La Commissione europea ha pubblicato le Linee guida sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015, fornendo i primi chiarimenti organici sul funzionamento del divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché di esportazione, dei prodotti ottenuti mediante lavoro forzato.
Le Guidelines assumono particolare rilievo in vista dell’applicazione del Regolamento dal 14 dicembre 2027, perché definiscono concretamente il perimetro dei prodotti e degli operatori interessati, i criteri utilizzati dalle autorità per individuare e accertare il rischio, le conseguenze delle violazioni e il ruolo che la due diligence potrà assumere per le imprese. Particolare attenzione è inoltre dedicata ai controlli alla frontiera, dove l’accertamento di una violazione potrà determinare la sospensione dello svincolo delle merci.
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1) Il quadro normativo: dal divieto di commercializzazione al controllo della supply chain
Il Regolamento (UE) 2024/3015 introduce nell’ordinamento europeo un divieto generale relativo ai prodotti ottenuti mediante lavoro forzato, costruito intorno alla merce e alla relativa catena produttiva, indipendentemente dal settore economico o dalla provenienza geografica.
La disciplina vieta agli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione prodotti ottenuti mediante lavoro forzato e di esportarli dall’Unione. Il divieto riguarda anche la vendita a distanza quando l’offerta è rivolta a utilizzatori finali situati nell’UE.
La nozione di lavoro forzato è ricondotta alla definizione contenuta nella Convenzione OIL n. 29 del 1930 e comprende qualsiasi lavoro o servizio imposto a una persona sotto minaccia di una pena e per il quale la stessa non si sia offerta volontariamente. Il divieto si estende anche alle specifiche ipotesi di lavoro forzato imposto dalle autorità statali individuate dalla normativa internazionale richiamata dal Regolamento.
Le Linee guida chiariscono che il Regolamento non deve essere letto isolatamente, ma all’interno del più ampio sistema europeo di controllo delle catene di approvvigionamento. Vengono infatti richiamati, tra gli altri, gli obblighi derivanti dalla disciplina sulla sostenibilità, dal Conflict Minerals Regulation, dal Batteries Regulation e dall’EUDR.
La peculiarità del Forced Labour Regulation consiste tuttavia nel fatto che il suo meccanismo non si limita a imporre obblighi organizzativi all’impresa ma può incidere direttamente sulla possibilità di commercializzare, importare o esportare il prodotto.
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2) Ambito soggettivo e oggettivo: quali imprese e quali prodotti sono interessati
L’ambito applicativo è particolarmente ampio.
Sotto il profilo soggettivo, il Regolamento si rivolge agli operatori economici, comprendendo qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che immetta o metta a disposizione prodotti sul mercato dell’Unione oppure li esporti.
Non si tratta quindi di una disciplina destinata esclusivamente agli importatori o alle grandi imprese. Possono essere coinvolti produttori, fabbricanti, importatori, distributori, esportatori e operatori dell’e-commerce, ferma restando la necessità di valutare concretamente il ruolo ricoperto nella catena di approvvigionamento.
Anche l’ambito oggettivo è costruito in termini estesi; il divieto riguarda qualsiasi prodotto, indipendentemente dal settore merceologico e dall’origine, quando nella sua estrazione, raccolta, produzione o fabbricazione sia stato utilizzato lavoro forzato.
Il rischio può inoltre collocarsi in qualsiasi punto della supply chain. Non è quindi necessario che il lavoro forzato riguardi direttamente la produzione del bene finito, può interessare una materia prima, una componente, un prodotto intermedio o una specifica fase della lavorazione.
Le Guidelines precisano che l’indagine può riguardare singoli prodotti, gruppi o categorie di prodotti, componenti, determinati produttori o stabilimenti e, in presenza di fenomeni sistemici, anche specifiche aree geografiche.
Per le imprese questo determina un primo effetto operativo rilevante, la conoscenza del solo fornitore diretto può non essere sufficiente. La valutazione del rischio può richiedere di ricostruire l’origine dei materiali, gli stabilimenti produttivi, i subfornitori e le diverse fasi della lavorazione.
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3) Accertamento delle violazioni e conseguenze: dal ritiro del prodotto alle sanzioni
Il sistema di controllo è affidato alla Commissione europea e alle autorità nazionali competenti secondo la localizzazione del rischio.
Quando il sospetto di lavoro forzato riguarda un Paese terzo, la Commissione assume il ruolo di lead competent authority; quando invece il rischio è localizzato nel territorio di uno Stato membro, la competenza appartiene all’autorità nazionale.
L’attività di controllo si articola in una fase preliminare e, quando sussistono elementi sufficienti, in una vera e propria indagine. Le autorità applicano un approccio basato sul rischio, valutando, tra gli altri elementi, la gravità e la dimensione del fenomeno, la quantità o il volume dei prodotti interessati e la probabilità che il lavoro forzato sia stato utilizzato nella relativa produzione.
