- La cessione del debito non cancella il debito, ma si limita a trasferire l’obbligo di versamento a favore di un diverso soggetto.
- La cessione è un accordo fra creditore originario e cessionario (nuovo creditore), che deve essere formalmente comunicato al debitore.
- Salvo situazioni particolari, la cessione del credito non modifica le condizioni previste dall’originario accordo.
Quando la banca cede il debito di un proprio cliente (debitore) attua di fatto una sostituzione. La banca (originario creditore) non è più il soggetto, che gestisce e riceve i pagamenti, ma è sostituita da un terzo (cessionario). La cessione del debito può riguardare molte tipologie di finanziamento come mutui, prestiti e altri rapporti creditizi.
Nel caso in cui una parte del rapporto di cessione del credito sia una banca, l’operazione ha importanti risvolti non solo da un punto di vista strettamente economico-giuridico, ma anche dal lato pratico: per il debitore non cambia molto, atteso che l’obbligo di restituzione del finanziamento non viene meno, ma è dovuto a un soggetto diverso rispetto all’originario creditore. Vediamo meglio come comportarsi in una caso simile.
Cosa si intende per cessione del debito?
La cessione del debito è un negozio giuridico di matrice civilistica disciplinato dagli artt. 1260 e seguenti c.c. Si tratta di un accordo con il quale il debitore originario (cedente) è tenuto ad adempiere la propria obbligazione di pagamento a favore di un terzo (cessionario), il quale integra il nuovo soggetto tenuto all’adempimento a favore del creditore.
Le finalità di tale istituto possono essere molteplici e differenziate in ragione della tipologia di contratto. In ogni caso, lo scopo ultimo, che accomuna le diverse forme di cessione, ha natura essenzialmente pratica: liberare il debitore originario, mediante la sostituzione primo debitore, configurando nuovi assetti contrattuali.
Anche la banca può cedere il proprio credito, principalmente per ragioni quasi sempre economico-regolatorie e di gestione del rischio (trasformazione dei crediti in liquidità, smobilizzazione dei crediti non strategici). La cessione del debito, in linea di principio, non comporta una modifica delle condizioni contrattuali (tasso di interesse, durata in caso di piano di ammortamento), salvo situazioni specifiche e particolari, in precedenza concordate.
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Quali sono i presupposti per la cessione del debito
Il principale presupposto per la cessione del debito è il consenso del creditore. Quest’ultimo deve essere d’accordo nella sostituzione del soggetto debitore, e tale approvazione deve essere validamente espressa.
Ne consegue che, in caso di dubbi sul consenso del creditore o sulla sua effettiva dimostrazione, la cessione potrebbe essere priva di effetti.
La ragione della centralità del consenso per la cessione del debito è di immediata evidenza: il creditore non può essere “costretto” ad accettare il subentro di un terzo soggetto, eventualmente anche dallo stesso non conosciuto, nell’ambito di un rapporto giuridico avente a oggetto il pagamento del debito.
Come avviene la cessione del debito da parte della banca
La cessione del credito da parte della banca è subordinata al rispetto di un preciso procedimento, che può avere modalità e tempistiche diverse in ragione della tipologia di debito che intende cedere. In linea generale, la banca, dopo aver deliberato in ordine alla cessione del tuo credito e aver trovato un soggetto interessato a subentrare nel rapporto obbligatorio, deve definire e concludere il nuovo contratto.
La banca e il cessionario firmano quindi l’accordo di trasferimento e, nell’operazione, vengono individuati i crediti coinvolti con riferimento al contratto. Tale decisione deve ovviamente essere notificata al debitore, mediante una comunicazione formale (lettera, email, PEC o informazioni reperibili nella area riservata).
La comunicazione della cessione del debito deve contenere:
- l’informazione chiara e precisa del trasferimento;
- i dati del nuovo soggetto, che vanta il credito e a cui sono dovuti i pagamenti;
- modalità di pagamento aggiornate (es. IBAN) e decorrenza pratica per il pagamento delle rate.
