• Il DDL 1552 (ora Atto Camera C.2984) modifica la legge 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio.
  • Il Senato lo ha approvato il 23 giugno 2026, ma il testo deve ancora passare alla Camera dei Deputati per diventare legge.
  • Tra le novità più rilevanti ci sono l’estensione dei territori cacciabili, la modifica dello status del lupo e il ridimensionamento del ruolo dell’ISPRA.

Se possiedi un terreno agricolo, pratichi attività venatoria o semplicemente frequenti boschi e campagne nel weekend per cacciare, probabilmente hai già sentito parlare del DDL Caccia. La riforma tocca temi che riguardano tutti – dalla sicurezza di chi cammina in un bosco alla gestione della biodiversità – e per questo ha generato un dibattito particolarmente acceso tra maggioranza, opposizioni, mondo agricolo e associazioni ambientaliste. In queste righe analizziamo cosa dice davvero il testo, distinguendo le norme già scritte dalle proposte ancora in discussione, per riuscire a discernere le fake news sul tema da quanto realmente contenuto nella norma.

Cos’è il DDL Caccia

Il disegno di legge n. 1552, a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan, interviene sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), il testo che da oltre trent’anni disciplina caccia e tutela degli animali selvatici in Italia.

Tale DDL è stato presentato al Senato il 20 giugno 2025 e, dopo circa un anno di esame in commissione, l’Aula di Palazzo Madama lo ha approvato il 23 giugno 2026, con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento si compone di 21 articoli e punta a ridefinire l’equilibrio tra tutela della fauna e attività venatoria, ampliando in modo significativo le competenze delle Regioni.

La riforma non è ancora in vigore. Dopo il voto del Senato, il testo è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 24 giugno 2026 e ha assunto il numero di Atto Camera C.2984. Il 26 giugno è stato assegnato in sede referente alla XIII Commissione Agricoltura, dove l’esame prosegue tuttora.

Fino al completamento dell’iter parlamentare e alla successiva promulgazione, resta pienamente applicabile la legge 157/1992 nella sua versione attuale, con i calendari venatori e i divieti oggi vigenti nelle singole Regioni.

Ad agosto 2026 l’esame in commissione procede a rilento: la maggioranza cerca un accordo interno sugli emendamenti presentati da Forza Italia, perché ogni modifica al testo del Senato renderebbe necessario un nuovo passaggio a Palazzo Madama (la cosiddetta terza lettura), allungando ulteriormente i tempi. I relatori del provvedimento alla Camera sono Francesco Bruzzone (Lega) e Maria Cristina Caretta (Fratelli d’Italia).

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Quali sono le principali modifiche previste dal DDL Caccia

Il testo approvato dal Senato estende l’attività venatoria a nuovi territori. I demani forestali vengono assoggettati esplicitamente alla programmazione venatoria regionale, mentre il demanio marittimo – inizialmente escluso – è stato ricompreso in seguito alla soppressione della relativa clausola durante l’esame in commissione.

Cambia anche un principio storico legato alla proprietà privata: i proprietari di terreni non potranno più vietare l’accesso ai cacciatori per motivi esclusivamente etici. Il testo autorizza inoltre l’uso di strumenti ottici e optoelettronici, compresi i visori notturni, per la caccia di selezione agli ungulati (art. 8, nuovo comma 6-bis), a condizione che non rientrino tra i materiali d’armamento previsti dalla legge n. 185/1990.

Lo status delle specie cacciabili

Il lupo (Canis lupus) esce dall’elenco delle specie “particolarmente protette” previsto dall’art. 2 della legge 157/1992. La modifica recepisce la Direttiva UE 2025/1237, che ha spostato la specie dall’allegato IV (rigorosamente tutelata) all’allegato V della Direttiva Habitat, con gestione flessibile a livello nazionale – il che apre la possibilità di piani di controllo locali, senza tuttavia inserire il lupo tra le specie cacciabili.

Il piccione di città e l’oca selvatica entrano invece tra le specie cacciabili, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (art. 11, modifica alla lett. b, comma 1, art. 18 della legge 157/1992).

Per i richiami vivi il testo del Senato fissa un tetto massimo di dieci uccelli da cattura per ogni specie, fino a un massimo complessivo di quaranta volatili per cacciatore.

Il ruolo di Regioni e ISPRA

La riforma trasferisce ampie competenze dallo Stato alle Regioni. Cambia la definizione stessa dell’attività venatoria: l’art. 1, comma 2, della legge 157/1992 viene riscritto per stabilire che la caccia “concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema”.

Sul piano istituzionale, le Regioni potranno discostarsi dai pareri scientifici dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sui calendari venatori, a condizione di motivare la scelta con fonti scientifiche indicate dalla Commissione europea. Resta confermata una quota tra il 20% e il 30% del territorio agro-silvo-pastorale da destinare alla protezione della fauna, calcolo nel quale rientrano esplicitamente anche i parchi nazionali e regionali già esistenti.

Il sistema sanzionatorio

Il testo modifica alcune sanzioni amministrative: aumenta quella per chi esercita la caccia nelle giornate di silenzio venatorio, mentre riduce da 3.000 a 2.000 euro il tetto massimo per l’abbattimento o la detenzione di specie non cacciabili. L’art. 19 introduce inoltre una sanzione da 150 a 900 euro per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo faunistico previste dall’art. 19-ter della legge 157/1992.

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Le criticità sollevate

Il provvedimento ha incontrato diverse resistenze su più fronti istituzionali. Nonostante sia stato apprezzato l’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori, comunità scientifica e varie associazioni ambientalista parlano di “smantellamento delle tutele minime“.

A livello europeo, da Bruxelles si guarda con preoccupazione un testo che rischia di creare ancora più frammentazione a livello regionale, e di violare i trattati comunitari che tutelano l’avifauna – quali la Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e della Direttiva Habitat (92/43/CEE)

Sul piano politico, la scelta di affidare l’esame del testo alla sola Commissione Agricoltura della Camera – escludendo la Commissione Ambiente – alimenta il confronto tra maggioranza e opposizioni, insieme al dibattito sulla compatibilità costituzionale di alcune disposizioni con la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.

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Ddl caccia – Domande frequenti

Il DDL Caccia è già legge?

No. Il Senato lo ha approvato il 23 giugno 2026, ma il testo è ancora all’esame della Camera come Atto C.2984 e deve completare l’iter parlamentare.

Cosa cambia per i proprietari di terreni?

Il testo del Senato elimina la possibilità di vietare l’accesso ai cacciatori nel proprio fondo per soli motivi etici.

Il lupo diventa una specie cacciabile?

No. Il lupo esce dalle specie “particolarmente protette”, ma il testo non lo inserisce tra le specie cacciabili.

Riferimenti normativi

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157 – norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
  • disegno di legge n. 1552 (Senato) – Atto Camera n. 2984, modifiche alla legge 157/1992;
  • Direttiva UE 2025/1237 – modifica dello status di tutela del lupo nell’ambito della Direttiva Habitat;
  • legge 9 luglio 1990, n. 185 – nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
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