Da oggi entra in vigore il correttivo Omnibus, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri 11 agosto 2026,come decreto legislativo n. 148. E con esso entra in vigore pure la misura di cui si parla da giorni, definita all’articolo 33: la soglia di tolleranza del 5% sui disallineamenti tra pagamenti elettronici e corrispettivi trasmessi.
La novità riguarda tutti i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, come i commercianti al dettaglio, i pubblici esercizi, gli artigiani con vendita diretta e, in generale, chi certifica un documento commerciale. La misura è stata raccontata come uno scudo contro le multe per i piccoli errori di cassa. Meno chiaro nelle sintesi in circolazione, invece, è il modo in cui quel 5% si calcola. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Collegamento POS-registratore di cassa: da dove nasce il problema
Dal 1° gennaio 2026 l’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015, come modificato dalla legge di Bilancio 2025, impone la piena integrazione tra il processo di rilevazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico. Lo strumento con cui si accettano i pagamenti – POS, app, soluzioni software – deve essere costantemente collegato a quello con cui i corrispettivi sono registrati, memorizzati e trasmessi. L’obbligo è scattato a gennaio ed è pienamente operativo da marzo.
Il sistema consente all’Agenzia delle Entrate di confrontare in automatico i pagamenti elettronici accettati con i corrispettivi trasmessi. I risultati sono stati resi noti dalla sottosegretaria all’Economia Sandra Savino: nel primo semestre dell’anno le stime indicano circa 9,1 miliardi di euro di maggiore base imponibile e 160 milioni di corrispettivi in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
L’impianto sanzionatorio, però, era tarato sulla frode e non sull’errore: cento euro per ogni trasmissione irregolare, fino a mille euro per trimestre, senza alcun importo minimo sotto il quale la sanzione non scattasse. Applicato a scostamenti da pochi euro dovuti a una digitazione sbagliata nell’ora di punta, produceva un effetto sproporzionato.
L’esonero dalle sanzioni: quando scatta
La norma esclude l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento non supera il 5%. L’esonero copre sia la sanzione pecuniaria sia quella accessoria, cioè la sospensione dell’attività.
Quest’ultimo profilo è il più pesante in termini pratici. La disciplina ordinaria prevede che, contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di certificazione in giorni diversi nell’arco di un quinquennio, sia disposta la sospensione della licenza da tre giorni a un mese; se i corrispettivi contestati superano i 50.000 euro, la sospensione va da uno a sei mesi. Per un’attività di vendita al dettaglio è un danno di ordine diverso rispetto a una multa.
Si contano le operazioni, non gli euro
La formulazione della norma è precisa e non parla di importi. Le sanzioni non si applicano quando la discrepanza tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati non supera il 5%.
Il confronto è dunque tra due conteggi di transazioni, non tra due totali in euro.
| Se si contassero gli importi | Come funziona davvero (numero operazioni) | |
|---|---|---|
| Bar con 200 scontrini al giorno, media 4 euro | Tolleranza di 40 euro su un incasso di 800 | Tolleranza di 10 operazioni, qualunque sia il loro valore |
| Negozio con 12 vendite al giorno, media 150 euro | Tolleranza di 90 euro su 1.800 | Tolleranza di 0 operazioni: già un solo scostamento supera il 5% |
Il criterio premia chi ha molte transazioni di piccolo importo e penalizza chi ne ha poche di importo elevato. Un pubblico esercizio con volumi alti ha un margine reale; una boutique, una gioielleria, un laboratorio artigiano con dieci o quindici vendite al giorno può trovarsi fuori soglia per un singolo scontrino mancante.
Chi ne trae maggiore vantaggio
Chi ne trae il vantaggio maggiore è, in buona sostanza, chi ha una partita IVA e una cassa, ovvero un’attività ad alta frequenza e basso scontrino medio: bar, tabaccherie, panetterie, edicole, gastronomie, chioschi. Sono i contesti in cui il disallineamento nasce dalla fisiologia del lavoro, dove capita spesso che il cliente paghi mentre se ne arrivi un altro, che un’operazione battuta due volte, che uno storno non venga registrato, che il POS perda la connessione nel momento di punta. Fino a ieri ogni singolo episodio valeva cento euro di sanzione. Ora, su duecento operazioni giornaliere, il margine di dieci scostamenti copre ampiamente l’errore ordinario.
