Dichiarazione 2026: regole per l’assegno di mantenimento


Dalla deduzione per l’erogante alla tassazione del percipiente: principio di cassa, regola del 50%, profili internazionali, nuove aliquote IRPEF e matrice operativa per il commercialista.

L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge conserva, nel dichiarativo 2026, la propria doppia natura: 

  • onere deducibile per chi lo eroga 
  • e reddito assimilato per chi lo percepisce. 

La riduzione dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF dal 35% al 33% (L. n. 199/2025), l’attivazione delle funzionalità telematiche per la negoziazione assistita familiare (D.Lgs. n. 216/2024), le pronunce di legittimità sulla comunione di vita quale presupposto indefettibile dell’assegno (Cass. n. 9207/2025) e sulla capacità reddituale effettiva (Cass. n. 25558/2025), nonché la conferma del principio di cassa (CGT Lombardia n. 3793/2022) impongono un aggiornamento sistematico. Il presente contributo esamina il quadro completo con taglio operativo, inclusi i profili transfrontalieri, e propone una checklist dichiarativa per lo studio professionale.

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1) Aspetti introduttivi

Ogni anno oltre centomila procedure di separazione e divorzio vengono definite nel nostro Paese, e ciascuna di esse porta con sé un intreccio di conseguenze patrimoniali, previdenziali e tributarie che il professionista è chiamato a governare con rigore tecnico. 

Tra le diverse ricadute economiche della crisi coniugale, l’assegno periodico destinato al mantenimento dell’ex coniuge occupa una posizione centrale sotto il profilo fiscale: il legislatore ha costruito un meccanismo di corrispondenza impositiva, in forza del quale ciò che rappresenta onere deducibile per chi lo corrisponde costituisce, al tempo stesso, materia imponibile per chi lo riceve.

Il dichiarativo 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, si colloca in un contesto normativo interessato da interventi di rilievo. 

La riconfigurazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operata dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’attivazione dal 29 gennaio 2026 delle funzionalità telematiche per la negoziazione assistita in materia familiare e i più recenti orientamenti della Cassazione rendono necessario un riesame organico della materia. 

Il presente contributo si sviluppa dal quadro normativo sino alla matrice operativa dichiarativa, con attenzione ai profili transfrontalieri e alle criticità applicative che possono compromettere la corretta fruizione del beneficio fiscale o determinare contestazioni in sede di controllo.

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2) Quadro normativo: deducibilità e tassazione

L’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) riconosce la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici corrisposti al coniuge in esito a separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio ovvero cessazione dei relativi effetti civili, nella misura risultante dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

La disposizione esclude espressamente la quota destinata al mantenimento dei figli. 

La deduzione opera sino a concorrenza del reddito complessivo e deve essere indicata nel rigo RP22 del modello REDDITI PF 2026, come confermato dalle istruzioni ministeriali aggiornate al 28 maggio 2026.

Specularmente, l’articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR qualifica le medesime somme come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in capo al percipiente. 

L’articolo 52, comma 1, lettera c), introduce una presunzione di percezione nella misura e alle scadenze dei relativi titoli, che il contribuente può vincere con prova contraria. 

Le somme vanno indicate nei righi da RC7 a RC8 del modello REDDITI PF 2026: le istruzioni ministeriali precisano che occorre barrare la casella di colonna 1 quando il reddito riguarda gli assegni al coniuge e che il dato si riscontra nel punto 5 della Certificazione Unica 2026.

Sotto il profilo civilistico, occorre distinguere tra l’assegno di mantenimento (art. 156 c.c., proprio della fase di separazione) e l’assegno divorzile (art. 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898). 

Sebbene i presupposti sostanziali delle due prestazioni divergano – il primo tradizionalmente ancorato alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il secondo orientato dalla giurisprudenza verso una funzione assistenziale, compensativa e perequativa – il trattamento tributario risulta identico per entrambe le fattispecie: piena deducibilità per l’erogante e piena tassazione per il percipiente, con il medesimo meccanismo dichiarativo.

Impatto della riforma IRPEF 2026

La Legge n. 199/2025 ha ridotto l’aliquota applicabile alla fascia 28.001 – 50.000 euro dal 35% al 33% (art. 1, comma 3, con modifica strutturale dell’art. 11, comma 1, lettera b, del TUIR). 