In questa fase assume particolare importanza la collaborazione dell’impresa. Le Linee guida precisano che il mancato invio delle informazioni richieste, la trasmissione di dati incompleti o fuorvianti e altre forme di mancata cooperazione possono incidere sulla valutazione dell’autorità, che potrà utilizzare anche informazioni provenienti da fonti esterne ed elementi circostanziali.
Quando viene accertata la violazione, l’autorità adotta una decisione che vieta l’immissione o la messa a disposizione del prodotto sul mercato e la sua esportazione e può ordinare il ritiro dei prodotti già presenti sul mercato e il relativo smaltimento.
Quando il lavoro forzato riguarda esclusivamente una componente sostituibile, le Guidelines chiariscono che può essere possibile eliminare la parte interessata e sostituirla con una componente conforme.
A questo sistema si aggiunge un autonomo apparato sanzionatorio. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni applicabili agli operatori che non rispettino le decisioni adottate dalle autorità competenti. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono tenere conto, tra gli altri elementi, della gravità e durata della violazione, di eventuali precedenti, del grado di cooperazione con le autorità e della situazione economica dell’operatore.
La conseguenza economica della non conformità può quindi operare su due livelli: da una parte l’impossibilità di commercializzare il prodotto, con eventuale ritiro e smaltimento; dall’altra l’applicazione delle sanzioni previste a livello nazionale.
4) L’impatto doganale: la violazione può bloccare l’importazione o l’esportazione
Uno degli aspetti maggiormente sviluppati dalle Linee guida riguarda l’attuazione del Regolamento alla frontiera.
La disciplina interessa i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica e per l’esportazione. Le autorità doganali assumono quindi un ruolo essenziale nell’esecuzione delle decisioni adottate dalle autorità competenti.
La dogana non è chiamata ad accertare autonomamente se nella produzione sia stato utilizzato lavoro forzato. L’accertamento appartiene alla Commissione o all’autorità nazionale competente; le autorità doganali intervengono invece per impedire l’ingresso o l’uscita delle merci interessate da una decisione di divieto.
Quando, sulla base del sistema di gestione del rischio, viene identificato un prodotto potenzialmente riconducibile a una decisione adottata ai sensi del Regolamento, la dogana può sospendere lo svincolo per l’immissione in libera pratica o per l’esportazione, mantenendo la merce sotto controllo doganale e informando l’autorità competente.
Quest’ultima verifica quindi se il prodotto rientri effettivamente nella decisione. Se il collegamento viene escluso, la merce potrà essere svincolata, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla normativa doganale. In caso contrario, lo svincolo sarà negato e troveranno applicazione le misure previste dal Regolamento.
La Commissione potrà inoltre individuare mediante atti delegati ulteriori informazioni da rendere disponibili alle autorità doganali, comprese informazioni utili a identificare il prodotto, il produttore o fabbricante e i relativi fornitori.
Si delinea pertanto una crescente integrazione tra compliance della supply chain e controllo doganale, un rischio originatosi nelle fasi produttive può trasformarsi, al momento dell’importazione, in un concreto impedimento allo svincolo della merce.
5) Cosa devono fare le imprese: mappatura della supply chain e due diligence
Il principale chiarimento operativo delle Guidelines riguarda il ruolo della due diligence.
Il Regolamento 2024/3015 non introduce, di per sé, un obbligo generale per tutte le imprese di predisporre uno specifico sistema di due diligence sul lavoro forzato. Questo non significa però che tale attività sia irrilevante.
Al contrario, la Commissione considera la due diligence uno dei principali strumenti attraverso cui l’impresa può individuare e mitigare preventivamente i rischi e, soprattutto, dimostrare alle autorità le misure concretamente adottate.
In vista del 14 dicembre 2027, le imprese dovrebbero quindi procedere innanzitutto alla mappatura della propria catena di approvvigionamento, individuando prodotti, materie prime, componenti, fornitori, subfornitori, stabilimenti produttivi e Paesi maggiormente esposti al rischio.
Su questa base dovrà essere effettuata una valutazione graduata del rischio, evitando controlli indistinti sull’intera supply chain e concentrando le verifiche sui prodotti e sulle relazioni commerciali maggiormente esposte.
Le procedure interne potranno quindi prevedere l’acquisizione di informazioni e dichiarazioni dai fornitori, la verifica dell’origine delle materie prime e dei luoghi di produzione, specifiche clausole contrattuali, obblighi di collaborazione e trasparenza, meccanismi di audit e monitoraggio e, nei casi più gravi, la possibilità di sospendere o interrompere il rapporto commerciale.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla tracciabilità documentale. Non sarà sufficiente avere svolto un controllo, occorrerà essere in grado di dimostrare cosa è stato verificato, quali rischi sono stati individuati, quali informazioni sono state richieste al fornitore e quali misure sono state adottate.
La preparazione al Forced Labour Regulation assume così una dimensione direttamente operativa. Per importatori, produttori ed esportatori, il tema non riguarda soltanto la sostenibilità della supply chain, ma diventa parte integrante della trade compliance; conoscere il prodotto, ricostruirne la catena produttiva e documentare le verifiche effettuate potrà diventare determinante per evitare che una criticità a monte si traduca, alla frontiera, nel blocco della merce.
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