo connessi o strumentali alle proprie attività.
Le operazioni che prevedano oneri a carico della finanza pubblica dovranno essere autorizzate dal Ministro della Difesa, previo parere del Ministero dell’economia e delle finanze.
Difesa Servizi potrà inoltre avvalersi, previo assenso delle amministrazioni di appartenenza e con oneri a proprio carico, anche di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche.
Coperture finanziarie e attuazione
Il disegno di legge prevede specifiche coperture finanziarie per le misure con nuovi oneri.
Per l’indennità del Sottocapo di stato maggiore della Difesa sono previsti 441.210 euro annui dal 2027. Per il Fondo cyber sono indicati 1.574.000 euro per il 2027 e 14.978.506 euro a decorrere dal 2028 nell’articolo finanziario, con copertura mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
Per il FIRSTM sono previsti 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, coperti mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale.
Per le altre disposizioni, l’Amministrazione provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Andrea Valenti
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