Per l’erogante il cui reddito complessivo resti superiore a 50.000 euro anche al netto della deduzione, il risparmio è pari al 43% dell’importo versato; per redditi collocati nel secondo scaglione, il beneficio si riduce al 33%. A titolo esemplificativo, un contribuente con reddito di 62.000 euro che corrisponda un assegno di 12.000 euro annui consegue un risparmio IRPEF di 5.160 euro, poiché l’intera deduzione incide sulla fascia tassata al 43%; se il reddito fosse di 40.000 euro, il risparmio scenderebbe a 3.960 euro, in quanto l’assegno ricade interamente nel secondo scaglione al 33%. Sul versante opposto, la riduzione attenua il carico impositivo del percipiente la cui base imponibile si collochi nella medesima fascia, rendendo opportuna una simulazione comparata dell’impatto netto sull’ex nucleo familiare.

La regola del 50%

L’articolo 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, stabilisce che, ove il provvedimento giudiziario non operi una ripartizione espressa, l’assegno si considera destinato al coniuge nella misura del 50% dell’importo complessivo. La circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, ha confermato l’applicazione di tale presunzione indipendentemente dal numero dei figli. Il medesimo limite al 50% opera per il contributo casa e per le spese di locazione e condominiali, qualora l’abitazione sia nella disponibilità del coniuge unitamente ai figli. Le istruzioni al modello REDDITI PF 2026 ribadiscono testualmente tale regola per la compilazione del rigo RP22.

  Attenzione

La mancata distinzione tra quota-coniuge e quota-figli nel provvedimento giudiziario dimezza automaticamente la deducibilità (art. 3, D.P.R. n. 42/1988). Nella fase negoziale della separazione o del divorzio, il commercialista deve segnalare al legale la necessità di inserire nel provvedimento o nell’accordo la ripartizione espressa tra le due voci, al fine di ottimizzare il trattamento fiscale complessivo dell’intero nucleo familiare.

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3) Presupposti e casistica operativa

Principio di cassa

L’importo deducibile dall’erogante non coincide necessariamente con la misura fissata dal giudice: rileva quanto concretamente corrisposto nel periodo d’imposta. Il medesimo criterio opera per il percipiente, che dichiara come reddito assimilato soltanto l’importo effettivamente ricevuto. La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 4 ottobre 2022, n. 3793, ha confermato tale principio rigettando la rettifica operata dall’Ufficio nei confronti di una contribuente che aveva dichiarato un reddito assimilato inferiore a quello previsto nelle condizioni di separazione, a fronte di un adempimento parziale dell’obbligato. Il giudice ha riconosciuto la legittimità della riduzione proporzionale operata dalla contribuente, affermando che ai fini degli articoli 50 e 10 del TUIR rilevano le somme realmente percepite, ponendo in capo all’Amministrazione l’onere di provare la percezione di importi superiori. La pronuncia riveste particolare rilievo pratico: il commercialista che compili la dichiarazione del percipiente deve fare esclusivo affidamento sulle ricevute di versamento e non sull’importo astrattamente stabilito dal giudice.

Strumenti negoziali equiparati

Oltre ai provvedimenti giudiziari tradizionali, la deduzione è ammessa per gli accordi di negoziazione assistita (D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. n. 162/2014; D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia). 

Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (c.d. correttivo ADR), ha introdotto la possibilità di svolgere la negoziazione in modalità telematica con collegamento audiovisivo da remoto; le funzionalità del registro della Procura civile per la materia familiare sono divenute pienamente operative dal 29 gennaio 2026. 

Pari efficacia fiscale compete agli accordi raggiunti dinanzi all’ufficiale di stato civile. 

L’equiparazione si estende al piano probatorio: l’accordo di negoziazione assistita costituisce titolo idoneo a fondare la deduzione al pari della sentenza giudiziaria.

Contributo-casa

Le somme versate per canone di locazione e spese condominiali dell’immobile assegnato all’ex coniuge sono deducibili se disposte dal giudice e quantificabili, eventualmente anche per relationem mediante rinvio al contratto di locazione o alla documentazione condominiale (circolare 24 aprile 2015, n. 17; Cass. 24 maggio 2013, n. 13029). Se l’immobile è nella disponibilità di coniuge e figli, la deducibilità è limitata al 50%.

Altre voci deducibili

Arretrati di assegni periodici, nell’anno di effettivo pagamento; rivalutazioni ISTAT se previste nel provvedimento con criterio automatico; rate di mutuo sostitutive dell’assegno (circolare 19 giugno 2023, n. 15/E); trattenuta sulla pensione dall’ente erogatore (risoluzione 23 giugno 2009, n. 157/E).

Fattispecie escluse

Somme una tantum, anche se rateizzate, qualificate dalla Corte costituzionale come forma di adempimento sostanzialmente diversa dall’assegno periodico (ordinanza 6 dicembre 2001, n. 383; ordinanza 29 marzo 2007, n. 113; circolare 12 giugno 2002, n. 50/E); importi corrisposti spontaneamente senza titolo giudiziario; erogazioni all’ex convivente di fatto, escluse dall’ambito di applicazione della norma (circolare 7 luglio 2022, n. 24/E).

