Per le imprese italiane, l’uso di servizi di intelligenza artificiale scelti autonomamente dai dipendenti non è più soltanto un problema di sicurezza informatica. Con la piena applicazione di gran parte dell’AI Act, una richiesta inserita in un chatbot può coinvolgere obblighi di governance, trasparenza e controllo. In Italia la vigilanza passa soprattutto da ACN, mentre AgID presidia innovazione, notifiche e organismi di valutazione della conformità.
Il fenomeno emerge nell’analisi sui rischi della shadow AI: quasi la metà dei dipendenti delle grandi aziende inserirebbe regolarmente dati aziendali in strumenti non approvati dall’IT e l’85% continuerebbe a farlo anche in presenza di soluzioni autorizzate. Dal 2 agosto 2026, inoltre, il quadro europeo ha reso applicabile la maggior parte delle disposizioni del regolamento.
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L’AI invisibile esce dal perimetro
Per shadow AI si intende l’impiego professionale di modelli, chatbot o funzioni intelligenti al di fuori dei processi di autorizzazione e supervisione aziendali. Può bastare che un lavoratore incolli un contratto, una previsione finanziaria o dati del personale in un servizio accessibile dal browser. L’operazione è spesso motivata dalla produttività, ma trasferisce informazioni verso una piattaforma di cui l’impresa potrebbe non conoscere conservazione, riutilizzo e condizioni contrattuali.
La ricerca riportata dalla fonte indica che gli strumenti non autorizzati avrebbero contribuito al 43% delle violazioni osservate nell’ultimo anno, dato attribuito al Cost of a Data Breach Report 2026. La documentazione pubblica disponibile nel rapporto IBM sulle violazioni descrive più in generale l’AI come vettore di attacco e strumento difensivo; la percentuale specifica sulla shadow AI resta quindi riferita all’estratto di TechRadar.
Il rischio non riguarda soltanto una fuga deliberata. Un prompt può contenere dati personali, segreti commerciali, codice sorgente o informazioni coperte da accordi di riservatezza. Una volta inviati, l’azienda deve poter ricostruire quale servizio sia stato usato, per quale finalità e con quali dati: senza visibilità, diventa più difficile gestire incidenti, richieste degli interessati e contestazioni sulla proprietà intellettuale.
Le difese tradizionali presentano limiti specifici. Secondo la fonte, CASB e secure web gateway non distinguono facilmente un prompt contenente un database clienti da una normale sessione HTTPS; le estensioni del browser coprono soprattutto dispositivi gestiti, mentre gli API gateway osservano le integrazioni già autorizzate. Anche la presenza simultanea di CASB, gateway ed estensioni può lasciare zone prive di log.
Il dipendente può creare un obbligo
TechRadar sostiene che un’organizzazione possa assumere obblighi come deployer anche quando il sistema non è stato formalmente approvato. Il testo europeo definisce deployer la persona giuridica o l’organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, escluso l’uso personale non professionale. L’inquadramento di una condotta totalmente estranea alle procedure aziendali dipende quindi dalle circostanze, ma l’assenza di autorizzazione interna non costituisce da sola una strategia di conformità.
Un obbligo è già operativo: l’articolo 4 richiede a fornitori e deployer di adottare misure per assicurare un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale. Come specifica il testo europeo sull’alfabetizzazione AI, formazione e competenze devono tenere conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza delle persone e del contesto d’uso. La disposizione si applica dal 2 febbraio 2025.
La fonte sintetizza per i deployer esigenze di inventario, governo dei dati, registrazione delle attività e trasparenza. Non tutte assumono la stessa forma per ogni strumento: l’AI Act segue una logica basata sul rischio, sul ruolo dell’impresa e sulla finalità d’uso. Per una PMI, tuttavia, censire modelli, account e funzioni AI incorporate nei software acquistati è il passaggio necessario per stabilire quali norme siano applicabili.
Il confine diventa più severo quando uno strumento interviene in selezione dei candidati, gestione del personale, valutazione delle prestazioni, affidabilità creditizia o classificazione biometrica. Il 2 dicembre 2027 entreranno in applicazione i controlli sui casi ad alto rischio dell’allegato III; per l’AI incorporata nei prodotti regolamentati la scadenza è il 2 agosto 2028, secondo il calendario ufficiale dell’AI Act.
Per le violazioni degli obblighi dei deployer di sistemi ad alto rischio, l’articolo 99 prevede massimali fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, se superiore. Per le PMI si applica invece il minore tra importo e percentuale, come stabilisce il regime europeo delle sanzioni. L’importo concreto dipende da gravità, durata, responsabilità e misure adottate.