Chi resta più esposto sono invece le piccole attività a bassa frequenza: negozi di abbigliamento, arredamento, ottica, oreficeria, ricambi e, in generale, chi fa poche vendite di valore consistente. Con dodici operazioni al giorno il 5% non arriva a coprire nemmeno un episodio. Per queste attività la novità cambia poco.
Quando non si applica la sospensione della licenza
C’è poi un aspetto che riguarda tutti indistintamente ed è quello della sanzione accessoria. La sospensione della licenza dopo quattro contestazioni in cinque anni era il rischio realmente temuto. Averla esclusa per gli scostamenti fisiologici è, per la piccola impresa commerciale, il contenuto più rilevante dell’articolo 33.
Resta infine da chiarire come la percentuale vada riferita nel tempo: se al singolo giorno, al periodo di trasmissione o su base più ampia. Su un conteggio giornaliero le attività a basso volume sono strutturalmente svantaggiate, mentre un riferimento periodico attenuerebbe l’effetto. È il primo punto su cui servirà un chiarimento di prassi.
Cosa non copre la tolleranza del 5%
La sanzione da cento euro su cui interviene la soglia è quella prevista per le trasmissioni omesse, tardive o inesatte che non incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta. Quando invece l’irregolarità incide sulla liquidazione dell’IVA o comporta un’alterazione dell’imponibile, si esce dal perimetro di quella disposizione e si ricade nel regime sanzionatorio proprio dell’omessa o infedele certificazione dei corrispettivi, ben più severo e privo di franchigie quantitative.
La soglia del 5% non è dunque una franchigia sui ricavi non certificati, ma una tolleranza sull’irregolarità formale del flusso di trasmissione.
Cosa non cambia: l’accertamento
La misura opera sul piano sanzionatorio, non su quello dell’accertamento. Disallineamenti ricorrenti, anche se contenuti entro il 5%, restano un elemento che l’amministrazione può valorizzare come indizio di sistematica omessa certificazione, con possibile ricostruzione induttiva dei ricavi. Insomma, la nuova disposizione mette al riparo dalla multa e dalla chiusura, non dall’attenzione dell’ufficio.
Cosa fare in concreto
In attesa dei chiarimenti di prassi, è bene ricostruire lo storico degli scostamenti da gennaio 2026 e calcolarli con il criterio corretto, cioè contando le operazioni. Molti esercenti che si ritengono fuori soglia perché ragionano in euro potrebbero essere coperti e viceversa.
Poi occorre documentare le cause tecniche dei disallineamenti – malfunzionamenti, mancati abbinamenti, storni, resi – perché la distinzione tra irregolarità che incidono sull’imposta e irregolarità che non incidono passa anche dalla prova di cosa sia successo.
Infine è bene non trattare la soglia come un margine programmabile. È una franchigia per l’errore fisiologico,e chi ha bassa frequenza di vendita, nella pratica quotidiana, non può contarci.
Domande frequenti
Sul numero delle operazioni, non sugli importi. Si confronta il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi con il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati.
Il d.lgs. n. 148 del 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed è in vigore dal giorno successivo.
Sia quella pecuniaria, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione irregolare fino a 1.000 euro per trimestre, sia quella accessoria della sospensione dell’attività prevista per le violazioni ripetute.
No. Riguarda le irregolarità di trasmissione che non incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta. Se l’irregolarità tocca la liquidazione IVA o l’imponibile si applica il regime sanzionatorio dell’omessa certificazione, senza franchigie.
A chi ne ha molti. Con duecento operazioni giornaliere il margine è di dieci scostamenti; con dodici operazioni un solo scostamento supera già la soglia.
No, non chi certifica i compensi con fattura. La misura interessa i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
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Ivana Zimbone
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