Comunione di vita come presupposto civilistico

La Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2025, n. 9207, pronunciata in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione, ha stabilito che il diritto all’assegno è escluso ove, dopo il matrimonio, non si sia mai instaurata un’effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi: se il dovere di assistenza non ha mai trovato il proprio naturale ambito di attuazione, non può sorgere per la prima volta in sede di separazione. Sul piano tributario, il venire meno del presupposto civilistico priva la somma della qualificazione di assegno periodico, escludendo sia la deducibilità per l’erogante sia l’imponibilità per il percipiente.

  Cosa fare

Prima della compilazione del rigo RP22 (REDDITI PF) o E22 (730): (i) verificare che il provvedimento giudiziario o l’accordo assistito sia validamente formato e ancora efficace; (ii) indicare nella colonna 1 il codice fiscale dell’ex coniuge – le istruzioni ministeriali 2026 precisano testualmente che «in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione»; (iii) indicare nella colonna 2 l’importo effettivamente versato, documentato da bonifici con causale o estratti conto; (iv) rispettare la distinzione quota-coniuge/quota-figli. Conservare il provvedimento e le ricevute per l’intero termine di accertabilità.

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4) Profili internazionali

L’articolo 24, comma 2, del TUIR esclude la lettera c) dall’elenco degli oneri deducibili per le persone fisiche non residenti. Il contribuente non residente in via ordinaria che corrisponda un assegno all’ex coniuge non ha pertanto diritto alla deduzione in Italia. Si tratta di una limitazione significativa, che penalizza i contribuenti che, pur mantenendo un legame economico con il territorio italiano, hanno trasferito la propria residenza all’estero.

La clausola Schumacker (art. 24, comma 3-bis, TUIR; D.M. 21 settembre 2015) rappresenta il principale correttivo. La norma consente ai soggetti residenti in uno Stato con adeguato scambio di informazioni di applicare le regole dei residenti, a condizione che il reddito prodotto in Italia raggiunga almeno il 75% del complessivo e che il contribuente non fruisca di agevolazioni analoghe nello Stato di residenza. Al ricorrere di tali presupposti, la deduzione dell’assegno periodico è ammessa con le medesime modalità previste per i residenti, in sede di dichiarazione dei redditi.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate 8 febbraio 2021, n. 93, ha chiarito il caso di un contribuente in procinto di trasferirsi in Francia, titolare di pensione INPS, intenzionato a corrispondere un assegno all’ex coniuge rimasta in Italia. L’Agenzia ha confermato la tassazione concorrente della pensione in entrambi gli Stati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia ratificata con la Legge 7 gennaio 1992 n. 20, come interpretata dall’Accordo Amichevole del 20 dicembre 2000, con eliminazione della doppia imposizione tramite credito d’imposta francese (art. 24, par. 2, lett. a, della Convenzione). La deducibilità dell’assegno è stata riconosciuta al solo contribuente che soddisfi i requisiti della clausola Schumacker; il non residente ordinario non può beneficiarne neppure in sede convenzionale.

5) Accertamento, contenzioso e aspetti dichiarativi

Capacità reddituale effettiva e limiti delle dichiarazioni fiscali

La Cassazione, con l’ordinanza 18 settembre 2025, n. 25558, ha ribadito che le dichiarazioni dei redditi non vincolano il giudice nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, trattandosi di atti funzionali al rapporto tributario e non idonei a rappresentare la reale capacità economica del contribuente. Il giudice di merito può fondare la propria decisione su indagini patrimoniali della Guardia di Finanza, presunzioni semplici fondate sul tenore di vita, sulle spese sostenute e sulla partecipazione a compagini societarie. L’orientamento rileva per il commercialista tanto nella funzione di consulente del separando quanto nel ruolo di consulente tecnico di parte o di ufficio nei procedimenti giudiziali. In tale contesto, la ricostruzione dei flussi patrimoniali e reddituali attraverso l’analisi dei conti bancari, delle risultanze dell’Anagrafe dei rapporti finanziari e degli elementi indiziari del redditometro (art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) diviene competenza professionale qualificante.

  Attenzione

Le dichiarazioni dei redditi non costituiscono prova vincolante della reale capacità economica ai fini dell’assegno di mantenimento (Cass. n. 25558/2025). Il professionista, tanto come consulente quanto come CTP, deve operare una ricognizione patrimoniale integrale del cliente, considerando partecipazioni societarie, investimenti, beni immobili, flussi finanziari e risultanze dell’Anagrafe dei rapporti.

