Docenti e ATA, il Certificato di Malattia Può Coprire Anche il Giorno Prima della Visita


Una novità sui certificati di malattia può interessare anche il personale della scuola.

Con la circolare INPS n. 92/2026, l’INPS ha modificato il precedente orientamento sulla data di decorrenza della malattia: il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto anche quando la visita del medico avviene in ambulatorio e non soltanto a domicilio.

Per docenti e personale ATA è però necessario distinguere due aspetti: da una parte la certificazione dell’assenza, dall’altra il trattamento economico della malattia, che nella scuola continua a seguire le regole specifiche del pubblico impiego.

Malattia, cosa cambia dal 4 settembre

Fino ad ora, in via generale, la malattia veniva riconosciuta a partire dal giorno in cui il medico redigeva il certificato.

Era possibile riconoscere anche il giorno precedente soltanto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e nel certificato aveva indicato, nell’apposito campo, che il lavoratore dichiarava di essere ammalato dal giorno precedente.

Dal 4 settembre 2026 questa possibilità viene estesa anche alla visita effettuata nello studio del medico.

La ragione è molto concreta: la riduzione del numero dei medici di medicina generale e l’aumento del loro carico di lavoro possono rendere impossibile visitare il paziente nello stesso giorno della richiesta.

L’esempio del docente che si ammala lunedì

Facciamo un esempio molto semplice.

Un docente o un collaboratore scolastico si sente male lunedì mattina, avvisa regolarmente la scuola e contatta il proprio medico.

Il medico, però, riesce a visitarlo in ambulatorio soltanto martedì.

Se nel certificato viene indicato che la malattia è iniziata lunedì, la nuova disposizione INPS consente il riconoscimento anche di quella giornata, nonostante il certificato sia stato materialmente redatto martedì. La retrodatazione ammessa resta quindi limitata a un solo giorno. Inoltre il giorno precedente non può essere un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, perché in quelle giornate è disponibile il servizio di continuità assistenziale.

Docenti e ATA devono comunque avvertire subito la scuola

La nuova regola non significa che il dipendente possa aspettare il giorno successivo prima di comunicare l’assenza.

Per il personale scolastico rimane fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente la malattia all’istituzione scolastica, normalmente entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza.

Il certificato viene poi trasmesso telematicamente dal medico all’INPS e reso disponibile all’amministrazione.

Quindi, tornando all’esempio precedente, il docente che lunedì non può recarsi a scuola deve avvisare la scuola lunedì, anche se il medico riuscirà a visitarlo soltanto martedì.

Le disposizioni contrattuali continuano infatti a disciplinare autonomamente gli obblighi del dipendente nei confronti dell’amministrazione.

Non cambia lo stipendio durante la malattia

Questo è probabilmente il punto più importante per evitare equivoci.

La circolare INPS non introduce un nuovo trattamento economico di malattia per docenti e ATA delle scuole statali.

Il personale scolastico è un dipendente pubblico e la retribuzione durante la malattia continua a essere determinata dal CCNL Istruzione e Ricerca e dalle disposizioni di legge sul pubblico impiego.

Anche per il personale precario rimangono le regole già previste dal contratto.

Per docenti e ATA con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, ad esempio, il CCNL prevede la conservazione del posto fino a nove mesi nel triennio scolastico: nel singolo anno scolastico il primo mese è retribuito per intero, il secondo e il terzo al 50%, mentre il periodo successivo è senza assegni.

Per le supplenze brevi stipulate dal dirigente scolastico è prevista invece la conservazione del posto fino a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Cosa cambia davvero nella scuola

In sintesi, per il personale scolastico la novità elimina una rigidità legata alla data di rilascio del certificato.

Il punto centrale è questo: se un docente o un ATA si ammala oggi ma il medico può riceverlo soltanto domani, il fatto che la visita avvenga in ambulatorio non impedisce più, alle condizioni stabilite dall’INPS, di indicare e riconoscere il giorno precedente come giorno di inizio della malattia.

Rimane però essenziale che il lavoratore avvisi immediatamente la scuola, che nel certificato sia correttamente indicata la decorrenza della malattia e che si tratti soltanto del giorno immediatamente precedente.

Una modifica apparentemente piccola, ma particolarmente utile anche nel mondo della scuola, dove un certificato redatto il giorno successivo poteva creare dubbi sulla corretta giustificazione della prima giornata di assenza.

Una novità importante riguarda i certificati di malattia dei lavoratori dipendenti.

L’INPS ha modificato il proprio precedente orientamento e, dal 4 settembre 2026, consente di riconoscere la tutela della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla visita medica, compreso il caso in cui il lavoratore venga visitato nell’ambulatorio del medico.

Lo chiarisce la , adottata con il parere favorevole del Ministero del Lavoro.

Attenzione, però: non significa che ogni certificato medico possa automaticamente essere retrodatato. La nuova possibilità riguarda soltanto il giorno precedente e deve rispettare precise condizioni.

Perché l’INPS ha cambiato le regole

Alla base della decisione ci sono anche le difficoltà che negli ultimi anni stanno interessando la medicina territoriale.

L’INPS richiama infatti la riduzione del numero dei medici di medicina generale e il conseguente aumento dei carichi di lavoro.

In molti casi il medico può non essere materialmente in grado di visitare il paziente nello stesso giorno in cui viene contattato.

Il rischio era quindi quello di penalizzare il lavoratore per una circostanza indipendente dalla sua volontà.

Con la circolare n. 92/2026 l’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha scelto di adeguare le regole a questa nuova realtà organizzativa.


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