La shadow AI porta la compliance dentro browser e SaaS: censimento, formazione e procurement devono seguire l’uso reale degli strumenti, non soltanto le licenze approvate.
In Italia la vigilanza ha due poli
La legge italiana n. 132 del 23 settembre 2025 ha designato AgID e ACN quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. AgID promuove innovazione e sviluppo e gestisce le funzioni relative agli organismi di valutazione della conformità; ACN è autorità di vigilanza del mercato, punto di contatto unico europeo e responsabile delle attività ispettive e sanzionatorie sui sistemi AI.
Come stabilisce la legge italiana sull’intelligenza artificiale, restano ferme le competenze di Banca d’Italia, Consob e IVASS come autorità di vigilanza del mercato nei rispettivi settori. Per banche, assicurazioni, intermediari e fornitori tecnologici della finanza, il censimento degli strumenti deve quindi coprire anche funzioni acquistate dentro CRM, piattaforme HR e servizi SaaS.
L’invio di informazioni personali a un servizio generativo aggiunge poi il livello del GDPR e delle competenze del Garante Privacy. Contratti con clienti, fascicoli dei dipendenti e documenti sanitari non diventano utilizzabili liberamente perché inseriti in un prompt. Il titolare deve continuare a valutare finalità, base giuridica, minimizzazione, sicurezza, eventuali trasferimenti e rapporti con i fornitori.
Per il procurement italiano, questo sposta l’attenzione dalla sola licenza alle condizioni operative. Il capitolato dovrebbe chiarire dove sono trattati i dati, se i prompt vengono conservati o impiegati per addestramento, quali amministratori possono accedere ai log, come si disattivano funzioni AI incorporate e quali informazioni il vendor fornisce per la conformità. Le risposte devono alimentare un registro degli strumenti, non restare nelle caselle email dell’ufficio acquisti.
I controlli devono seguire il prompt
La fonte propone un approccio di rilevamento nativo sull’endpoint, capace di intercettare il dato nel momento in cui viene spostato verso un sistema esterno. Il controllo dovrebbe funzionare a livello del prompt e considerare browser gestiti e non gestiti, dispositivi personali e funzioni AI incorporate nei servizi autorizzati. È una risposta tecnica ai punti ciechi lasciati dagli strumenti progettati per osservare file, domini o API note.
Per un’impresa italiana, tuttavia, il monitoraggio non può trasformarsi in sorveglianza indiscriminata dei lavoratori. Sicurezza e compliance richiedono una configurazione proporzionata: classificazione dei dati, regole per categoria, limitazione degli accessi ai log e conservazione coerente con la finalità. Il coinvolgimento coordinato di CISO, DPO e funzione HR serve a evitare che una misura pensata per l’AI apra un secondo fronte normativo.
Il primo intervento organizzativo consiste nel mappare i casi d’uso reali: quali reparti utilizzano modelli generativi, con quali account, per quali attività e su quali classi di informazioni. Il secondo è definire una policy comprensibile e applicabile, distinguendo contenuti ammessi, dati vietati e processi che richiedono approvazione. Un divieto generale, senza un’alternativa adeguata, non risolve il dato della fonte secondo cui molti lavoratori continuano a preferire strumenti non autorizzati.
Il terzo intervento riguarda l’offerta interna. Le licenze aziendali devono essere accessibili, sufficienti per i compiti quotidiani e accompagnate da procedure rapide per chiedere nuovi strumenti. Procurement e IT dovrebbero riesaminare anche le applicazioni già acquistate, perché un aggiornamento SaaS può introdurre una funzione AI senza che venga avviato un nuovo ordine. L’inventario deve essere continuo, non una fotografia annuale.
La prova conta quanto il controllo
La conformità richiede infine evidenze: versioni delle policy, registri della formazione, valutazioni dei fornitori, decisioni sui casi d’uso, configurazioni di sicurezza e log disponibili. Se un dipendente impiega un chatbot per esaminare curriculum o valutare l’affidabilità di una persona, l’impresa deve poter dimostrare come ha classificato l’attività, quali limitazioni ha imposto e quale supervisione umana ha previsto.
La shadow AI trasforma così una scelta individuale di produttività in un tema di governance aziendale. Per le PMI italiane la priorità non è acquistare ogni possibile strumento di controllo, ma collegare censimento, formazione, procurement e sicurezza in un processo verificabile. Senza questa catena, l’azienda rischia di scoprire un sistema AI soltanto quando deve spiegare a un cliente, al Garante o all’autorità di vigilanza dove sono finiti i dati.
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