Compilazione dichiarativa per l’erogante

Compilare il rigo E22 del modello 730 (oppure RP22 del modello REDDITI PF), indicando nella colonna 1 il codice fiscale dell’ex coniuge e nella colonna 2 l’importo effettivamente corrisposto nel periodo d’imposta. Le istruzioni ministeriali al modello REDDITI PF 2026 (aggiornamento del 28 maggio 2026) precisano che «in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione». L’importo indicato in colonna 2 comprende anche il contributo-casa se disposto dal giudice. Non si indicano le somme una tantum né la quota destinata ai figli.

Compilazione dichiarativa per il percipiente

Compilare i righi da RC7 a RC8 del modello REDDITI PF (oppure da C6 a C8 del modello 730), barrando la casella di colonna 1 quando il reddito riguarda gli assegni al coniuge. Le istruzioni ministeriali specificano che il contributo-casa percepito periodicamente rientra tra gli importi da indicare. Se l’assegno è certificato nella CU (punto 5), il dato confluisce nella dichiarazione precompilata. Il percipiente che disponga esclusivamente dell’assegno periodico, per un importo non superiore a 8.500 euro, è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Figli e Assegno Unico

L’Assegno Unico Universale ha assorbito le tradizionali detrazioni IRPEF per i figli rientranti nel relativo perimetro. Permangono le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 (art. 12, comma 1, lettera c, del TUIR, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207), con ripartizione ordinaria al 50% tra genitori separati, salva attribuzione integrale al genitore con reddito più elevato su accordo tra le parti. In caso di decesso di un genitore, l’altro ha diritto alla detrazione nella misura del 100%.

Il nuovo TUIR dal 2027

Si segnala che il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, ha approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, le cui disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2027. Per il dichiarativo 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, restano integralmente applicabili le disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, richiamate nel presente contributo. 

A partire dal prossimo anno, i professionisti dovranno confrontarsi con la nuova numerazione degli articoli, pur in un quadro di sostanziale continuità delle regole in materia di assegni periodici.

Checklist operativa per il commercialista

Checklist operativa

Gestione dichiarativa dell’assegno di mantenimento – Dichiarativo 2026

Fase 1 Screening documentale e anagrafica

  • Acquisire il provvedimento giudiziario o l’accordo di negoziazione assistita in copia conforme.
  • Identificare quota-coniuge e quota-figli; in mancanza di distinzione, applicare la regola del 50% (art. 3, D.P.R. n. 42/1988).
  • Verificare il codice fiscale dell’ex coniuge (l’omissione preclude la deduzione).
  • • Verificare che il provvedimento sia efficace (assenza di riconciliazione o modifica successiva).

Fase 2 Verifica dei presupposti

  • Accertare la natura periodica dell’assegno: escludere erogazioni una tantum, anche se rateizzate.
  • Verificare la sussistenza della comunione di vita come presupposto civilistico (Cass. n. 9207/2025).
  • Per non residenti: accertare lo status (ordinario o Schumacker) e i requisiti ex art. 24, co. 3-bis, TUIR.
  • • Consultare il cassetto fiscale per escludere contestazioni in corso sull’annualità.

Fase 3 Calcolo e compilazione dichiarativa

  • Erogante: compilare rigo E22/RP22 – col. 1: CF ex coniuge (obbligatorio); col. 2: importo effettivamente versato.
  • Percipiente: compilare righi C6-C8/RC7-RC8 con riscontro della CU (punto 5).
  • Simulare l’impatto delle aliquote IRPEF 2026 (23%-33%-43%) su erogante e percipiente.
  • Verificare il contributo-casa: deducibilità del canone e condominiali se disposti dal giudice (circ. n. 17/2015).

Fase 4 Profili speciali e voci accessorie

  • Arretrati di assegni periodici: deducibili per cassa nell’anno di effettivo pagamento.
  • Adeguamento ISTAT: deducibile solo se previsto nel provvedimento con criterio automatico.
  • Rate di mutuo sostitutive dell’assegno: deducibili (circ. n. 15/E/2023).
  • Figli 21-30 anni post Assegno Unico: verificare detrazione spettante e ripartizione tra genitori.

Fase 5 Archiviazione e monitoraggio

  • Conservare il provvedimento e le ricevute di versamento per l’intero termine di decadenza dell’accertamento.
  • Monitorare annualmente la coerenza tra importo versato e importo dichiarato da entrambi i coniugi.
  • Segnalare al cliente eventuali modifiche del provvedimento (variazioni dell’assegno, riconciliazione, decesso).


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