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A chi rivolgersi per una contestazione
In caso di comunicazione confusa o modifiche sostanziali rispetto al precedente accordo, è consigliabile valutare di formulare per iscritto richieste di chiarimenti e di documentazione, per ricostruire l’operazione (riferimenti del contratto/pratica, soggetto legittimato a incassare, decorrenza, modalità di pagamento).
Di norma, conviene rivolgerti prima al soggetto che ti ha inviato l’avviso e, in parallelo, alla banca con cui avevi instaurato il rapporto originario, chiedendo informazioni precise e chiare sul nuovo creditore.
In caso di reclamo, per la gestione formale della contestazione, è importante indicare in modo puntuale cosa non coincide (es. mancanza di riferimenti, IBAN diverso, decorrenza omessa, discrepanze tra rata e istruzioni) e conservare tutta la corrispondenza e le ricevute dei pagamenti.
Come capire se la comunicazione è legittima o una truffa
Per capire se la comunicazione ricevuta è attendibile, occorre verificare la presenza di elementi concreti e verificabili, quali a titolo esemplificativo:
- riferimenti precisi al tuo contratto o alla tua pratica (numero/identificativi);
- indicazione chiara del nuovo soggetto legittimato a incassare e delle modalità di pagamento (es. IBAN/domiciliazione);
- riferimenti temporali per la decorrenza delle rate, post cessione.
Se la comunicazione appare poco chiara, consiglio di prestare maggiore attenzione. La genericità della comunicazione di cessione può rappresentare un segnale di allarme.
In caso di errori evidenti, di omissioni di riferimenti al rapporto obbligatorio o di richieste di invio di dati sensibili tramite canali non ufficiali, il comportamento più prudente è contattare direttamente, attraverso canali ufficiali (numeri e indirizzi presenti sul contratto o sul sito della banca/istituto), sia la banca originaria sia il soggetto indicato come nuovo creditore, chiedendo conferma scritta dell’operazione e delle coordinate di pagamento.
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Cosa controllare prima di firmare
Anche se a livello pratico per il debitore, la cessione del debito da parte della banca non comporta sostanziali differenze, perché il debito non è cancellato dalla cessione, ma è “solo” trasferito a favore di un diverso soggetto, da un punto di vista strettamente giuridico l’operazione non è esente da conseguenze a cui prestare attenzione.
La banca o il nuovo creditore devono consentire al debitore di individuare con certezza il soggetto legittimato a ricevere i pagamenti e le relative modalità di versamento.
Ne consegue che la comunicazione deve riferirsi in modo univoco al rapporto interessato, indicando gli elementi identificativi della pratica/contratto e, soprattutto, i dati necessari per adempiere correttamente (per esempio coordinate per i pagamenti e decorrenza dell’efficacia operativa).
Il debitore, a sua volta, deve prestare attenzione a coerenza formale e sostanziale dell’avviso ricevuto rispetto all’originario finanziamento, evitando pagamenti difformi rispetto alle istruzioni ufficiali e conservando la documentazione utile a dimostrare l’adempimento delle obbligazioni nel periodo interessato.
Da quando decorre la cessione del credito
In caso di cessione del credito, il pagamento deve essere effettuato al nuovo creditore solo a partire dalla decorrenza indicata nella comunicazione di cessione o di trasferimento. La banca o il cessionario dovrebbero specificare chiaramente la data, la rata o il periodo a partire dalla quale il versamento deve essere effettuato a favore del nuovo creditore.
Fino a tale momento, in linea di massima, restano applicabili le modalità precedenti. Se la comunicazione non indica una decorrenza certa o risulta contraddittoria, è opportuno chiedere chiarimenti per iscritto e verificare a quale rata faccia riferimento il cambio, così da evitare pagamenti “a destinatario errato” o contestazioni sulla regolarità del versamento.
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Riferimenti normativi
- artt. 1260 e ss. del Codice civile – disciplina della cessione del credito;
- art. 1264 del Codice civile – efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto;
- art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) – cessione di rapporti giuridici in blocco da parte delle banche.
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Avv. Debora Mirarchi
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